Discussione:Polizia municipale/archivio3

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qualifica inesistente

La qualifica di agente di polizia locale non esiste nell'ordinamento italiano. La legge 65/1986 stabilisce la qualifica di vigile all'art.7.

--151.18.149.81 (msg)
La 65/86 è una legge quadro. Esistono le leggi regionali in materia.

Oltretutto la qualifica della 65/86 è quella di "operatore", "vigile" è inserito fra parentesi.

fonti

fonti come you tube e questa non hanno alcun valore, inolre larghe parti erano senza fonti --ignis scrivimi qui 10:05, 19 apr 2014 (CEST)[rispondi]

riferimenti normativi a funzione ausiliaria di ps

<<funzione ausiliaria di pubblica sicurezza: con il termine ausiliario si vuole intendere la dipendenza funzionale dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza al bisogno e non per ciò che concerne la mansione, che rimane tout court quella di Agente di Pubblica Sicurezza (ex art.5 c.4 L. 65/86)>>...su questo pensa la Legge Quadro sia abbastanza chiara, non credo vi siano molti riferimenti da aggiungere.

<<..Funzione svolta anche dal personale della polizia locale in ausilio alle altre forze di polizia sulla base degli accordi tra il Sindaco ed il Prefetto al quale compete istituzionalmente il compito di garantire l’ordine pubblico (per l'art. 117 Cost materia di esclusiva competenza statale) e la sicurezza pubblica>>...su quest'altro, sempre con riferimento alla medesima Legge Quadro e al DM 145/87 (Articolo 7 "Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza" Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.) e alle sentenze della Corte di Cassazione, la polizia locale esplica le attività di pubblica sicurezza concorrendovi con le Forze di polizia statali su richiesta dell'Autorità di P.S.Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Metropoliceman (discussioni contributi) .

e quindi cosa vuoi inserire in voce? --ignis scrivimi qui 15:43, 19 apr 2014 (CEST)[rispondi]

risposta a funzioni ausiliarie di P.S.

i riferimenti a supporto della mia tesi sono i seguenti: (ex art.5 c.4 L. 65/86) http://www.silpol.it/legge_quadro/1testo070201.htm http://www.ancupm.it/content/zoom.asp?id_news=51

inoltre ho letto la risposta circa la qualifica di ps valida solo in accordo tra Prefetto e Sindaco; assolutamente falso. come recita l'art. 5 della &%/86:

                      Art. 5.

"Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica

                             sicurezza
 1.   Il  personale  che  svolge  servizio  di  polizia  municipale,

nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

   a)  funzioni  di  polizia  giudiziaria,  rivestendo a tal fine la

qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

   b)  servizio  di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del

testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

   c)   funzioni   ausiliarie   di   pubblica   sicurezza  ai  sensi

dell'articolo 3 della presente legge.

 2.  A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione   del  sindaco,  la  qualita'  di  agente  di  pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti civili e politici;
   b)  non  aver  subito  condanna  a pena detentiva per delitto non

colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

   c)  non  essere  stato  espulso  dalle  Forze  armate o dai Corpi

militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

 3.  Il  prefetto,  sentito  il  sindaco,  dichiara la perdita della

qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

 4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  agente  e  di ufficiale di polizia  giudiziaria  e di agente di pubblica sicurezza, il personale di   cui   sopra,   messo   a   disposizione   dal  sindaco,  dipende operativamente  dalla  competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza  nel  rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.
 5.  Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale ai quali e'

conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso."

Gli accordi tra PRefetto e SIndaco sono da riferirsi solo con riferimento all'art. 3 che recita

                                Art. 3.
      Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
 Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale  esercitano nel

territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorita'.

