Denuncia: differenze tra le versioni

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In Italia, il contenuto della denuncia, cioè ciò che il denunciante porta a conoscenza dell'amministrazione competente, ha in genere [[diritto pubblico|pubblica rilevanza]] od ottempera a prescrizioni emanate per il pubblico interesse, la [[pubblica sicurezza]] o l'[[ordine pubblico]]. Rientrano in tale ambito:
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== Voci correlate ==
== Voci correlate ==
* [[Diffida]]
* [[Autorità giudiziaria]]
* [[Denuncia (ordinamento penale italiano)]]
* [[Denuncia (ordinamento penale italiano)]]
* [[Ente pubblico]]
* [[Ente pubblico]]

Versione delle 15:24, 4 apr 2019

La denuncia in diritto è un atto giuridico formale con il quale ogni persona porta a conoscenza di una autorità competente (ad esempio l'autorità giudiziaria) un fatto del quale abbia notizia (ad esempio un reato) per il quale è prevista perseguibilità d'ufficio.

I campi in cui si riscontrano frequenti denunce sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia di redditi) e il diritto amministrativo (come l'edilizia).

Descrizione generale

Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

Nel mondo

Italia

Lo stesso argomento in dettaglio: Diffida e Denuncia (ordinamento penale italiano).

In Italia, il contenuto della denuncia, cioè ciò che il denunciante porta a conoscenza dell'amministrazione competente, ha in genere pubblica rilevanza od ottempera a prescrizioni emanate per il pubblico interesse, la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico. Rientrano in tale ambito:

La denuncia però ha anche rilevanza nel diritto privato. Possono includersi in questo settore:

Per talune fattispecie la denuncia è obbligatoria, mentre in alcuni casi la presentazione di una denuncia è requisito necessario per un procedimento di interesse del denunciante. Un'ulteriore ipotesi è contemplata dall'ordinamento penale: in tal caso, la denuncia è presentata da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o da parte di privati (art. 333 c.p.p.). Può anche essere preceduta da diffida.

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

  • Denuncia, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
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