Urbanistica in Italia: differenze tra le versioni

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==Voci correlate==
==Voci correlate==
*[[Urbanistica]]
* [[Catasto (Italia)]]
*[[Urbanista]]
* [[Antropizzazione]]
* [[Architettura]]
* [[Arcologia]]
* [[Ingegneria civile]]
* [[Città di fondazione]]
* [[Pianificazione territoriale]]
* [[Sociologia urbana]]
* [[Urbanistica partecipata]]
* [[Commissione tecnico urbanistica]]
* [[Catasto]]
* [[Indice di fabbricabilità]]
* [[Indice di fabbricabilità]]
* [[Piano regolatore generale comunale]]
* [[Fondo (urbanistica)]]
* [[Piano regolatore generale intercomunale]]
* [[Perequazione (diritto)]]
* [[Piano particolareggiato]]
* [[Piano edilizia economica popolare]]
* [[Piano di lottizzazione convenzionata]]
* [[Piano per gli insediamenti produttivi]]


==Collegamenti esterni==
==Collegamenti esterni==

Versione delle 22:21, 6 ago 2018

Voce principale: Urbanistica.

L'urbanistica in Italia è la storia e la disciplina dell'urbanistica sviluppatasi nel Paese.

Cenni storici

Ebbe una delle sue prime fonti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359. Diviene una disciplina riconosciuta ufficialmente negli anni trenta con il Razionalismo italiano e le nuove città di fondazione ad opera del regime fascista, alcune anche di alto livello urbanistico ed architettonico, come Portolago e Sabaudia. Nel 1942 viene emanata la prima legge generale italiana di coordinamento urbanistico territoriale.

Il secondo dopoguerra in Italia è contraddistinto dal boom edilizio, che con le sue aberrazioni e la speculazione edilizia, generò, anche se in ritardo e insufficientemente, la cultura della salvaguardia dei centri storici e del territorio, con lo sviluppo di una legislazione di tutela.

La normativa

La normativa urbanistica italiana è caratterizzata, a partire dal 1942, da un sovrapporsi di norme non sempre di carattere esclusivamente urbanistico, che hanno modificato ma non hanno sostituito quelle precedenti, creando un corpus che non è mai giunto a costituire un testo unico. Inoltre è stato costante fin dagli anni sessanta il dibattito sulla necessità di una "riforma urbanistica", mai varata dal Parlamento.

Le tappe principali di tale evoluzione sono state:

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150: emanata durante la seconda guerrs mondiale, contiene norme per l'epoca molto innovative tese a ottemperare l'interesse sociale con quello individuale. Prescrive la pianificazione a vari livelli, normandone le modalità di approvazione; limita l'attività edificatoria per i comuni privi di strumento urbanistico; prevede la facoltà di espropriazione pubblica delle zone di espansione (mai attuata); introduce la licenza edilizia per tutti gli interventi dei privati all'interno dei centri abitati;

Gli strumenti urbanistici in

Lo stesso argomento in dettaglio: Strumenti urbanistici.

In Italia esistono diversi piani urbanistici. Il Piano Urbanistico è un vero e proprio atto amministrativo e generalmente si compone di una relazione preliminare che ne indica i principi ispiratori, di norme attuative e di elaborati grafici. Il Piano Urbanistico per eccellenza è il Piano Regolatore Generale (o P.R.G.). La legge statale delega i criteri e l'approvazione dei P.R.G alle Regioni[1].

Sovente i Comuni adottano piani attuativi, così definiti in quanto sostanzialmente costituiti da piani urbanistici di attuazione di dettaglio o di settore che rispondono a specifiche esigenze, tra i quali: il Piano particolareggiato (PP), il Piano di Recupero (PdR), il Piano per l'Edilizia Economica Popolare (PEEP) e il Piano per gli insediamenti Produttivi (PIP), il Piano Urbano del Traffico (PUT).