Ciò significa che in"teoria" le forze di Polizia statale per richiedere collaborazione alle polizie locali devono stipulare un accordo (accordo tra Prefetto e Sindaco) anche se ciò non avviene di regola. Tanto che se non fosse coì, allora le varie attività di ps che eseguiamo ogni giorno (fermi per identificazione di p.s., controlli in locali pubblici e attività, e ogni genere di attività di p.s.) non potremmo eseguirla. Una volta che si diventa agenti di P.M./P.L, il Sindaco comunica al Prefetto l'entrata in servizio dell'agente e quest'ultimo, verificati i requisiti, conferisce la qualifica, che è PERMANENTE. Può essere "rimossa" solo qualora vengano a mancare i requisiti. Si precisa che gli agenti/Uffciali di pm/pl sono agenti di PS h24 (e polizia stradale) nel territorio di competenza e agenti di P.G. durante il servizio.

veicolo e attività operativ

Richiedo quali note devo aggiungere per tali sezioni:

Attività operativa<ref>http://www.polizialocale.com/2013/07/03/ruolo-e-funzioni-della-polizia-locale/</ref>

La polizia locale si è evoluta negli anni (seppur in maniera non omogenea) in tutta Italia, assumendo il ruolo centrale di Polizia di Prossimità. Negli ultimi tempi ha svolto importantissime indagini e operazioni di polizia riguardanti i più diversi campi e in particolare nei settori:

  • reati in materia di stupefacenti
  • reati contro il patrimonio
  • reati contro le persone
  • reati contro la pubblica amministrazione
  • contrasto al commercio abusivo
  • tutela del patrimonio pubblico
  • ausilio al personale sanitario nell'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori.

Alle attività di cui sopra si aggiunge l’attività d’istituto di polizia stradale, attività in cui le polizia locali nel tempo si sono via via sempre più specializzati a garanzia della sicurezza nella circolazione sulle strade con numerosi servizi svolti attraverso posti di controllo e anche mediante strumentazioni sofisticate (telelaser, autovelox, alcool test, drug test, pese mobili ecc.). I nuclei che si occupano di "sicurezza stradale e codice della strada", negli ultimi tempi, hanno implementato le attività di prevenzione e repressione, in diversi casi anche in coordinamento con le sale operative degli altri organi di polizia. Innumerevoli le denunce penali per guida in stato d'alterazione psicofisica (dovuta all'abuso di alcool e all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), guida senza patente o perché revocata, uso o falsificazione di documenti (patenti, carte di circolazione, certificati e contrassegni di assicurazione) etc. La polizia municipale (o locale) è un organo di polizia che per il proprio legame con il territorio di appartenenza annovera tra i suoi obiettivi primari la Sicurezza Urbana, anche alla luce delle modifiche apportate a tale significato con il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero degli Interni che ha ridefinito i concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, individuando l'ambito dei nuovi poteri dei Sindaci, non come amministratori locali, ma nella loro veste di Ufficiali di Governo. In ausilio alle varie forze dell'ordine, partecipa a numerosissimi servizi di ordine pubblico, disposti e diretti dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Presente per tanto presso manifestazioni, gare sportive, concerti, eventi particolari oppure di presidio in occasione di disordini o di altre situazioni dove vi sia necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica.

Veicoli in dotazione<ref>http://www.fiammeblu.org/</ref>
Targa automobilistica della polizia locale

La polizia locale (o Municipale) utilizza tutta la gamma di veicoli utili per l'espletamento dei servizi dei propri nuclei e reparti.

I veicoli utilizzati sono:

  • velocipedi<ref>http://www.romacapitalenews.com/ambiente-visconti-consegna-alla-polizia-locale-12-bici-elettriche-foto/</ref>
  • ciclomotori
  • bighe elettriche<ref>http://www.larena.it/galleries/Foto/fotodelgiorno/171106/</ref>
  • motocicli
  • autoveicoli e autocarri.


- per quanto concerne l'attività operativa cosa devo mettere come note? basta vedere i vari articoli di giornali di ogni giorno. - per i veicoli ho messo i riferimenti delle immagini..non bastano? Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Metropoliceman (discussioni contributi) .

Intanto hai un modo di esporre le cose che rendono molto difficile il seguire tutto, IN secundis impara per favore a firmarti, leggi Aiuto:Firma. Nel merito:
Al paragrafo "attività" operativa la fonte citata è questa ma non parla ad es. di trattamento sanitario obbligatorio
Circa i veicoli: le immagini , i filmati non vanno bene. In generale vanno citate fonti secondarie e non le fonti primarie di cui fai largo uso --ignis scrivimi qui 12:04, 20 apr 2014 (CEST)[rispondi]

attività della Polizia Locale nei Trattamenti Sanitari obbligatori

http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1330

estratto dall'articolo di cui sopra, che in maniera esaustiva spiega l'attività della Polizia Locale in supporto agli operatori sanitari nei T.S.O. "È dunque evidente, in questo contesto, che l'ordinanza del Sindaco che dispone il T.S.O. può legittimamente operare soltanto quando sono già stati utilmente esperiti tutti gli atti tecnici ritenuti opportuni.

