Utente:Josef Kappa/Sandbox

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La consulenza finanziaria ha per oggetto la pianificazione e il monitoraggio di obiettivi e risorse finanziarie di ogni possibile soggetto economico, che, non essendo in possesso di adeguate competenze e professionalità, si rivolge ad un professionista del settore, il consulente finanziario.

L'attività di consulenza entra nel merito delle singole questioni economiche finanziarie valutando le possibili scelte di investimento e finanziamento e il relativo effetto sull'equilibrio finanziario generale del soggetto economico.

Oggetto della consulenza finanziaria

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La consulenza può avere ad oggetto:

  • il benessere finanziario presente e futuro dell'individuo e della sua famiglia;
  • l'equilibrio complessivo dell’azienda e le valutazioni di convenienza nelle scelte di investimento e finanziamento;
  • l’eventuale commistione tra i primi due ambiti nel caso dell'imprenditore, ad esempio nella complessità della gestione delle aziende a forte connotazione familiare;

Le motivazioni che stanno all'origine di questa tipologia di consulenza vanno ricercate nella complessità dei prodotti e dei servizi finanziari sul mercato, che non permettono all’investitore non professionale di avere una piena coscienza dei rischi e delle opportunità ad essi legati. Il risparmiatore alla ricerca di trasparenza e chiarezza tende quindi ad avvalersi di consulenti capaci di fornire un servizio obiettivo e professionale.

Con l’attuazione della direttiva europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), si possono distinguere i consulenti in due macro-categorie: da un lato le banche, le società d’intermediazione mobiliare, le imprese d’investimento e le società di gestione del risparmio autorizzate, che possono essere genericamente denominati intermediari finanziari; dall’altra i consulenti finanziari persone fisiche e le società di consulenza finanziaria.

La Sim di consulenza è un intermediario soggetto a vigilanza di Consob e Banca d'Italia e l’autorizzazione al servizio di consulenza in materia di investimenti viene rilasciata con le seguenti limitazioni operative: "senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa" (art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 feb. 1998, n. 58, lett. f).


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