La frammentazione territoriale e la scarsa coordinazione tra i vari strumenti urbanistici sono stati in passato probabilmente uno dei più grossi ostacoli da affrontare per la disciplina in quanto ogni intervento programmato poteva essere esteso solo all'interno del territorio giuridico del piano (generalmente comunale), anche se gli effetti dell'intervento, con l'avvento di più recenti normative, ha normato la disciplina urbanistica che ha tentato di armonizzare classificando gli strumenti urbanistici al fine di costituire un indirizzo per tutti i Comuni ricadenti in un dato territorio e, complessivamente, a livello regionale tra le singole Province. Di fatto, gli strumenti urbanistici sono gerarchicamente ordinati nel seguente ordine decrescente:

  1. Piano Urbanistico Territoriale Regionale PTR o Piano Paesaggistico Regionale PPR (di competenza regionale)
  2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP (di competenza provinciale);
  3. Piano Strategico intercomunale o comunale (di competenza comunale)
  4. Piano Regolatore Generale PRG o Piano Urbanistico Comunale PUC o Piano di Fabbricazione PdF e relativo Regolamento Urbanistico (di competenza comunale);
  5. Piani Attuativi: PP, PEEP, PIP, PUL ecc. (di competenza comunale);

La Comunità Europea ha introdotto degli strumenti al fine di valutare gli impatti ambientali dell'attività dell'uomo sul territorio:

  1. Valutazione Ambientale Strategica VAS per i piani ed i programmi, direttiva 2001/42/CE
  2. Valutazione d'impatto ambientale VIA per i progetti, direttiva 85/377/CEE

recepite, nell'ordinamento italiano, con il Testo Unico Ambiente, o Codice dell'Ambiente.

La vigilanza sull'adozione ed entrata in vigore dei vari strumenti, prerogativa della Regione, si arresta al PRG, in quanto i piani attuativi possono a buon parere essere ritenuti mero dettaglio del PRG. Esistono due diverse modalità di intervento urbanistico, corrispondenti a due grandi filoni di pensiero, il primo attraverso piani che vanno ad influire sulla struttura del territorio, il secondo che predilige politiche a respiro più ampio, atte a modificare principalmente i comportamenti degli attori che agiscono sul territorio, modificandolo o vivendolo.[senza fonte] In questo secondo filone si inseriscono in positivo le esperienze di urbanistica partecipata, in negativo però ciò ha comportato piani che vengono aggiornati sulla base di istanze progettuali specifiche ed innumerevoli pratiche di variante, che spesso non seguono un disegno logico unitario e coordinato. L'unione tra questi filoni si potrebbe esprimere oggi, con prospettiva positiva, attraverso progetti integrati, oppure, con prospettiva negativa, attraverso progetti parziali.

Le figure professionali

Lo stesso argomento in dettaglio: Urbanista.

Storicamente, la principale competenza in materia di urbanistica è attribuita all'architetto o all'ingegnere. Nella seconda metà del 1900, in molti paesi europei e in più di cento università di paesi differenti, si insegna l'urbanistica come disciplina autonoma e indipendente. Anche in Italia sono nati nuovi corsi di studi specifici in urbanistica, in seguito ai quali è stata riconosciuta la nuova figura professionale dell'urbanista o pianificatore, figura fin ad allora sempre coperta esclusivamente dall'ingegnere o dall'architetto [2]. Tuttavia, continua comunque l'insegnamento dell'urbanistica come specializzazione di discipline affini come architettura, ingegneria, geografia.

Per quanto riguarda la situazione delle figure professionali abilitate all'esercizio della professione di urbanista o pianificatore territoriale, la situazione cambia da Stato a Stato. Alcuni ordinamenti prevedono una figura professionale specifica del pianificatore (in inglese planner o anche spatial planner); altri, consentono lo svolgimento dell'attività professionale del pianificatore indistintamente ad architetti, ingegneri civili ed edili, architetti del paesaggio e dottori agronomi.

