Diocesi suffraganea

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Nell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, la diocesi suffraganea è una diocesi (o, più raramente, un'arcidiocesi) retta da un vescovo suffraganeo e legata ad una sede metropolita, guidata da un arcivescovo.

L'etimologia del termine è incerta: secondo alcuni esso deriva dal fatto che, nel concilio provinciale presieduto dal metropolita, spettava ai vescovi lo ius suffragii, mentre secondo un'altra interpretazione il suffragium era invece la partecipazione comune alle preghiere.

Il vescovo di una sede vescovile suffraganea inizialmente non aveva territorio di diocesi al di là dei confini cittadini e dipendeva dall'arcivescovo metropolita.

Anticamente, tale legame comportava anche degli obblighi di carattere canonico; ora, dopo il Concilio Vaticano II, il rapporto tra diocesi suffraganee e metropolite è principalmente formale, testimone, tutt'al più, del legame storico che ha legato tra loro le varie sedi episcopali.

Il Codice di diritto canonico assegna tuttavia al metropolita alcune limitate funzioni:[1]

  • vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi;
  • effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canonica nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri;
  • nominare l´amministratore della cattedra episcopale resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni;

Il Canone 463 esclude espressamente che il metropolita abbia altre facoltà nelle diocesi suffraganee.

[modifica] Note

  1. ^ Codice di diritto canonico, canone 436, par. 1.
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