Discussione:Valore legale del titolo di studio

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Quante sciocchezze[modifica wikitesto]

«Il valore legale del titolo di studio e l'iscrizione ad un albo professionale sono prerequisti di legge perché un professionista possa esigere verso terzi il pagamento di prestazioni regolarmente effettuate e fatturate.

Se ad esempio un dottore in medicina con specializzazione esercita la libera professione senza aver fatto il praticantato e l'esame per l'iscrizione all'albo, può emettere fattura, ma dal giudice non può ottenere un decreto ingiuntivo e in generale esigere il pagamento da parte del cliente». Appare evidente che chi ha scritto quanto sopra, oltre a confondere valore legale del titolo di studio in genere con valore legale del titolo accademico, confonde il valore legale del titolo con l'abilitazione professionale.
Orbene, tutti i titoli hanno valore legale, ma la maggior parte di essi non dà accesso ad alcuna professione regolamentata.
Inoltre, le professioni regolamentate mica si svolgono tutte in forma libera, dunque autonoma. Esistono anche medici dipendenti (forse sono la maggior parte), e mica emettono fattura.
Ma, soprattutto, se io, anche se laureato in Medicina, emetto una fattura, non è che non posso ottenere il decreto ingiuntivo ed esigere il pagamento da parte del cliente (rectius paziente), ma commetto un reato gravissimo, previsto e punito dall'art. 348 cod. pen., oltre all'illecito amministrativo previsto dal 498: il tutto, anche se non fossi affatto laureato, perché la precondizione per poter fare il medico non è la laurea in Medicina, ma l'iscrizione all'albo professione, che si può ottenere dopo l'abilitazione, che si ottiene mediante superamento di un esame di Stato, al quale si può accedere, attualmente, con le lauree magistrali della classe di Medicina e chirurgia.
Va detto, peraltro, che in Italia non è possibile accedere a un corso di specializzazione di area medica senza essere già abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo e iscritti all'albo, salvo che si tratti di corsi aperti anche a non medici (come Scienze dell'alimentazione, per il quale però, se non a quello dei medici, è richiesta l'iscrizione all'albo dei biologi). Alla borsa di studio si accede solo se medici.
--159.213.32.228 (msg) 13:04, 20 giu 2017 (CEST)[rispondi]


per il decreto ministeriale, possibile che nessuno parli mai di dottorato? --S vecchiato 17:58, 30 mar 2007 (CEST)[rispondi]

esistono le voci dottore e dottorato, forse andrebbero collegate meglio? o c'è qualcosa che non dicono? --Bultro 20:46, 30 mar 2007 (CEST)[rispondi]

La citazione dell'art. 33 della costituzione in calce è inesatta e non è coerente con il testo. Il DR 1592 del 1933 dà ai diplomi " Esclusivamente il valore di qualiifica accademica" "Il valore legale del titolo" è stato evinto con una forzatura per far assumere allo stato un monopolio formativo contrastante con la sentenza della Corte di Cassazione 14129/99. Nota di commento dell'Avvocatura:

"La dottrina, che ha commentato le disposizioni costituzionali (A. Mura, sub commento artt. 33 e 34 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1976), ritiene che il diritto a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione sia da estendersi anche alla costituzione di università private non aventi personalità di diritto pubblico (op. cit., pp. 243 - 245).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 195/72 (in Foro It., 1973, I, cc. 6 - 15, con nota di A. C. Jemolo, Perplessità su una sentenza; caso Cordero), afferma che " ... è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al 1° comma, della libertà dell'arte e della scienza.
Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università che sono previste nel contesto del medesimo art. 33, e sarebbe, d'altronde illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore." (riv. cit., c. 14).
Da tale argomentare il giudice delle leggi inferisce " ... che non contrasta con l'art. 33 la creazione delle università libere ... " e che la stessa disposizione " ... garantisce la piena libertà a tutte le scuole non statali ... " (riv. cit., passim).


Non c'è infatti nessuna legge istitutiva del valore legale dei diplomi universitari né potrebbe esservi, in quanto negherebbe l'art 172 del Regio decreto. Inoltre l'orientamento europeo attuale chiede agli stati la completa autonomia dell Università." Il testo non è stato curato profondamente dal curatore e andrebbe rivisto e completato

puoi correggerlo direttamente tu, non aver paura... forse fai anche prima che a scriverlo qui! --Bultro 00:25, 29 giu 2007 (CEST)[rispondi]

Modifica significativa della voce[modifica wikitesto]

Modifica significativa della voce, con ridefinizione di vari concetti e nuova strutturazione. Aggiunta Bibliografia e Link esterni.

