Tribunale di prima istanza

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Il tribunale di prima istanza è stato un tribunale per l'amministrazione della giustizia civile attivo nello Stato Pontificio tra il 1816 e il 1870.

Venne detto "di prima istanza" perché costituiva il primo livello dell'amministrazione della giustizia civile pontificia.

«In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di prima istanza composto di cinque giudici con due aggiunti nelle Delegazioni di prima classe, e di tre giudici con un aggiunto nelle Delegazioni di seconda, e di terza classe.»

Ne venne istituito uno per ognuna delle diciotto Delegazioni dello Stato Pontificio.

Sede Delegazione di Classe
Bologna Delegazione di Bologna I
Ferrara Delegazione di Ferrara II
Ravenna Delegazione di Ravenna II
Forlì Delegazione di Forlì III
Urbino Delegazione di Urbino e Pesaro II
Ancona Delegazione di Ancona I
Macerata Delegazione di Macerata II
Fermo Delegazione di Fermo III
Camerino Delegazione di Camerino III
Ascoli Delegazione di Ascoli II
Perugia Delegazione di Perugia I
Spoleto Delegazione di Spoleto II
Rieti Delegazione di Rieti III
Viterbo Delegazione di Viterbo II
Civitavecchia Delegazione di Civitavecchia III
Roma[1] Comarca di Roma I
Frosinone Delegazione di Frosinone II
Benevento Delegazione di Benevento I

Funzionamento

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Nei tribunali di prima istanza costituiti nelle Delegazioni di prima classe i giudici erano in numero di cinque più un aggiunto; nelle Delegazioni di seconda e terza classe invece i giudici scendevano a tre più un aggiunto[2]. Per giudicare, occorreva il numero legale di tre giudici[3]; di questi giudici, il più anziano svolgeva le funzioni di presidente della corte, mentre gli altri a turno svolgevano le funzioni di relatori[4].

I tribunali di prima istanza potevano giudicare sui reati non di competenza del Tribunale criminale la cui causa avesse valore superiore a 100 scudi[5]; potevano anche funzionare come Tribunale di appellazione per le cause già giudicate dai Governatori[6].

  1. ^ Per Roma e Comarca faceva le funzioni di tribunale di prima istanza il tribunale dell'Alta Camera, che era anche tribunale di appellazione per il resto dello Stato Pontificio. Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 39.
  2. ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 1.
  3. ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 31 comma 1.
  4. ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 30 comma 2.
  5. ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 25.
  6. ^ Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica, tit. II art. 33.
  • Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica
  • AA.VV., Atlante storico politico del Lazio, Bari, Editori Laterza, 1996, ISBN 88-420-4803-8

Voci correlate

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