In questo complesso iter procedurale sono coinvolti una serie numerosa di soggetti quali: i familiari ed il medico curante, in veste di promotori; il sindaco, quale autorità garante che emette il provvedimento; la polizia locale, (le forze dell'ordine) e il personale sanitario, in funzione di esecutori del provvedimento finale; le strutture sanitarie ospedaliere e non, che hanno la funzione ed il compito di prendere in carico il malato; il giudice tutelare, nel ruolo di controllore (in caso di T.S.O. presso una struttura ospedaliera).

A questo punto della trattazione dell'argomento mi accingo ad esporre il ruolo specifico che assume la Polizia Locale all'interno di questa procedura. La partecipazione della Polizia Locale all'esecuzione dei trattamenti e degli accertamenti sanitari obbligatori non è facoltativa, ma è in funzione di un ruolo ben preciso e specifico che la stessa riveste per tutto il procedimento. Pertanto, la Polizia Locale deve attentamente vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento presenziando alla dinamica dell'intervento, garantendo il rispetto della persona umana nei suoi aspetti fisici e morali e nel diritto alla salute previsto e sancito dalle norme costituzionali.

Le altre funzioni della Polizia Locale sono quelle c.d. di supporto o ausiliarie che si esplicano nel compiere attività di ricerca del malato affinché il personale sanitario possa raggiungerlo e non solo. Infatti, la Polizia può anche intervenire per chiamare il medico curante, per fargli compiere l'A.S.O. o per contribuire alla conoscenza del malato oppure per allontanare tutti i presenti che potrebbero nuocere alla buona riuscita dell'intervento. La funzione della Polizia, quale forza pubblica, si trasforma in coercitiva e diviene inevitabile e doverosa allorquando l'interessato ponga in essere uno dei seguenti comportamenti:

● minacci di compiere atti di autolesionismo;

● minacci di aggredire terze persone o di danneggiare cose;

● opponga una resistenza attiva e violenta nei confronti degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo.

Poste queste premesse, si deve affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che in questa procedura la Polizia Locale interviene nell'esercizio del suo potere di polizia amministrativa sanitaria e non nell'esercizio dell'attività di pubblica sicurezza. Ciò posto, l'inosservanza dell'ordinanza sindacale, da parte dei soggetti coinvolti, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

In situazioni estreme e del tutto eccezionali viene consentito anche il ricorso alle altre Forze dell'ordine quali l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, su previo accordo con le Questure e le Prefetture.

A ciò si deve aggiungere il fatto che la Polizia Locale , per portare a termine tutta questa difficile procedura, può essere chiamata a svolgere compiti ulteriori rispetto a quello del prelievo della persona. Questi compiti sono dati dal trasporto della persona oggetto del T.S.O., che deve avvenire su autoambulanza, e dalla scorta fino alla struttura sanitaria. Tale ultimo compito può essere eseguito ma nessuna norma obbliga, però, la Polizia Locale a soddisfare tale ultima richiesta.

Ora passo ad analizzare gli adempimenti formali ed il ruolo del Sindaco che agisce in qualità di autorità sanitaria locale, nonché di titolare del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti.

Come già esposto in precedenza, il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene disposto dal Sindaco con ordinanza motivata, su preventiva proposta, dettagliatamente motivata, di un medico (anche non specialista). Il provvedimento de quo appartiene al novero delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale 3 (e non quale ufficiale del governo), ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La precipua finalità dell'ordinanza in oggetto è quella di un atto che, dopo aver recepito le proposte mediche di trattamento sanitario, rende obbligatorio ed eseguibile il provvedimento avente natura coercitiva. — Questo commento senza la firma utente è stato inserito da Metropoliceman (discussionicontributi).