--Renzino l'Europeo 20:35, 18 dic 2008 (CEST)[rispondi]

Valore legale dei titoli non universitari[modifica wikitesto]

In Italia i titoli di studio che hanno valore legale non sono solo quelli universitari, ma anche quelli rilasciati al termine della frequenza di tutti i corsi di istruzione formale, obbligatoria e non, ad eccezione, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, della scuola primaria.
Hanno valore legale inoltre i titoli rilasciati da accademie di belle arti, conservatori di musica, istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di danza e qualche altra cosa del sistema AFAM che ora non mi sovviene.
Non capisco per quale ragione quest'articolo prenda in considerazione unicamente le università, quando proprio in virtù del valore legale dei titoli, e della consequenzialità dei gradi, non è possibile accedere all'università senza il titolo finale di un corso di istruzione secondaria superiore.
Peraltro oltissimi titoli finali di scuola secondaria superiore consentono l'accesso a professioni regolamentate (una recente circolare ministeriale ha chiarito che con il diploma di geometra e quello di perito industriale è ancora possibile accedere agli esami di Stato per l'abilitazione a tali professioni, in quanto il DPR 328/2001 è da intendersi come introduttivo di nuovi titoli per l'accesso) e hanno valore legale a molti altri fini, ad esempio per l'accesso a un determinato livello contrattuale e retributivo nella pubblica amministrazione... In passato con molte maturità era anche possibile insegnare (per esempio con la licenza di maestro d'arte applicata era possibile insegnare educazione artistica nella scuola media, con la maturità magistrale nella scuola elementare etc.).
Il titolo finale della scuola dell'obbligo (la vecchia licenza media, che ora si chiama "diploma comprensivo di primo ciclo") ha valore legale ai fini dell'accesso alla scuola secondaria superiore e anche per molte altre ragioni (per esempio per l'accesso alle qualifiche minime nella p.a. è obbligatorio possederlo).
--84.223.208.13 (msg) 01:32, 20 ago 2009 (CEST)[rispondi]

Affermazione priva di fondamento[modifica wikitesto]

Uno dei fondamenti del valore legale dei titoli di studio è l'esistenza di programmi centralizzati a livello nazionale, definiti dal Ministero dell'Istruzione ovvero dell'Università, e dall'obbligo per ogni insegnante di rispettare questi programmi.
Quanto sopra all'università non è mai stato vero, tant'è vero che i libri di testo per la scuola sono soggetti ad approvazione da parte di commissioni ministeriali, quelli per l'università no (a parte, forse, quelli di Medicina, corso su cui c'è maggiore controllo centrale, e sugli altri corsi a programmazione nazionale). Con l'autonomia delle università introdotta col D.M. 509/1999, poi, a livello nazionale è definita solo parte dei settori scientifico-disciplinari, mentre i singoli atenei stabiliscono addirittura le denominazioni dei singoli insegnamenti (esami). Il valore legale è garantito da dei 'quadri' di riferimento detti «classi».
Per la scuola la Moratti sostituì i programmi con le indicazioni.
--84.223.208.13 (msg) 01:39, 20 ago 2009 (CEST)[rispondi]

Chissà chi l'ha scritto. Io non sono molto esperto di Wiki, se fosse per me lo cancellerei subito. --Renzino l'Europeo (msg) 02:03, 28 giu 2010 (CEST)[rispondi]


Riscrittura della definizione principale[modifica wikitesto]

Riscrittura della definizione principale, secondo concetti giuridici più precisi, e riformattazione di alcune sezioni.

--Renzino l'Europeo (msg) 10:55, 10 set 2010 (CEST)[rispondi]

