Giudice naturale

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Il principio del giudice naturale - che protegge la certezza del giudice, sottratta a qualsiasi arbitrarietà di designazione - vieta l'istituzione di « tribunali speciali », che nelle dittature sottraggono il cittadino alle garanzie insite nel giudizio emanato dai giudici ordinari, ossia previsti in via ordinaria dalla legge.

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Esso costituisce un diritto dell'uomo espressamente sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma già incardinato negli ordinamenti giuridici degli stati di diritto.

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, è contemplato dall'art. 25, co. 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 27 aprile 1963, ha precisato che con l’espressione «giudice naturale» non ci si riferisce soltanto al giudice competente per la pronunzia finale, ma ricomprende anche quello competente su qualsiasi fase e grado del giudizio.

Fonti di diritto[modifica | modifica wikitesto]

Art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui è espresso dall'inciso «costituito per legge»:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»

Art. 25, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana:

«nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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