ok, Cerca di essere breve nei tuoi interventi e FIRMATI (leggi Aiuto:Firma)--ignis scrivimi qui 17:33, 23 apr 2014 (CEST)[rispondi]

nuova pagina polizia municipale

Ciao, è possibile ora, dopo le discussioni di cui sopra, modificare la pagina, visto che ora è del tutto non rappresentativa e veritiera circa compiti/doveri/funzioni dell'istituzione? --Metropoliceman (msg) 11:19, 29 apr 2014 (CEST)[rispondi]

per correttezza

Ho reimpostato tutta la voce con tanto di leggi, regolamenti e circolari sulle sin gole competenze ed attribuzioni della polizia municipale o locala dove la chiamano così. Per piacere attenetevi alle leggi ed ai regolamenti e non alla fantasia.

--Daniele63 (msg)

Protezione della voce

Vista la persistente edit-war, la pagina viene protetta come previsto. --Gac 20:34, 7 mag 2014 (CEST)[rispondi]

modifiche effettuate da daniele63

Le modificha cui l'utente si riferisce sono assolutamente pregiudizievoli e con riferimenti normativi ormai superate da nuove leggi e sentenze. Le modifiche da me apportate alla pagina sono tutte relative all'attuali norme statali e regionali. Si da atto che lo scrivente è uno studioso della categoria e delle relative qualifiche, normative, funzioni e doveri, oggetto di personale e continuo studio. Invito l'utente a confrontarci in questa sezione qualora abbia dubbi normativi, peraltro già dallo scrivente abbondantemente documentato nella pagina "polizia municipale", finalmente spiegando in maniera veritiera e reale quanto operato quotidianamente dagli appartenenti. --Metropoliceman (msg) 23:58, 7 mag 2014 (CEST)[rispondi]

Semplificazione voce

Buongiorno. Proporregi di semplificare l'inroduzione della pagina trattando gli specifici argomenti in sezioni apposite, allo stato infatti, si potrebbe appunto semplificare. Inoltre eliminerei l'uso essessivo del grassetto. --Niculinux (msg) 14:40, 10 mag 2014 (CEST)[rispondi]

Edit: le affermazioni di una certa rilevanza andrebbero sempre integrate con fonti. Grazie. --Niculinux (msg) 14:41, 10 mag 2014 (CEST)[rispondi]

riferimento "affermazioni di una certa rilevanza"

Si definiscano quali sono le affermazioni di una certa rilevanza e provvedo a indicare i riferimenti in questa sede.--Metropoliceman (msg) 15:11, 15 mag 2014 (CEST)[rispondi]

voce falsa perchè fondata informazioni su norme inesistenti

buongiorno, segnalo che http://www.silpol.it/legge_quadro/1testo070201.htm è una mera proposta di legge (tra le tante) del partito delle libertà di modifica alla legge 65/1986 che non è mai stata discussa e pertanto non capisco perché una voce che ha caratteristiche tecnico giuridiche deve fare riferimento ad una(ripeto tra le tante)proposta di legge che non è mai stata discussa in parlamento. La legge vigente è tuttoggi questa http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65

allo stesso modo il contenuto del commento http://www.ancupm.it/content/zoom.asp?id_news=51 è un vecchio commento (datato 2006)di un avvocato che esprime una sua riflessione che si basa sull'art. 12, comma 8, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152 e cioé

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale,nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale."

Per opportuna conoscenza non è stato ad oggi disposto un ordinanza di un prefetto per il "piano coordinato per il controllo del territorio" che abbia incluso i vigili urbani, ma ogni qual volta sia necessario sia necessario impiegare i vigili urbani in ausilio alle forze di polizia, deve essere stipulato il protocollo d'intesa tra il prefetto ed il sindaco, come stabilisce l'art.3 L.65/1986.

Il riconoscimento della "qualità" di ausiliario di p.s. viene richiesta dal sindaco al prefetto su delibera del consiglio comunale http://www.comune.castellarquato.pc.it/Allegati/Livelli/110-2012_qualifica_agente_pubb__sicurezza_2512014-135558.pdf non è permanente ma è soggetta a rinnovo annuale come stabilisce l'art.6 co.3 http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/normativa/dm145.pdf, che riporto di seguito:

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Come si può vedere non è un autorizzazione a portare armi per fini istituzionali come stabiliscono i regolamenti delle Forze di polizia ma è un mero sostituto di un normale porto d'armi per difesa personale soggetto a rinnovo annuale e previo verifica del permanere dei requisiti psico attitudinali e di legge.