Prima era una voce che parlava della legge italiana e lo diceva esplicitamente. Adesso non si capisce più; se parliamo del concetto generale, prima bisogna definirlo in generale e poi semmai dedicare un capitolo alla specifica legge italiana (vedi WP:L linkata anche nell'avviso).
La prima sezione è anche un po' troppo lunga, si può suddividere?
(le nuove discussioni bisognerebbe aggiungerle in fondo...) --Bultro (m) 21:04, 10 set 2010 (CEST)[rispondi]
Uhm, l'intendimento è sempre quello di rimanere in ambito italiano, ma di farlo nella maniera più generale possibile.
Infatti non si può essere avulsi dal contesto nazionale su un argomento che è così legato a concetti giuridici. Si possono avere analogie stringenti con altri ordinamenti giuridici simili al nostro, ma se si vuole trattare del concetto astratto più simile in ambito internazionale lo si deve fare in una sezione apposita (come è stato fatto). --Renzino l'Europeo (msg) 10:45, 11 set 2010 (CEST)[rispondi]
Mi spiace, ma è il contrario. Queste sono le convenzioni stabilite su wikipedia --Bultro (m) 11:25, 12 set 2010 (CEST)[rispondi]
Non puo' esistere una enciclopedia mondiale delle discipline non scientifiche e tecniche. Solo la scienza e la tecnologia si riferiscono ad una realtà indipendente dalla cultura del soggetto della conoscenza, e quindi inducono ad una epistemologia unificante (vds. uso della matematica, convenzioni del metodo sperimentale, ecc.).
Per il diritto, in particolare, i concetti di base sono diversi nei diversi sistemi. Dillo agli altri amici di Wikipedia. --Renzino l'Europeo (msg) 11:35, 12 set 2010 (CEST)[rispondi]
E appunto una voce enciclopedica deve indicare i diversi sitemi, mettendono anche in luce le differenze, non solo quelle di un singolo stato. Non capisco perché tu duca che non possas esistente. --SignorX (msg) 11:39, 12 set 2010 (CEST)[rispondi]
Sono pienamente d'accordo sulla visione "comparatistica", ma renditi conto che non si può buttarla in matematica. Quale sarebbe una enciclopedia mondiale in forma stampata? --Renzino l'Europeo (msg) 11:48, 12 set 2010 (CEST)[rispondi]
Più che comparantistica, dorebbe essere generale. Se poi ci sono anche le comparazioni tra i vari istituti dei singoli stati, tanto meglio. --SignorX (msg) 09:03, 18 set 2010 (CEST)[rispondi]

Sui Template di '"parzialità"[modifica wikitesto]

Circa i "template" che sono apparsi sulla Voce, ve ne sono un paio che comunque toglierò. Quello sulla sezione "Quadro Europeo ed internazionale" non è giustificato, sebbene ovviamente la parte segnata possa essere scritta meglio, e me ne occuperò personalmente. La Bibliografia potrebbe essere fatta meglio, ma su questa voce io stesso ho inserito parecchi riferimenti per il fatto di poter consentire all'utente di visionare di persona del materiale con diverso orientamento sulle questioni in oggetto (anzichè cancellare quelli messi da altri). Alcuni link sono rotti - vedrò di controllare il possibile. --Renzino l'Europeo (msg) 13:04, 21 feb 2011 (CET)[rispondi]

Riguardo alla sezione "Quadro Europeo ed internazionale" ci sono cose che a me appaiono poco chiare, specie il primo paragrafo (il template era limitato a quello). Poi, se tu potessi citare una norma esplicita in vigore che afferma che le fabbriche di titoli in Italia sono illegali... (E, comunque, all'atto pratico...)
La bibliografia, se la si potesse almeno riordinare per argomenti sarebbe preferibile. L'ideale credo che sarebbe qualche testo generale in bibliografia, e il resto citato come note alle parti del testo relative(col "ref").
Un punto secondo me importante è questo: ma tutta questa discussione sul valore legale è una cosa solo della giurisprudenza (e pubblicistica) italiana? Io in inglese non ho mica trovato niente al riguardo! In particolare, inserire il link alla voce di wikipedia inglese, se esiste, sarebbe molto opportuno.--Pop Op 16:55, 21 feb 2011 (CET)[rispondi]
Le fabbriche di titoli sono illegali in italia a norma di tutto il portato legislativo (pure citato). Sui sistemi giuridici di diritto anglosassone ho già scritto qualcosa, ma provvederemo ad ampliare. Renzino l'Europeo (msg) 19:27, 21 feb 2011 (CET)[rispondi]
La bibliografia è più da {{NN}} che da {{P}}. Concordo sul bisogno di note --Bultro (m) 15:38, 22 feb 2011 (CET)[rispondi]

Esame di stato[modifica wikitesto]

Nel momento in cui è previsto (per legge, art. 33 della Costituzione) un esame di stato per esercitare una professione, che valore (legale) ha un titolo di studio, quello universitario per inciso?

E' un requisito necessario, ed è una cosa buona e giusta --Renzino l'Europeo (msg) 17:55, 20 gen 2012 (CET)[rispondi]

DOMANDA: ma quelli che vogliono abolire il valore legale del titolo di studio lo possiedono oppure no? perché ci sono un sacco di politici in italia (la meloni per esempio) che non sono "mica" laureati.

