Discussione:Principio di sussidiarietà

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 Diritto
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Questa presenta una interpretazione ingannevole sia sotto il presupposto della già avvenuta applicazione storic,a poiché il questa voce il Principio di Sussidiarietà, non viene interpretata in ragione dell'individuo a del cittadino ma viene interpretata solo quale ragione tra funzioni amministrative. Esclude l'interpretazione sia assolutista, e quella Cattolica, insomma un interpretazione forviante la realtà nella quale enti e politici e amministratori hanno preso e prendono decisioni sulla pelle delle persone sottendendo che queste decisioni sono prese in nome di una assoluta ragione definita dalla sussidiarietà! Sussidiarietà è quel principio che fonda la regola per cui l'ente superiore (ad es. lo Stato centrale, la regione, gli amministratori pubblici) devono intervenire in sostituzione di quello inferiore (ad es. il popolo , il cittadino) solo se quello inferiore non è in grado di agire adeguatamente rispetto ad un fine che pure rientra nelle sue competenze. Alla base del principio sta l'idea che a provvedere debba essere il potere che ha funzione di aiuto, di sostegno e pertanto che il cittadino sia, contento o non contento, sussidiario. ( L'inganno politico è mantenere il cittadino in uno stato di sussidiarietà non dandogli possibilità ne trasparenze per potersi esprimere), in questa logica sono state prese decisione tipo quella dall'amianto nelle case e della impossibilità di comparazione degli proventi economica dei politici, di speculazione immobiliarista, ecologica ecc. Nella nostra costituzione, questo principio lo si trova nell'art. 118 il quale và interpretato secondo le istanze del momento e non è fonte di certezza. Poiché lo stesso principio è recepito anche nel trattato CE, è lì che possiamo andare a pescare la norma che fa comprendere meglio il senso della definizione sempre prendendo atto del peso della già avvenuta applicazione storica della sussidiarietà, il che fa non certo sperare bene. Meglio questa di interpretazione: http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiarity, (meglio comparare anche con le altre ) resta il problema della ampiezza e accessibilità sociale della applicazione e sopratutto il fine politico.


Non sono del tutto convinto che il redirect Principio di Sussidiarietà a questa voce sia corretto; nel diritto amministrativo, come vedo anche in quello penale, si fa riferimento esplicito al principio di.. ( come ad altri principi); inoltre il concetto di sussidiarietà ha una valenza in se e magari esprime dei concetti specifici in altri campi del sapere. --Mac 10:46, 14 lug 2006 (CEST)[rispondi]

Come suggerito dall'utente Alb sarebbe ben accetta l'aggiunto del principio di sussidiarietà nella sua nozione di diritto comunitario! (e anche quello in scienza penale, al fine di mantenere una trattazione unitaria del principio) --Indigo 17:35, 11 set 2006 (CEST)[rispondi]

La parte relativa al diritto comunitario era già abbozzata: ho riorganizzato la voce - in maniera, credo, più organica - in modo da mettere in risalto anche tali informazioni. Il tutto, ovviamente, può essere (ed, auspicabilmente, sarà) ulteriormente ampliato. -- Pap3rinik (..chiedi ad Archimede) 20:02, 11 set 2006 (CEST)[rispondi]

principio di sussidarietà

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Se il principio di sussudiarietà è previsto nell'art.118 della costituzione perché si dice che è stato recepito dall'ordinamento giudiziario solo a partire dal trattato di Maastricht?

perchè la costituzione è stata modificata. Non ci riferisce al testo del 1948. --Mac 13:03, 10 ott 2006 (CEST)[rispondi]

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