Per la revoca della qualità di agente di p.s. al vigile è sufficiente il mero abuso delle funzioni.

Allo stesso modo venuti meno i requisiti per il rilascio del porto dell'arma vengono meno i requisiti di "ausiliario della p.s.".

Perchè "ausiliario"? Perchè non è attribuita la qualifica permanente ma ai fini dell'art.3 L.65/1986.

Giuridicamente la qualità è spiegata in https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_giuridica come è presupposto per l'applicabilità di determinate norme giuridiche al soggetto, in questo caso l'applicabilità al soggetto della funzione di pubblica sicurezza è il presupposto necessario per poter addivenire i compiti di polizia demandati dall'art.18 d.P.R. 616/1977 e non altri.

A questo scopo l'art.3 L.65/1986 dispone "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità'." vedi anche http://www.piemmenews.it/components/com_ccboard/assets/uploads/63_023d5c6f8fc21c5b53cb6e20a91ceb1c.pdf

Dobbiamo anche ricordare che il comandante dei vigili urbani, anche se ruolo apicale del Corpo è comunque un vigile urbano, http://www.siapol.it/sezione.php?d=374

Giova infatti sottolineare al riguardo che, per un verso, il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza di cui si discute si riferisce a soggetti che rivestono già la qualifica di pubblici dipendenti, in quanto appartenenti alla polizia municipale, e che d’altra parte, la qualità di agente di pubblica eventualmente conferita al personale della polizia municipale è limitata all'esercizio di funzioni ausiliarie e specificamente di collaborazione con le Forze della Polizia di Stato “previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle autorità competenti.

Contrariamente dall'incipit non è vero che la polizia municipale assuma un rango autonomo tanto che non è neppure necessario che il comandante sia un vigile ma può essere un qualunque dirigente dell'ente che sia in possesso dei titoli http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-03/polizia-locale-essere-guidata-065027.shtml?uuid=Ab1fAc1H sentenza integrale http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2013/08/Consiglio-di-Stato-sezione-V-sentenza-2607_2013.pdf

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, cioè secondo quanto è attribuito dalle singole leggi.

Per chi non conosce la materia ogni legge individua, solitamente all'inizio, il campo di applicazione, cioè a chi è destinata e chi vi è soggetto. Dopodiché individua gli organi competenti alla vigilanza. Se tra questi è individuata la polizia municipale allora la competenza è anche (o solo) della polizia municipale.

Per questo è attribuito ai vigili anche la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.221 co.3 cod. proc penale ora art.57 co.3 cod proc penale, ma cosa significa?

Già in passato i vigili hanno lamentato il loro inquadramento agli Organi centrali http://www.siapol.it/ftp/EccCastelli4.pdf senza avere avuto alcuna risposta, poiché per modificare la funzione deve essere modificata la legge.

L'art.57 co.3 cod proc penale stabilisce che

Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Con sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 10454 del 23 aprile 2008, commento vedi http://www.anvu.it/areaprotetta/marescialli.pdf, è stato ribadito che la corretta posizione e funzione dei vigili urbani è quella stabilita dalla L.65/1986 e cioè una funzione attribuita per finalità specifiche.

La Corte costituzionale ha affrontato reiteratamente la posizione e le funzioni delle polizie locali e municipali confermando sempre il loro titolo sussidiario alle Forze di polizia dello stato: le esclude a priori da compiti di controllo e tutela del territorio in quanto è una funzione esclusivamente statale, vedi http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=167.

