Crimine: differenze tra le versioni

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Il '''crimine''' (dal [[lingua latina|latino]] ''crimen'', 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo ''cernĕre'', 'distinguere, decidere'), nel [[diritto penale]] di vari ordinamenti di [[civil law]], è un [[reato]] appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.
Il '''crimine''' (dal [[lingua latina|latino]] ''crimen'', 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo ''cernĕre'', 'distinguere, decidere'), nel [[diritto penale]] di vari ordinamenti di [[civil law]], è un [[reato]] appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.


== Storia ==
In certi ordinamenti (ad esempio, in [[Germania]]) i crimini si contrappongono ai [[delitto|delitti]], in altri (ad esempio, in [[Francia]], [[Svizzera]] e [[Belgio]]) a delitti e [[contravvenzione|contravvenzioni]], mentre in altri ancora (ad esempio, in [[Italia]] e [[Spagna]]) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (''faltas'' in [[lingua spagnola|spagnolo]]).
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''. I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].


La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code d'instruction criminelle'' del [[1808]] e al ''Code penal'' del [[1810]]; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del [[1865]].
Negli ordinamenti di [[common law]] il ''crime'' è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il ''crimen'' nel [[diritto romano]] e lo è il ''crime'' nell'ordinamento [[Portogallo|portoghese]] e in quello [[Brasile|brasiliano]].


Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.
==Diritto romano==
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''.


== Classificazione ==
I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].
Il criterio di classificazione è basato sulla [[pena]]: le pene vengono distinte in ''criminali'', ''correzionali'' e ''di polizia'' e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria dei crimini, facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di [[Italia]], [[Spagna]] e [[Paesi Bassi]]). In [[Francia]] e altri ordinamenti che hanno mantenuto la categoria (come il [[Belgio]]) la competenza a giudicare i crimini spetta alla [[corte d'assise]].


== Nel mondo ==
==Ordinamenti contemporanei==
In certi ordinamenti (ad esempio, in [[Germania]]) i crimini si contrappongono ai [[delitto|delitti]], in altri (ad esempio, in [[Francia]], [[Svizzera]] e [[Belgio]]) a delitti e [[contravvenzione|contravvenzioni]], mentre in altri ancora (ad esempio, in [[Italia]] e [[Spagna]]) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (''faltas'' in [[lingua spagnola|spagnolo]]).
La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code d'instruction criminelle'' del [[1808]] e al ''Code penal'' del [[1810]]; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del [[1865]]. Il criterio di classificazione è basato sulla [[pena]]: le pene vengono distinte in ''criminali'', ''correzionali'' e ''di polizia'' e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria dei crimini, facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di [[Italia]], [[Spagna]] e [[Paesi Bassi]]). In [[Francia]] e altri ordinamenti che hanno mantenuto la categoria (come il [[Belgio]]) la competenza a giudicare i crimini spetta alla [[corte d'assise]].


Negli ordinamenti di [[common law]] il ''crime'' è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il ''crimen'' nel [[diritto romano]] e lo è il ''crime'' nell'ordinamento [[Portogallo|portoghese]] e in quello [[Brasile|brasiliano]].
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.


==Voci correlate==
==Voci correlate==

Versione delle 20:38, 1 lug 2018

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Crimine (disambigua).

Il crimine (dal latino crimen, 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo cernĕre, 'distinguere, decidere'), nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, è un reato appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.

Storia

Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e illecito civile: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del delictum, l'illecito civile, si differenziò dal crimen (al plurale crimina), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i crimina spettava al popolo riunito nei comizi centuriati, in seguito fu attribuita a speciali giurie, le quaestiones perpetuae che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla cognitio extra ordinem. I crimina potevano essere puniti con la morte, l'interdictio aqua et igni (che comportava l'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i lavori forzati (damnatio ad metalla e damnatio in opus publicum), la confisca totale o parziale del patrimonio (publicatio bonorum) oppure, nei casi meno gravi, con una pena pecuniaria.

La classificazione tripartita dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni risale alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d'instruction criminelle del 1808 e al Code penal del 1810; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865.

Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal Codice Zanardelli del 1889 né dal codice penale vigente, il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato.

Classificazione

Il criterio di classificazione è basato sulla pena: le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria dei crimini, facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di Italia, Spagna e Paesi Bassi). In Francia e altri ordinamenti che hanno mantenuto la categoria (come il Belgio) la competenza a giudicare i crimini spetta alla corte d'assise.

Nel mondo

In certi ordinamenti (ad esempio, in Germania) i crimini si contrappongono ai delitti, in altri (ad esempio, in Francia, Svizzera e Belgio) a delitti e contravvenzioni, mentre in altri ancora (ad esempio, in Italia e Spagna) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (faltas in spagnolo).

Negli ordinamenti di common law il crime è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il crimen nel diritto romano e lo è il crime nell'ordinamento portoghese e in quello brasiliano.

Voci correlate

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