Discussioni utente:Axel.Ctignanello21

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Superpes15(talk) 17:01, 5 nov 2021 (CET)[rispondi]

Evoluzione onere della prova[modifica wikitesto]

Anche per quanto riguarda il processo tributario, l'onere della prova segue la regola derivata dal processo civile dell'art 2697 “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".[1] Questa applicabilità risale però a tempi recenti, influenzata dall'evoluzione di tre principali principi: la presunzione di legittimità, il principio del solve et repete, la posizione formale assunta dalle parti nel processo. In linea di principio dunque oggi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda i fatti costitutivi, mentre sul contribuente grava la prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi.[2]

^ DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. ^ E. Allorio, “Diritto processuale tributario”, Torino, 1969,. Speciale:Martinam17/Sandbox

Il principio di non contestazione nel processo tributario[modifica wikitesto]

BOZZA Il principio di non contestazione nel processo tributario


Il principio di non contestazione è sancito dall'articolo 115 cpc il quale, come modificato dalla legge n.69 del 18 giugno 2009, prevede che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".[1]

Trattandosi di un principio generale del processo civile, deve considerarsi applicabile anche al processo tributario in forza dell'articolo 1 comma 2 del D.Lgs 546/1992 che consente l'applicazione delle norme del codice civile anche a tale processo, laddove non diversamente disposto e se compatibili. A partire dal 2009 si applica dunque al processo tributario il principio in esame, in linea con il precdente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tal senso.[2]

^ G. Balena, "Istituzioni di diritto processuale civile", Cacucci editore, 2019. ^ D. Chindemi, Il principio di non contestazione nel giudizio tributario. (SerenaP98)