Peraltro già in precedenza la stessa corte ha già censurato la regione lombardia con sentenza n.313/2003 perché "attribuisce" qualità e funzioni di polizia, istituisce addirittura corpi di polizia, senza che ciò rientri nelle sue competenze ne sia esso demandato dalla legge statale. Tra questi è illegittima anche la qualificazione "agenti o ufficiali di polizia municipale o locale" poiché la legge statale ha stabilito la qualifica di vigile. http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0313s-03.html

In ogni caso anche il consiglio di stato si è espresso in tal senso sotto il profilo amministrativo: Ed in effetti gli appartenenti al Corpo dei vigili urbani (nella loro qualità di ufficiali o agenti di P.G. ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 3 Cod. proc. pen. e dell’art.5 L. quadro 7.3.1986 n. 65) sono applicati, insieme agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Sezioni di Polizia giudiziaria ( e quindi svolgono le relative funzioni: cfr. art. 56 comma 1 lett. B Cod. proc. pen.) proprio quando lo richiedono “ particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria” ( art. 5 comma 2 disp. att.). Ne consegue, anche sotto il profilo soggettivo, che gli appellanti vigili urbani espletano presso le Sezioni attività propria della loro qualifica e non hanno perciò titolo a percepire l’indennità giudiziaria.

vedi http://www.siapol.it/ftp/CDStato44-2005.pdf

Solitamente è a questi vigili può essere autorizzato il porto di un arma per esclusiva difesa personale come stabilito dal D.M. 24 marzo 1994 n.371 senza il pagamento di tasse. Ne consegue che l'assegnazione dell'arma è sempre ed esclusivamente per difesa personale e non per espletare delle funzioni.

Comunque con Sentenza nº 1865 del Consiglio di Stato, 08 Aprile 2003 è stato escluso che la polizia municipale o locale faccia parte dell'amministrazione statale.

Dobbiamo ricordare che la legge 65/1986 stabilisce che i vigili possono essere incaricati ANCHE delle funzioni di p.s. e/o di p.g. cioè un attività accessoria e non principale.


continua --176.200.183.160 (msg)

continua

Sempre in riferimento alla definizione di funzione ausiliari di p.s. indicata nella voce, questa è totalmente sbagliata: e non per ciò che concerne la mansione, che rimane tout court quella di Agente di Pubblica Sicurezza. La qualità di agente di p.s. che viene attribuita ai vigili parimenti alla qualifica che viene attribuita i dipendenti delle Forze di polizia non prevede l'esercizio di una mansione. Non esiste un mansionario per gli ufficiali ed agenti di p.s. per le Forze di polizia esiste un testo unico degli ufficiali ed agenti di p.s. nel quali la polizia municipale esiste come servizio comunale per la vigilanza sui propri regolamenti, esiste perciò un mansionario per i dipendenti degli enti locali che varia da comune a comune e da ente ad ente. Per quanto attiene alla codifica dei compiti istituzionale dei vigili urbani questi possono essere trovati ovunque sul web. Vedi bene quali sono quelli individuati nel forum dei medici del lavoro http://www.medicocompetente.it/clinici/27/Uomo-42Anni-Vigile-urbano.htm. Quindi nessuna attinenza a quel che è riportato alla voce. Ma andiamo avanti.

continua

--Daniele63 (msg)

continua 2

Contrariamente a quanto riportato nella voce la polizia municipale non consta di ufficiali di p.s. e quindi il prefetto non può revocare loro una qualità che non possono avere. Il prefetto revoca la sola qualità di agente di p.s. con funzioni ausiliarie. Per avere tale certezza basta che ogni lettore vada a vedere cosa c'è scritto a tergo dei "tesserini" di vigile urbano. http://www.softwarepolice.it/jsp/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=44

Circa i requisiti vi è talmente tanta giurisprudenza sull'argomento che basta solo dire che "non è obbligatorio" aver prestato servizio militare per accedere al ruolo di vigile urbano, ma soprattutto si può essere anche miopi http://www.italiapuntodoc.it/doc/doc783.php, sono richiesti requisti diversi da vigile comunale a vigile provinciale http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/concorso_agente09nov.pdf e comunque nessuno dei due corrispondono a quelli richiesti per l'accesso nelle Forze di polizia, che prevedono anche selezioni psico attitudinali.


