Classificazione climatica dei comuni italiani

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Voce principale: Grado giorno.
Mappa delle 6 zone climatiche introdotte dal decreto: in rosso la zona A, in arancione la B, in giallo la C, in azzurro la D, in blu la E e in blu scuro la F

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.[1][2]

L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica.

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.

Tabella[modifica | modifica wikitesto]

La tabella sottostante è riassuntiva delle caratteristiche affibbiate ad ogni singola zona climatica. I 2 comuni che rientrano nella zona A (Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle), ad esempio, possono accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo per massimo 6 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:30 di ciascuna giornata.[1]

Zona Da (GG) A (GG) Ore giornaliere
di riscaldamento
Data di
accensione
Data di
spegnimento
Numero di
comuni
A 0 600 6 1º dicembre 15 marzo 2
B 601 900 8 1º dicembre 31 marzo 157
C 901 1400 10 15 novembre 31 marzo 985
D 1401 2100 12 1º novembre 15 aprile 1575
E 2101 3000 14 15 ottobre 15 aprile 4222
F 3001 - Nessuna limitazione 1048


Per la stagione invernale 2022/2023 i periodi citati sono stati ridotti come segue[3]

Zona Da (GG) A (GG) Ore giornaliere
di riscaldamento
Data di
accensione
Data di
spegnimento
Numero di
comuni
A 0 600 5 8 dicembre 7 marzo 2
B 601 900 7 8 dicembre 23 marzo 157
C 901 1400 9 22 novembre 23 marzo 985
D 1401 2100 11 8 novembre 7 aprile 1575
E 2101 3000 13 22 ottobre 7 aprile 4222
F 3001 - Nessuna limitazione 1048

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Gazzetta Ufficiale, su gazzettaufficiale.it.
  2. ^ Tale classificazione, definita dalla Tabella (A) allegata al D.P.R. n. 412/1993, è stata successivamente integrata e/o corretta dal D.M. 6 agosto 1994 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994 e ripubblicato con correzioni di errori di stampa sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994), dal D.M. 16 maggio 1995 (gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 1995) e dal D.M. 6 ottobre 1997 (gazzetta ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997)
  3. ^ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-%20Riduzione%20riscaldamento.pdf

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]