Carrello appendice: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+W
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 18: Riga 18:


==Limiti di velocità==
==Limiti di velocità==
Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patente di guida|Patente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 kg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guida#Patente_B.2BE|categoria B+E]] se la massa a pieno carico del rimorchio sommata alla massa a pieno carico dell'autoveicolo trainante supera le 3,5 tonnellate), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un autocarro (Patente richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_C.2BE|categoria C+E]]) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli ovvero all'autotreno suindicato i limiti di 70 [[chilometro orario|km/h]] sulle [[strada extraurbana principale|strade extraurbane principali]] e secondarie e di 80 km/h sulle [[autostrada|autostrade]], il carrello appendice non implica un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma. Con l'introduzione della B96 è possibile guidare complessi di veicoli (motrice + rimorchio) che pur superando le 3,5 tonnellate, rientrano in 4,2 tonnellate (senza necessariamente far ricorso alla B+E)
Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patente di guida|Patente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 kg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guida#Patente_B.2BE|categoria B+E]] se la massa a pieno carico del rimorchio sommata alla massa a pieno carico dell'autoveicolo trainante supera le 3,5 tonnellate), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un autocarro (Patente richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_C.2BE|categoria C+E]]) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli ovvero all'autotreno suindicato i limiti di 70 [[chilometro orario|km/h]] sulle [[strada extraurbana principale|strade extraurbane principali]] e secondarie e di 80 km/h sulle [[autostrada|autostrade]], il carrello appendice non implica un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma. Con l'introduzione della B96 è possibile guidare complessi di veicoli (motrice + rimorchio) che pur superando le 3,5 tonnellate, rientrano in 4,25 tonnellate (senza necessariamente far ricorso alla B+E)


==Note==
==Note==

Versione delle 18:48, 28 dic 2016

Un carrello appendice

Il carrello appendice appartiene ad una delle sub-categorie dei rimorchi leggeri O1. I rimorchi leggeri si dividono infatti in due categorie: i rimorchi di categoria O1 con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg ed i rimorchi di categoria O2 con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg. Quelli con massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg sono definiti rimorchi pesanti. I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie esse sono: Carrelli appendice; Rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.); Rimorchi per trasporto cose in genere; Rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.); Telai montati per rimorchi da carrozzare.

L'Art. 205 del Regolamento del Codice della Strada fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore:[1]

- Per autoveicolo (carrello leggero categoria O1):

-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;

-- per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;

- Per autobus (carrello leggero categoria O2):

-- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

I carrelli appendice per autoveicoli pur appartenendo ai carrelli leggeri di categoria O1 non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per tale categoria O1 (750 kg) ma si fermano a 600 kg e solo se l'autoveicolo trattore ha una massa a vuoto superiore a 1000 kg. Anche nel caso dei carrelli appendice per autobus essi non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per la categoria O2 (3500 kg) ma si fermano a 2000 kg. Un'altra limitazione è posta sulla larghezza del carrello appendice che non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore, e sull'altezza massima che non deve essere superiore a 2,50 m. Il carrello appendice è abbinato per targa al veicolo trainante, ovvero i suoi dati devono essere riportati sulla carta di circolazione del veicolo trainante stesso a seguito di un collaudo presso la Motorizzazione Civile. Ha l'obbligo di recare una regolare targa ripetitrice, sulla quale va apposta la sigla alfanumerica del veicolo trainante. [2]

Limiti di velocità

Mentre il traino di un rimorchio classifica il complesso di veicoli come autotreno - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'autovettura (Patente richiesta: di categoria B se il rimorchio non supera i 750 kg di massa a pieno carico o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 tonnellate, di categoria B+E se la massa a pieno carico del rimorchio sommata alla massa a pieno carico dell'autoveicolo trainante supera le 3,5 tonnellate), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un autocarro (Patente richiesta: di categoria C+E) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli ovvero all'autotreno suindicato i limiti di 70 km/h sulle strade extraurbane principali e secondarie e di 80 km/h sulle autostrade, il carrello appendice non implica un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma. Con l'introduzione della B96 è possibile guidare complessi di veicoli (motrice + rimorchio) che pur superando le 3,5 tonnellate, rientrano in 4,25 tonnellate (senza necessariamente far ricorso alla B+E)

Note

  1. ^ http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf Art.205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (pagina 3).
  2. ^ http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm Normativa sui carrelli appendice e sui rimorchi leggeri (Associazione Italiana Costruttori Rimorchi Leggeri).

Voci correlate

  Portale Trasporti: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di trasporti