Alcuni no, perchè sono dei Trota. Altri sì, ma vorrebbero stabilire valori nobiliari "a priori" anzichè valori di merito personali. --Renzino l'Europeo (msg) 17:55, 20 gen 2012 (CET)[rispondi]


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Richiesta di pareri[modifica wikitesto]

Le sezioni della seconda parte di questa voce, ossia "Controversie", "Critiche" e "Soggetti italiani favorevoli all'abolizione", appaiono assai poco enciclopediche, oltre che POV e geopoliticamente limitate.

Non si capisce, infatti, in cosa consistano esattamente le proposte di "abolizione del valore legale": la cosa è tutt'altro che ovvia dato che, come è spiegato nella prima parte della voce, si tratta di un concetto giuridico che non è oggetto di una specifica legge dello Stato, ma deriva da un complesso di norme che regolano, da un lato, l'abilitazione ad enti pubblici o privati a conferire certificazioni riconosciute dallo Stato, e dall'altra i requisiti per l'accesso agli ordini di studio successivi, alle abilitazioni professionali e ai concorsi per l'impiego nella pubblica amministrazione.

Non si spiega da nessuna parte se coloro che vorrebbero "abolire il valore legale del titolo" si riferiscano alla possibilità da parte di chiunque di conferire diplomi o lauree, oppure si riferiscano alla possibilità di abolire la richiesta (o la valutazione) di questi titoli per l'accesso agli studi superiori, ai concorsi pubblici e all'abilitazione alle professioni.

A sostegno di questa posizione non ben definita, poi, vengono riportate considerazioni prive di fonti (di certo non basta scrivere "vedi Bibliografia) e un'unica citazione virgolettata, di Einaudi e risalente al 1947. Dopodiché si linkano le voci relative ad alcune formazioni politiche o esponenti politici, senza specificare quali tesi concretamente sostengano; non sono riportate argomentazioni di segno opposto; non si spiega quali tentativi concreti (proposte di legge ecc.) siano stati fatti ai fini di modificare la situazione esistente, e che esito abbiano avuto.

In queste condizioni, la seconda metà della voce appare nulla più di un confuso "manifesto", scarsamente informativo, a favore di una tesi "abolizionista" che presentata in questi termini (senza cioè spiegare in cosa consisterebbe l'abolizione) risulta poco più di uno slogan. La cosa è particolarmente delicata in questo momento, in cui si stanno aprendo concrete discussioni in merito, perché a fare "informazione orientata" (se non "disinformazione") ci pensano già quotidiani e televisioni: Wikipedia dovrebbe avere tutt'altro ruolo. --Guido (msg) 14:05, 29 gen 2012 (CET)[rispondi]

va tolto velocemente tutto stante anche la mancanza di fonti --ignis Fammi un fischio 14:11, 29 gen 2012 (CET)[rispondi]

Riformattazione della definizione[modifica wikitesto]

Giudicata necessaria e urgente data l'attualità della discussione. --Renzino l'Europeo (msg) 03:08, 6 feb 2012 (CET)[rispondi]

Approfondimento del quadro Europeo e internazionale[modifica wikitesto]

Giudicato necessario dato il rilievo della discussione pubblica nazionale sulla materia. --Renzino l'Europeo (msg) 17:22, 30 apr 2012 (CEST)[rispondi]

Ho tolto un paragrafo che era stato appena aggiunto, ma per errore ho salvato senza finire di compilare il campo oggetto. La ragione della rimozione era che il paragrafo inserito era scritto in italiano poco comprensibile, e citava senza evidente motivo due casi di università private che possono (era scritto) rilasciare titoli di studio aventi avalore legale. Siccome non c'è nulla di eccezionale in questo, viene il sospetto che l'inserimento avesse altri scopi. La citazione del protocollo di Lisbona, comunque, si sarebbe dovuta specificare meglio per poterla considerare pertinente. --Guido (msg) 15:40, 24 set 2013 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati[modifica wikitesto]

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ho appena modificato 4 collegamento/i esterno/i sulla pagina Valore legale del titolo di studio. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

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Definizione di valore legale[modifica wikitesto]

Il valore legale del titolo di studio è la proprietà tale per cui tale titolo è in grado di produrre effetti giuridici. Questo articolo è da riscrivere completamente. --78.13.178.169 (msg) 19:03, 10 mag 2020 (CEST)[rispondi]

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