Elettorato passivo (ordinamento italiano)

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«Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.»

Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi[1].

Tale istituto si connette inoltre al concetto di ineleggibilità e incompatibilità.

Ineleggibilità[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Ineleggibilità parlamentare.

Per ineleggibilità si intende l'insieme di quelle situazioni previste dalla legge che impediscono la candidatura per cui, anche se la candidatura è presentata e il candidato eletto, l'elezione si considera invalida e inefficace.

Sono ineleggibili alla Camera dei deputati e al Senato[2]:

  • Presidenti delle Giunte Provinciali
  • Sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti
  • Capo e Vice Capo di polizia ed ispettori generali di pubblica sicurezza
  • Capi Gabinetto dei Ministeri
  • Prefetti, VicePrefetti e funzionari di pubblica sicurezza
  • Ufficiali Generali, Ammiragli, Ufficiali Superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale
  • Magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura
  • Diplomatici, Consoli, ViceConsoli non onorari e Ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri sia all'estero che in Italia o coloro con impiego da Governi esteri
  • Coloro i quali hanno un determinato rapporto di natura economica con lo Stato
  • Componenti della Corte Costituzionale.

Quando sopraggiungono in corso di mandato le cause di ineleggibilità si convertono in cause di incompatibilità, secondo una giurisprudenza che per dieci anni le Camere abbandonarono[3] e che è tornata ad essere applicata come effetto di una pronuncia della Corte costituzionale[4].

Incompatibilità[modifica | modifica wikitesto]

Per incompatibilità si intende quella situazione in cui l'eletto si trova in una situazione di doppia investitura, ovvero, quando il candidato è titolare di più cariche contemporaneamente che non possono coesistere e si trova dunque a dover scegliere tra una delle due[5].

Sono incompatibili secondo la nostra Costituzione:

  • Senatore e Deputato (art. 65, comma 2 Cost.)
  • Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84, comma 2 Cost.)
  • componente del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.) o della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.)
  • appartenente ad un Consiglio o una Giunta Regionale (art. 122 Cost.).

La tematica si interseca con quella del conflitto di interesse[6], benché si tratti di questioni concettualmente separate[7].

Natura non biunivoca dell'elettorato attivo e passivo[modifica | modifica wikitesto]

Nella nostra Costituzione elettorato attivo e passivo non coincidono[8]. Per l'appartenenza alla Camera dei deputati l'età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato della Repubblica il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.).

Il Presidente della Repubblica ha un requisito di elettorato passivo non inferiore a 50 anni (art. 84 Cost.).

Tuttavia, la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ha modificato l’art. 58 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che i senatori dovevano essere eletti dagli aventi diritto che avevano superato il venticinquesimo anno di età.

Pertanto, e solo per quanto concerne l'elettorato attivo, Deputati e Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli aventi diritto che "abbiano compiuto il 18º anno d’età."

Non candidabilità[modifica | modifica wikitesto]

Altro istituto ancora connesso è la non candidabilità.

Per non candidabilità si intende il divieto posto verso determinati soggetti di presentare candidature per elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso riguarda i condannati con sentenza passata in giudicato per gravi delitti, condannati per uno stesso reato non colposo a pena non inferiore a due anni o coloro sottoposti a misure definitive di prevenzione per reati di stampo mafioso. Comporta la nullità dell'elezione. Su di essa si è sviluppato il dibattito sull'applicazione del d.lgs. 235/2012.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ La parità di accesso alle cariche elettive è stata riformata e sottolineata dalla L. cost. 3/2001 anche in merito alle leggi regionali che hanno compito di rimuovere gli ostacoli impedenti la parità. Il secondo periodo del 1° comma dell'art.51 è stato inoltre approfondito dalla L. cost. 1/2003.
  2. ^ Artt. 7, 8, 9 e 10 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; art. 5 D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 - T.U. delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica
  3. ^ Giampiero Buonomo,La trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1º dicembre 2004.
  4. ^ Giampiero Buonomo,La reviviscenza della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 9 del 2012.
  5. ^ La relativa disciplina legislativa è oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali, per i quali v. Giampiero Buonomo, Candidature, norme ormai anacronistiche. L'incompatibilità è uno status da rivedere, in Diritto e giustizia, 16 aprile 2005.
  6. ^ Prato, E. Il conflitto d'interessi tra esercizio d'impresa, elettorato passivo e assunzione di cariche di Governo. Società editrice il Mulino, 2004. 65 p. ISSN 0392-6664 (WC · ACNP).
  7. ^ Rando, G. Il conflitto d'interessi nell'esercizio di funzioni pubbliche. [N.p.] : G. Giappichelli Editore, 2015. ISBN 978-88-921542-1-6.
  8. ^ Per il regime prerepubblicano, v. TORRE, M. L'elettorato attivo e passivo di Nunzio Nasi. Per la vecchia e per la nuova legge elettorale politica. Palermo, L. di Cristina, 1913.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]