Denuncia (ordinamento penale italiano)
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La denuncia, nell'ordinamento penale italiano, è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informi le autorità competenti.
Disciplina generale[modifica | modifica wikitesto]
È disciplinata dagli artt. 331 ss. del codice di procedura penale. Può essere sporta da parte di privati (generalmente dalla persona offesa), da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, generalmente nell'esercizio delle loro funzioni, o anche da soggetti pubblici o autorità, come la magistratura italiana.
I privati possono denunciare direttamente all'autorità giudiziaria italiana (o anche, eventualmente, per il tramite della polizia giudiziaria) reati perseguibili d'ufficio (art. 333 del codice di procedura penale italiano) anche se commessi da ignoti. La presentazione è obbligatoria in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.
Possono però essere perseguibili taluni modi e mezzi impropriamente adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica. Per alcuni reati, anche in presenza di prove sufficienti, il pubblico ministero può avviare un processo penale, soltanto a seguito di querela, che può essere fatta esclusivamente dalla parte lesa del reato. Si dice in tal caso che il reato è procedibile a querela di parte (altrimenti si parla di reato procedibile d'ufficio).
Contenuto[modifica | modifica wikitesto]
La denuncia dovrà contenere:
- generalità della persona offesa (in caso il denunciante sia un privato)
- fatto storico oggetto della stessa
- firma del denunciante.
La denuncia può essere presentata, alternativamente, sia oralmente sia per iscritto. Il pubblico ufficiale ha generalmente l'obbligo di presentarla per iscritto.
La denuncia anonima[modifica | modifica wikitesto]
Secondo l'ordinamento italiano è anche possibile esporre denuncia in forma anonima; che si caratterizza per la mancanza di firma. Ad ogni modo, secondo l'art. 333 comma 3 del codice di procedura penale afferma che "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso" salvo che nei casi previsti dall'art. 240 del predetto codice.
Tuttavia orientamenti giurisprudenziali della corte suprema di cassazione hanno stabilito che l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere informazioni dirette a verificare se può essere individuata una valida notitia criminis.[1]
Obbligo di denuncia[modifica | modifica wikitesto]
L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria.
L'omissione della denuncia di quanto previsto dalla legge configura un reato a carico del pubblico ufficiale. Essa è disciplinata dagli art 361-362 del codice penale italiano. In tali articoli si specifica che sarà applicata la sanzione in caso di omissione o ritardo della denuncia.
Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:
- ai sensi dell'art. 364 del codice penale "il cittadino che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361 [...]"
- chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del Codice Penale e dell'art. 3 del decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- chi detenga, oppure venga a conoscenza, di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute, tranne che per le armi di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Vedasi sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 30313 del 17/05/2005 e n. 36003 del 21/09/2006.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
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Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- denùncia o denùnzia, su sapere.it, De Agostini.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 18624 · LCCN (EN) sh85104218 · GND (DE) 4183452-5 · J9U (EN, HE) 987007560733205171 · NDL (EN, JA) 00566004 |
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