“Si tratta tuttavia di requisiti che non sono strettamente attinenti all’uso delle armi ( godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;) sicché un tale riferimento, in assenza di una espressa menzione dell’obbligo di far uso delle armi, non è di per se decisivo, perché potrebbe aver solo il significato di pretendere detti requisiti per ogni agente di polizia municipale, in considerazione della delicatezza delle mansioni che sono comunque dallo stesso esercitate.” Consiglio di Stato, Quinta Sezione, N.3336/07 REG.DEC., sui ricorsi riuniti in appello n.2771/2006 e n.3330/2006

Circa le armi è eccezionale la distorsione della circolare n.557/PAS.12982(10)8 del 29/3/2011 per cui si rinvia alle lettura sia della circolare stessa che trae fonte dalla sentenza della Core costituzionale n.167/2010 e 35/2011, che nella sommaria ma più fedele interpretazione di un ente locale

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/Comune/index.php?option=com_content&view=article&id=376:la-circolare-n-557pas12982102-del-29-marzo-2011-del-ministero-dellinterno-detta-le-indicazioni-operative-per-la-polizia-locale-niente-manganelli-e-sp

Si rinvia anche alla nota di risposta ad un organizzazione sindacale dei vigili in materia di servizi armati.http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1188:possesso-ed-uso-di-arma-da-parte-degli-operatori-della-polizia-locale-quesito&catid=13&Itemid=120 Si riporta anche http://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/Eventi/PLin_Italia.pdf dal quale emerge che il 70% dei comuni ha un servizio di polizia municipale e che di questi il 74.5% presta servizio armato.

Praticamente il servizio di polizia locale coperto dall'arma carabinieri e dai posti di polizia dello Stato è pari tutt'oggi al 25.6%, quindi non è comprensibile l'incipit dal quale sembra che ogni ente locale fornisca perentoriamente un proprio servizio. Questa considerazione si riflette sulla voce ATTIVITA' OPERATIVA. In primo luogo i collegamenti non portano ad alcun decreto o regolamento di istituzione dei servizi stabilito dalla vigente legge. Questa voce esubera anche l'abrogato decreto del ministro dell'interno 05.08.2008 in materia di sicurezza urbana http://www.altalex.com/index.php?idnot=42642 vedi anche http://www.rivistagiuridica.aci.it/index.php?id=851&doc=4407&no_cache=1

Per quanto attiene ai veicoli si può verificare sul web che l'ENAC (ministero dei trasporti-aviazione civile) non ha omologato o decretato l'istituzione di alcun servizio o specialista vigile aviere o elicotterista. Quindi indubbiamente condurranno gli altri veicoli ma non questi, o meglio, affittano il pilota.

I collegamenti utilizzati a supporto delle proprie affermazioni da metropoliceman (poliziotto metroplitano? a Brescia? non mi par d'aver visto la metropolitana.) sono in parte inesistenti (vigili scientifici torino) oppure fatti da articoli di giornaletti locali (solitamente per far piacere all'amico), appunto articoli di avvocati che avevano bisogno di fare una pubblicazione pseudo-scientifica per poter accedere a qualche abilitazione professionale ed ha scritto senza conoscere i fatti, o Gli argomenti e le modalità operative di intervento trattate in questo corso sono stati elaborati sulla base dell’esperienza maturata dagli operatori del Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano nell’ambito delle attività finalizzate innanzitutto alla prevenzione degli incidenti in acqua ed al soccorso di persone in difficoltà. che è un vademecum ma non vuol dire che questo nucleo esiste. Anche perché ci sono già i sommozzatori dei vigili del fuoco di milano istituiti nel 1941. http://www.museovvfmilano.it/sul_nucleo_sommozzatori.html. Così per tutto il resto ... Quindi chiedo di modificare la voce riportandola alla versione:

Con la locuzione polizia municipale si intende quel servizio che può essere fornito dagli enti locali, siano essi province, comuni o consorzi, con competenza limitata al territorio dell'ente dal quale dipende e dalle funzioni di polizia ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Oltre alla polizia municipale, dipendente dai comuni, e alla polizia provinciale, dipendente dalla provincia, con il termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti locali; in senso lato sono quindi polizia municipale anche i guardaparco alle dipendenze degli enti parco regionali, i vigili delle Comunità Montane. Ai diversi corpi o servizi di polizia locale si applica la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986, che la regola a livello nazionale. Nella sola Regione Lombardia, e neppure in tutti i comuni, è stata eliminata la denominazione di polizia municipale o provinciale, attribuita storicamente a questi corpi o servizi a seconda del tipo di ente dal quale dipendono, rispettivamente comune o provincia, introducendo per entrambe quella comune di “Polizia Locale” pur mantenendo diverse le competenze e le funzioni. La polizia municipale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune o del presidente della provincia in cui opera ed in cui esplica le sue funzioni, tra le quali polizia edilizia, urbana, rurale, del commercio, ambiente, caccia e pesca (queste ultime due solo per la polizia provinciale), interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate le norme di statali delegate agli enti locali, regioni, province o comuni. Indice

