Assegnista di ricerca
L'assegnista di ricerca (anche noto come ricercatore) è una figura professionale che riprende quella dell'assegnatario di borse post-dottorali. Essa è regolata dall'articolo 22 della legge 240/2010[1], che ha modificato la legge 449/97[2], secondo cui l'assegnista di ricerca è un dottore di ricerca o laureato in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
L'assegno di ricerca viene attribuito mediante selezione pubblica, generalmente per titoli e colloquio, e la sua durata è compresa tra 1 e 3 anni, con un limite massimo stabilito dalla legge in 4 anni. Nel mondo anglosassone, la figura equivalente in possesso del titolo di "dottore di ricerca" viene spessa identificata in quella del Postdoctoral Fellow. Tuttavia secondo la legislazione italiana vigente (articolo 24 della legge 240/2010[1]) il Postdoctoral Fellow è equivalente al ricercatore a tempo determinato (tipologia a).
A decorrere dall 2011, agli assegni si applicano le leggi fiscali relative all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, quelle previdenziali all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quelle per la maternità il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e per la malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.[1]
Da rilevazioni dell'anno 2012, effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si stima in circa 14.000 il numero di assegnisti presso le Università pubbliche; ad essi si aggiungono gli assegnisti presso gli enti pubblici di ricerca.