Utente:Giaccai/Sandbox/Riuso immagini

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Pubblicare oggetti digitali della propria istituzione (archivio, biblioteca, museo)

Lo sviluppo vincente che ha avuto il movimento Open access nel rendere accessibile senza costi i prodotti di gran parte della ricerca accademica, è giusto che si rifletta in un una strategia simile da parte di Archivi, Biblioteche e Musei con la messa a disposizione con licenza libera di quanto presente nel loro patrimonio e libero dai vincoli del diritto di autore. Non esiste alcuna ragione plausibile per impedire che un largo numero di utenti abbiamo accesso e riusino gli oggetti digitali di tale patrimonio (fotografie di beni culturali, digitalizzazione di libri fuori diritto d'autore).

Auspichiamo la seguente regola di base:

  • 1. Quello che è in pubblico dominio rimane in pubblico dominio. La scansione non aggiunge apporto creativo e non genera un diritto d'autore.
  • 2. Quello che è prodotto attraverso finanziamenti pubblici (dati, metadati, contenuti) deve essere in pubblico dominio.

Buone pratiche[modifica | modifica wikitesto]

Sono ormai tanti gli istituti che hanno liberato molte delle immagini dei proprio patrimonio per espressa volontà di renderli più conosciuti o, come nel caso del Museo Rijksmuseum di Amsterdam, per rendere nota la versione cromatica vera del quadro[1].

MART, Rovereto[modifica | modifica wikitesto]

Progetto realizzato con un wikipediano in residenza; hanno pubblicato

BEIC, Milano[modifica | modifica wikitesto]

Progetto di condivisione del patrimonio digitale in Commons, Wikisource e creazione di voci in Wikipedia, realizzato con un wikipediano in residenza

Commons
Wikisource

Biblioteca comunale di Trento[modifica | modifica wikitesto]

Il Progetto della Biblioteca comunale di Trento ha visto la creazione di voci, la pubblicazione in Wikisource di 8 libri digitalizzati

Biblioteca Alessandrina, Roma[modifica | modifica wikitesto]

A seguito di Accordo con Wikimedia Italia, la Biblioteca ha deciso di pubblicare in Wikisource 56 volumi antichi digitalizzati: Ad oggi già disponibili:

All'estero[modifica | modifica wikitesto]

British Library, Londra.

La Biblioteca ha da tempo un servizio on line di vendita di immagini[2], ma nel 2013 ha liberato in Flickr alcune migliaia di immagini provenienti dal suo patrimonio[3][4].

Ha anche deciso di rilasciare le immagini di manoscritti miniati medievali in pubblico dominio con la esplicita richiesta al riutilizzatore di rispettare alcune regole indicate alla pagina [5]

British Museum

Qui invece le 2.276.331 immagini dei suoi oggetti sono rilasciaste in CC BY NC SA

NewYork Public Library

Ha avviato l'apertura delle sue immagini e inventato giochi per promuoverne il riuso da parte degli utenti[6]

Manuale[modifica | modifica wikitesto]

Problematicità[modifica | modifica wikitesto]

Fotografie di opera d'arte[modifica | modifica wikitesto]

Foto di opere a 2 dimensioni

La posizione ufficiale presa dalla Wikimedia Foundation è che le riproduzioni fedeli di opere d'arte bidimensionali nel pubblico dominio siano da considerare anch'esse nel pubblico dominio, e che qualsiasi affermazione contraria rappresenta un attacco al concetto stesso di pubblico dominio: faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain, and that claims to the contrary represent an assault on the very concept of a public domain.

Si veda anche la disputa tra Wikimedia Foundation e la National Portrait Gallery di Londra che contestava l'uso di una foto di un quadro in suo possesso.[1]

Per maggiori dettagli, vedi Commons:Reuse of PD-Art photographs 3 Commons:When to use the PD-Art tag.

E Commons:Policies_and_guidelines/it Questa riproduzione fotografica è di conseguenza da considerarsi nel pubblico dominio. Per favore, fai attenzione al fatto che, a seconda delle leggi locali, il riutilizzo di questo contenuto potrebbe essere proibito o limitato nella tua giurisdizione. Vedi Commons:Reuse of PD-Art photographs.

licenze limitate

con la clausola MIBAC disclaimer e Sovrintendenza

De minimis

Si trata di immagini che riportano in minima parte un oggetto con copyright

Normativa italiana[modifica | modifica wikitesto]

Decreto Urbani, 20 aprile 2005[modifica | modifica wikitesto]

Capo II Principi generali per la riproduzione di beni culturali

Art. 3. Autorizzazione per la riproduzione

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi:

a) finalita' della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilita' con la dignita' storico-artistica dei beni da riprodurre;

b) numero delle copie da realizzare;

c) verifica di tollerabilita' della metodica sulla copia da riprodurre.

2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione puo' prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediantefideiussione bancaria o assicurativa, nonche' l'adozione di prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.

  • Art. 4.

Istanza per la riproduzione di beni culturali

1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:

a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere;

b) l'indicazione delle quantita' che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di distribuzione;

c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalita' di riproduzione;

d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3;

e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.

  • Art. 5.

Condizioni

1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta. Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.

2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.

3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.

4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.

Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro: Urbani

Codice BBCC art. 108 e sgg[modifica | modifica wikitesto]

  • Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
  • 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

  • 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
  • 3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici ((o privati)) per finalita' di valorizzazione ((, purche' attuate senza scopo di lucro)). I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. ((3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne' , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.))
  • 4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
  • 5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Licenze libere[modifica | modifica wikitesto]

Commons[modifica | modifica wikitesto]

Le immagini caricate in Commons devono avere obbligatoriamente licenze libere o di pubblico dominio

Comunque la Wikimedia Foundation adotta un preciso disclaimer, molto dettagliato

Casistica[modifica | modifica wikitesto]

Esempi[modifica | modifica wikitesto]

  • [2] immagine tratta forse da un libro con nota sulla licenza
  • Duomo di Milano con indicata la clausola {{Italy-MiBAC-disclaimer}}
  • Il Decamerone foto copertina con la clausola {{Italy-MiBAC-disclaimer}}

Regole attive[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]