Danni punitivi: differenze tra le versioni

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L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di ''[[civil law]]'', salvo limitatissime eccezioni (i [[codice (diritto)|codici]] [[diritto civile|civili]] di [[Brasile]], [[Norvegia]] e [[Polonia]] li prevedono in alcuni casi), essendo considerato incompatibile con il [[principi generali|principio]] di separazione tra diritto civile e diritto penale.
L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di ''[[civil law]]'', salvo limitatissime eccezioni (i [[codice (diritto)|codici]] [[diritto civile|civili]] di [[Brasile]], [[Norvegia]] e [[Polonia]] li prevedono in alcuni casi), essendo considerato incompatibile con il [[principi generali|principio]] di separazione tra diritto civile e diritto penale.


In [[Italia]] la [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa. L'orientamento negazionista è stato confermato dalla Cassazione anche con una pronuncia del 2012.
In [[Italia]] la [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna. L'orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche con una pronuncia del 2012. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa.


==Note==
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Versione delle 10:40, 11 giu 2014

I danni punitivi (o esemplari), in inglese punitive (o exemplary) damages,[1] sono un istituto giuridico degli ordinamenti di common law e, in particolare, degli Stati Uniti, in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i compensatory damages), se prova che il danneggiante ha agito con malice - termine approssimativamente traducibile con dolo[2] - o gross negligence (colpa grave).

Caratteri generali

Nel caso dei danni punitivi, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone una funzione punitiva, tipica della sanzione penale. La finalità dell'istituto viene ravvisata nell'affiancare il normale risarcimento quando questo è ritenuto insufficiente allo scopo di:

  • punire l'autore dell'illecito;
  • fungere da efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso autore dell'illecito, che potrebbe reiterarlo);
  • premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell'ordine legale;
  • ristorare la vittima per il pregiudizio subito.

Il riconoscimento del maggiore risarcimento così come la determinazione della sua entità sono rimessi alla discrezionalità del giudice.

Ordinamenti di common law

L'istituto dei danni punitivi ha trovato terreno fertile nell'ordinamento statunitense, ove è presente nella maggior parte degli stati federati. La considerevole entità di taluni risarcimenti imposti dai giudici e la progressiva estensione dei casi di applicazione, fino talvolta a sconfinare nella responsabilità contrattuale, hanno contribuito, secondo i critici, ad un incremento della litigiosità, tanto più che negli Stati Uniti è ammesso il cosiddetto patto di quota lite in virtù del quale l'avvocato ha diritto ad una percentuale (di solito tra il 25% e il 30%) della somma fatta ottenere al cliente. Recentemente la Corte Suprema degli Stati Uniti è intervenuta per porre freno all'entità dei danni punitivi, stabilendo che deve essere comunque proporzionata alla gravità del comportamento del danneggiante e non superiore a dieci volte l'entità del danno effettivo (sentenza del 7-4-2003 nella causa State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Inez Preece Campbell).

In Inghilterra, dove pure ha avuto origine (il primo riconoscimento da parte di una giudice risale al 1763, nella causa Wilkes v. Wood), l'istituto ha conosciuto una minore fortuna rispetto agli Stati Uniti e viene ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; tuttavia, negli ultimi anni si nota un maggior ricorso ad esso da parte dei giudici inglesi, soprattutto in relazione a lesioni di diritti fondamentali.

Ordinanenti di civil law

L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di civil law, salvo limitatissime eccezioni (i codici civili di Brasile, Norvegia e Polonia li prevedono in alcuni casi), essendo considerato incompatibile con il principio di separazione tra diritto civile e diritto penale.

In Italia la Corte Suprema di Cassazione, ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la delibazione di una sentenza straniera di condanna. L'orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche con una pronuncia del 2012. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del codice di procedura civile, la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa.

Note

  1. ^ Si noti che, a rigore, si dovrebbe tradurre con 'risarcimento punitivo' (o 'esemplare') giacché nel linguaggio giuridico anglosassone damage, al singolare, indica il danno mentre damages, al plurale, il risarcimento. L'espressione punitive damages è usata negli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito si preferisce parlare di exemplary damages
  2. ^ È difficile tradurre questo termine in italiano: nel linguaggio giuridico anglosassone viene utilizzato per designare tanto il dolo in generale, quanto la premeditazione di un reato o l'intenzionalità di un atto illecito

Voci correlate

Collegamenti esterni

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