In Italia per vari decenni sono state riconosciute le competenze nella pianificazione urbanistica solo ad architetti e ingegneri, senza peraltro esplicito riscontro nell'ordinamento professionale di queste categorie (R.D. 2537/1925, articoli 51 e 52), ma con una successiva legislazione[3][4] e un'affermata giurisprudenza, concordi nell'includere gli atti di pianificazione tra le competenze di tali figure professionali,[5] escludendo invece i geometri.[6]

Con l'approvazione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, successivamente modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152,[7] sono state riconosciute competenze in materia urbanistica, per la prima volta in maniera esplicita nell'ordinamento di una professione tecnica, anche a dottori agronomi e dottori forestali che si sono così inseriti, nei decenni successivi, nelle attività di pianificazione, quasi sempre però in qualità di consulenti.

Il DPR n. 328 del 2001 recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti ha introdotto la figure professionale del "pianificatore" definendone l'oggetto dell'attività professionale[8]. Per inserire tale nuova figura, il D.P.R. ha innovato la composizione del vecchio ordine degli architetti[9] ed ha prefigurato un quadro normativo innovativo[10], ma incompleto, in quanto non è mai stato emanato il regolamento attuativo e resta in parte da coordinare con il quadro normativo europeo. Si è così creata una situazione di conflitto, con i vari ordini professionali tesi ad affermare ed estendere le competenze dei propri iscritti ed una situazione di confusione tra le varie sezioni dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

La giurisprudenza italiana si è costantemente espressa, da molti decenni, riconoscendo la competenza delle professionalità dell'urbanista e pianificatore, quali esclusive di architetti, ingegneri civili e ingegneri edili; solo negli anni '90 ha riconosciuto la figura specifica del pianificatore territoriale. Inoltre, limitatamente all'ambito specifico inerente al paesaggio ambientale e naturale, ha riconosciuto competenze anche ad architetti del paesaggio e conservatori, ingegneri ambientali, agronomi e dottori forestali[11].

Note

  1. ^ Art. 10, l. 1150 agosto 1942 e s.m.i.
  2. ^ Professione
  3. ^ Art. 5 della l. 143/49
  4. ^ Circolare ministero dei LL.PP. n. 6679 del 1969
  5. ^ Cons. Stato, IV 9 novembre 1989 n.765
  6. ^ Tra molte vd.: Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 3441 del 13 dicembre 2006
  7. ^ secondo la quale rientrano fra le maggiori competenze di "dottori agronomi" e "dottori forestali" anche: "...gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale..." L. 152/1992, art. 2, lett. q
  8. ^ Il secondo comma dell'articolo 16 afferma che: formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "pianificazione territoriale":
    • la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
    • lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
    • strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
    Inoltre, il quinto comma dello stesso articolo afferma, con particolare riguardo alla lettera b), che: Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B [...] per il settore "pianificazione":
    • le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
    • la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
    • l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
    • procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
  9. ^ Diventato Ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
  10. ^ D.P.R. 328/2001
  11. ^ Cass. I, 4/05/1994, n. 4330; Cassazione II, 22/10/1997, n. 10365; Cassazione II 9/05/2000, n. 5 873; TAR Puglia II, 21/06/1995, n. 522; TAR Bologna II, 18/02/1995

Bibliografia

  • Paola Bonora e Pier Luigi Cervellati, Per una nuova urbanità. Dopo l'alluvione immobiliarista, Reggio Emilia 2009. ISBN 978-88-8103-655-4
  • Maurizio Carta, Teorie della pianificazione: questioni, paradigmi e progetto, Palermo 2003. ISBN 88-8020-519-6.
  • Vezio De Lucia Le mie città. Mezzo secolo di urbanistica in Italia, Reggio Emilia 2010. ISBN 978-88-8103-658-5
  • Enrico Guidoni, L'arte di progettare le città', Italia e Mediterraneo dal medioevo al settecento, Roma 1992
  • Paolo Scattoni, L'Urbanistica dell'Italia contemporanea. Dall'unità ai giorni nostri, Roma 2004
  • Bernardo Secchi, Prima lezione di Urbanistica, Bari 2000

Voci correlate

Collegamenti esterni