Keu (scienza dei materiali)

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Il keu è un residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli; si caratterizza come un granulato sinterizzato.

In base al Testo unico in materia ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)[1] e al relativo regolamento ministeriale (D.M. 13 ottobre 2016, n. 264)[2], cui è seguita una specifica circolare esplicativa[3], può essere classificato come sottoprodotto (art. 184-bis TU), ossia quale residuo di produzione non costituente rifiuto, sempreché siano state adeguatamente effettuate le necessarie operazioni di trattamento dei fanghi conciari[4]. In tal caso, dal punto di vista produttivo si qualifica come materia prima seconda.

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 annovera, tra i rifiuti per i quali è previsto il recupero di materia, i «fanghi di depurazione di acque di risulta della lavorazione del cuoio essiccati» (allegato 1, suballegato 1, n. 12.18)[5].

Trattamento[modifica | modifica wikitesto]

I fanghi prodotti dall'attività conciaria, al momento di fuoriuscire dagli impianti di chiarificazione (nei quali vengono separati dal resto dei liquami di concia), si caratterizzano come fanghi ispessiti (umidità attorno al 96%). Vengono quindi sottoposti a vari trattamenti:

Si ottiene così il keu: mediamente, da 12-14 tonnellate di fango disidratato possono ricavarsi 1,8-1,9 tonnellate di materiale inerte.

Il keu viene miscelato con carbonato di calcio dando luogo ad un conglomerato noto come plastofill: questo può essere di tipo bituminoso (HCB, keu 30%), impiegato per la realizzazione di asfalti, o di tipo cementizio (HSC, keu 10%), usato come additivo del calcestruzzo. Il keu può essere adoperato anche come materiale di riempimento, ad esempio per la costruzione di rilevati stradali.

Rischi per la salute[modifica | modifica wikitesto]

I fanghi non trattati, o non adeguatamente trattati, si caratterizzano come rifiuto e contengono elementi nocivi per la salute. Nei casi di «concia al cromo», in cui, a differenza di quanto accade nella «concia al vegetale», l'agente di concia è per regola costituito da sali di cromo in forma trivalente, quale il triossido di dicromo, Cr2O3[6], oppure da solfati basici di cromo, come l'idrossisolfato di cromo, Cr(OH)(SO)4, i materiali derivanti dai fanghi contengono anche un'elevata concentrazione di cromo, oltre ai vari inquinanti utilizzati nelle altre fasi di lavorazione del cuoio (come l'antimonio). Il materiale di risulta, anche quando sia miscelato a laterizi o pietrisco, se interrato può contaminare le acque sotterranee e la falda freatica, poiché i metalli pesanti non si dissolvono e vengono assorbiti dal terreno.

A tale riguardo, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 prevede «test di cessione» (art. 9), da effettuare «almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti». Secondo tale normativa, il fango deve avere un contenuto di cromo inferiore allo 0,3% sul secco e un'umidità minore del 20%, in modo tale che il contenuto di cromo trivalente (Cr+++, cromo allo stato di ossidazione +3), nell'impasto del fango con argilla non sia superiore a 250 mg/kg sul secco.

Nel corso degli anni sono state aperte varie inchieste giudiziarie in merito allo smaltimento illecito di rifiuti[7][8][9][10][11][12][13][14][15].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  2. ^ Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
  3. ^ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264
  4. ^ Art. 184-bis TU ambientale. «È sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana»
  5. ^ DM 5 febbraio 1998
  6. ^ In generale, il cromo in forma esavalente non viene utilizzato, in ragione della sua elevata tossicità; tuttavia non è da escludersi in assoluto la possibilità che si formi a seguito dell'ossidazione del cromo trivalente, ad esempio se a contatto con specie reattive all'ossigeno.
  7. ^ Il Tirreno, 27 novembre 2003, su ricerca.gelocal.it. URL consultato il 15 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2021).
  8. ^ Il Tirreno, 7 dicembre 2003, su ricerca.gelocal.it. URL consultato il 15 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2021).
  9. ^ Il Tirreno, 27 novembre 2003, su ricerca.gelocal.it. URL consultato il 15 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2021).
  10. ^ Il Tirreno, 11 novembre 2003, su ricerca.gelocal.it. URL consultato il 15 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2021).
  11. ^ Firenze today, 27 aprile 2021
  12. ^ Rainews, 25 giugno 2021
  13. ^ ANSA, 20 giugno 2021
  14. ^ Firenze today, 25 giugno 2021
  15. ^ La Nazione, 2 luglio 2021

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]