Architetto iunior
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[modifica] Definizione
Architetto iunior è una figura professionale, introdotta in Italia in seguito alla riforma delle professioni iniziata con il Dpr 328/2001.
L' Architetto iunior è un professionista preparato per analizzare ed affrontare molte problematiche inerenti i campi dell’edilizia e dell’urbanistica.
Architetto iunior è una figura professionale introdotta in Italia nel 2001 che contraddistingue un laureato triennale in Gestione del processo edilizio o in Scienze dell’Architettura. La laurea triennale da accesso alla "sezione B" dell’Ordine Professionale, con il titolo di "Architetto Iunior". Per iscriversi alla sezione A bisogna possedere la laurea quinquennale o laurea Specialistica, in tal caso si ha diritto al titolo di "Dottore Architetto".
[modifica] Accesso alla professione
Si ottiene questo titolo iscrivendosi alla "sezione B" dell’Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori nella sezione Architettura, previa il superamento di un apposito esame di Stato la cui iscrizione è riservata ai laureati afferenti le classi 4, 8 , i possessori del diploma universitario triennale in Edilizia, Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno, i laureati afferenti la classe 4/S ed i laureati secondo il vecchio ordinamento didattico (Architettura, Architettura U.E.).
[modifica] Settori di impiego
L'Architetto Iunior trova impiego nel campo dell'edilizia e può esercitare le proprie competenze presso enti istituzionali,aziende pubbliche e private,studi professionali, società di promozione e di ingegneria operanti nei campi della progettazione architettonica e urbana, industrie di settore e imprese di costruzione, oltre che la libera professione e attività di consulenza.
[modifica] Competenze
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": 1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
Indubbiamente “semplice” è concetto distinto e più ampio di “modesto” e tale conclusione viene imposta prima da criteri logici che giuridici; il principio che informa il riparto delle competenze professionali di cui al D.P.R. n. 328/2001 è infatti quello di legare queste ultime al percorso formativo del professionista, nel senso che il professionista può essere chiamato ad espletare esclusivamente le attività che comportino l’applicazione di regole e conoscenze acquisite durante il proprio percorso formativo. Se - ed è questo un dato inconfutabile - la formazione degli architetti iuniores è più articolata, approfondita e specifica rispetto a quella dei tecnici diplomati, ai primi devono indubbiamente essere riconosciute competenze professionali più estese rispetto a quelle dei tecnici diplomati. Il legislatore, che all’atto della predisposizione del D.P.R. n. 328/2001 aveva presente quanto disposto dal Regio Decreto n. 274/1929 in materia di competenze professionali dei geometri, scegliendo di utilizzare un termine differente (semplice anziché modesto) per la delimitazione dell’ambito di attività degli ingegneri iuniores ha senza alcuna ombra di dubbio inteso ribadire che a questi ultimi (proprio in ragione del più approfondito percorso formativo compiuto rispetto ai geometri) spettano ambiti di intervento più ampi. Già sulla scorta di una mera interpretazione letterale, è infatti evidente che il concetto di “modesto” presuppone sia un limite “qualitativo”, sia un limite “quantitativo” alla tipologia dell’opera; come abbiamo visto, anche la giurisprudenza, pur dando priorità al criterio qualitativo della concordanza tra contenuti della prestazione e tipologia del percorso formativo del professionista, ha affiancato ad esso una serie di indica45 zioni di ordine quantitativo (in termini di volumetria, altezza e costo) per la individuazione della tipologia di “modesta” costruzione civile. Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà. Ed è lo stesso legislatore che esclude la complessità della costruzione, imponendo che per la sua realizzazione vengano utilizzate esclusivamente metodologie standardizzate. In buona sostanza la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate; la costruzione civile “modesta”, oltre alle limitazioni di ordine qualitativo relative alla complessità del manufatto, trova invece un proprio elemento caratterizzante anche nelle sue ridotte dimensioni (in termini di volumetria, altezza, costo). Un ulteriore elemento di differenziazione tra le costruzioni civili “semplici” e quelle “modeste” deve essere ricercato nelle caratteristiche e nei contenuti delle conoscenze necessarie alla loro progettazione; per le costruzioni “semplici” saranno evidentemente richieste conoscenze che presuppongono un percorso formativo di tipo accademico che invece è superfluo per le costruzioni “modeste”. In questo senso, se agli ingegneri iuniores deve essere attribuita competenza sia relativamente alle costruzioni semplici che a quelle modeste, non altrettanto si può dire per i geometri che devono limitare le loro attività esclusivamente alle costruzione “modeste”. Sintetizzando quanto argomentato, relativamente al settore dell’ingegneria civile e ambientale, è dunque possibile affermare che: 1) gli architettipossono progettare e realizzare qualsivoglia strut46 tura, assumendo competenza esclusiva per ciò che concerne le attività implicanti l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di strutture; 2) gli architetti iuniores possono concorrere e/o collaborare con gli ingegneri limitatamente alle attività di progettazione, direzione lavori, stima, e collaudo di opere edilizie ivi comprese le opere pubbliche, ovvero espletare attività autonome consistenti nella progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione relativamente alle costruzioni civili semplici. In quest’ultimo caso la competenza degli architetti iuniores è concorrente a quella degli architetti - nel senso che questi ultimi possono, ovviamente, progettare anche costruzioni civili semplici - ma non con a quella dei geometri che devono limitare la propria attività alle costruzioni civili “modeste”; 3) i geometri, di contro, possono esercitare le attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità di costruzioni civili modeste; tali attività saranno concorrenti, nel senso di cui sopra, sia con le competenze degli ingegneri iuniores che con quelle degli ingegneri; 4) i periti industriali, la cui competenza professionale è definita dall’art. 16 del Regio Decreto 11.02.1929, n. 275, è circoscritta dallo stesso alle “funzioni esecutive” per i lavori inerenti alle rispettive specialità ma estesa anche alla “progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione”. Si tratta, limitatamente alla realizzazione delle 47 costruzioni civili27, del medesimo ambito di intervento ritagliato per i geometri; in merito possono in questa sede essere richiamate le argomentazioni esperite per quest’ultima categoria professionale28.
[modifica] Architetto Iunior o Junior ?
Iunior è un termine che deriva dal latino e non dal vocabolario anglosassone , come molti pensano. Pertanto l'etimologia esatta della parola Iunior è la seguente :
Iunior significa "più giovane" - "Preposto a un nome di persona, indica il più giovane di due membri omonimi di una stessa famiglia".(Qui l'aggettivo giovane va inteso nel senso più largo del termine)
L'altro aggettivo "Junior" è erronamente utilizzato in Italia , anche se per convenzione i due termini sono equivalenti tanto che gli stessi Ordini Professionali talvolta rilasciano tesserini di iscrizione con la dicitura "Architetto Junior".
In fase di predisposizione del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, il legislatore ha chiesto un parere all'istituto dell'Accademia della Crusca sulla denominazione da adottare per le nuove figure professionali. Il professor Francesco Sabatini ha suggerito l'uso del termine Iunior: "[...] Per il laureato non specialista è stato introdotto il termine iunior, che non si riferisce, ovviamente, all'età anagrafica, ma alla sua diversa qualificazione professionale rispetto al laureato specialista o a quello del Vecchio Ordinamento. Il Consiglio dei Ministri ha adottato questa soluzione su proposta dell'Accademia della Crusca: il termine iunior contrapposto a senior indica un diverso grado di capacità e competenza legato anche a livelli diversi di preparazione e di responsabilità".
[modifica] Collegamenti esterni
Forum Italiano Architetti Iunior http://archjunior.freeforumzone.leonardo.it/forum.aspx
[modifica] Bibliografia
- Dpr 328/2001 - Pagina web : Università degli studi di Roma La Sapienza- Ufficio Esami di Stato- - "Il Sole 24 ore" di Sabato 01 Settembre 2001 - Guida all'iscrizione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze - Pubblicazioni online Regione Veneto- Servizio Formazione continua, Orientamento e Politiche di sostegno all'occupazione

