Intesa
Un'intesa è un accordo fra lo Stato italiano e una confessione religiosa differente dalla religione cattolica. L'accordo consiste in atti contrattuali stipulati ed elaborati all'interno dell'ordinamento statuale tra soggetti qualitativamente ineguali. È prevista dall'art.8 della Costituzione.
Sebbene le intese siano uno strumento finalizzato ad equiparare sul piano formale le altre confessioni religiose a quella cattolica all'interno dello Stato italiano, sono tuttavia uno strumento nettamente diverso dal trattato che fa parte dei Patti Lateranensi, essendo quest'ultimo un atto internazionale stipulato da due soggetti entrambi sovrani; le intese invece sono atti interni dell'ordinamento stipulati tra lo Stato, sovrano, e le confessioni che invece non lo sono.
L'intesa pertanto è un contratto interno di diritto pubblico, per il quale lo Stato non ha nessuna responsabilità internazionale.
Stipulazione dell'intesa[modifica | modifica wikitesto]
La prima fase per il raggiungimento di un'intesa è la trattativa, che inizia e si sviluppa a livello governativo (e non amministrativo come il semplice riconoscimento), tra la Commissione per le intese istituita dal Governo e dalla rappresentanza nazionale della relativa confessione che deve presentare un progetto d'intesa, il quale viene valutato ed eventualmente rivisto o approvato dalla Commissione. Dopodiché il testo viene firmato dal rappresentante confessionale e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per poi essere presentato alle Camere.
La particolarità del disegno di legge è che può essere accettato o respinto dal Parlamento, ma non emendato, ovviamente per non approvare un accordo difforme da quanto accettato dalla confessione religiosa. Nel caso di non approvazione da parte delle Camere, totale o parziale, il testo torna al Governo che deve riaprire le trattative con la confessione per eventuali e ulteriori modifiche.
Una volta approvata la legge, si crea una fonte atipica, in quanto è una fonte rinforzata che non può essere abrogata se non con il consenso bilaterale delle due parti in oggetto, ovvero Stato e confessione religiosa. Tuttavia sono nettamente differenti anche in questo caso dai Patti Lateranensi, in quanto sono sottoposte sempre e comunque al sindacato di costituzionalità.
Intese stipulate[modifica | modifica wikitesto]
- Chiesa evangelica valdese, legge 11 agosto 1984 n° 449
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, legge 22 novembre 1988 n° 516
- Assemblee di Dio in Italia (pentecostali), legge 22 novembre 1988 n° 517
- Unione delle comunità ebraiche italiane, legge 8 marzo 1989 n° 101
- Chiesa evangelica luterana in Italia, 20 aprile 1993
- Unione cristiana evangelica battista d'Italia, 29 marzo 1993
- Arcidiocesi d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale (ortodossi), legge 30 luglio 2012 n° 126
- Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (mormoni), legge 30 luglio 2012 n° 127
- Chiesa apostolica in Italia, legge 30 luglio 2012 n° 128
- Unione buddhista italiana, legge 31 dicembre 2012 n° 245
- Unione induista italiana, legge 31 dicembre 2012 n° 246
- Istituto buddista italiano Soka Gakkai (IBISG), legge 28 giugno 2016 n°130
Intese firmate e in attesa dell'approvazione parlamentare[modifica | modifica wikitesto]
Il 4 aprile 2007 il presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, ha firmato le seguenti stipule di intesa:[1]
- Chiesa evangelica valdese (modifica)
- Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (modifica)
- Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
Note[modifica | modifica wikitesto]
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