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• 1 Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia • 2 Storia • 3 Legislazione • 4 Voci correlate • 5 Note • 6 Altri progetti • 7 Collegamenti esterni

Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia [modifica] Nelle regioni a statuto speciale in cui vige un regime di bilinguismo, la denominazione Polizia municipale/locale è stata resa nelle seguenti varianti: • Per la Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, Police municipale in francese, e Gemeindepolizei per i comuni trilingui italiano/francese/tedesco di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime, nell'alta valle del Lys; • Per la provincia autonoma di Bolzano, bilingue italiano/tedesco, Stadtpolizei (nei centri abitati più importanti come Bressanone, Bolzano e Merano), oppure Gemeindepolizei (per i comuni minori); • In Friuli-Venezia Giulia, per i comuni delle provincie di Trieste, Gorizia e Udine il cui statuto prevede il bilinguismo italiano/sloveno, Občinska policija. • Il comando della polizia municipale in via Mont Émilius ad Aosta • Autovettura della polizia municipale di Merano (Südtirol) Storia [modifica]


Polizia municipale a cavallo in Piazza della Signoria a Firenze Tacendo del periodo romano in cui il vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigili (preposti alla sorveglianza sull'annona), un'organizzazione che introduce una sorta di vigilanza organizzata dai privati e affidata ai comuni (guardie comunali, municipali o civiche), sorge in Italia con i comuni, nell'XI secolo. Le guardie svolgevano servizio, specie notturno, talvolta con armi individuali di fortuna. Secondo alcuni, in determinati e particolari contesti locali, solitamente con una picca ed una lanterna. Sorti successivamente gli stati, con lo Statuto nel Regno di Sardegna (1848), e con la Legge Comunale e Provinciale (1859), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l’autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi. Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “Guardie di Città” nel Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza R.D. 31 agosto 1907 n.690, riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari. Lo stesso TU RD n.690/1907 prevedeva che con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potevano costituire un servizio di polizia Municipale costituito da ufficiali, sottifficiali e guardie Municipali ai quali non erano richiesti i requisiti delle altre "guardie". Questo "Corpo di polizia Municipale" era destinato dal municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco. Oltre queste "Guardie Municipali" vo erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province R.D.L.26 settembre 1935 n.1952. Questo comportava che di fatto la guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali. I comuni mantennero così le Guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie Guardie Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell’ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci. Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, alle Guardie di ogni denominazione venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell’immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l’istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico. Si veda, al proposito, il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che fa un elenco delle "guardie" fino al momento che venivano nominate da privati o comuni: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali vigili di polizia municipale. Il 3 maggio 1957, sua santità papa Pio XII, di venerata memoria, con suo Breve apostolico, nomina San Sebastiano patrono dei vigili: "Che in Italia sono preposti al rispetto dell'ordine pubblico". Festa 20 gennaio di ogni anno. Le Guardie Municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana, si trasformarono con Legge 7 marzo 1986 n° 65 "legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale", ed assunsero la denominazione odierna di vigili di polizia Municipale. Tutt'oggi sono qualificati vigili, come da disposizione ordinamentale in via generale tratta ancora dall'art.7 comma 3 lettera c della Legge sopra richiamata, mentre i quadri intermedi sono qualificati coordinatori ed addetti al controllo. L'evoluzione fu necessaria anche alla luce del trasferimento di competenza dallo Stato agli enti locali con il d.P.R. 24 luglio 1977 n.616, che specifica all'art.18 Polizia locale urbana e rurale. "Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.", fatto che comportava per i comuni la necessità di avere un servizio che esercitasse la vigilanza di polizia sul rispetto delle mmaterie oggetto del trasferimento. A differenza deglim operatori della polizia Municipale, le guardie delle province e dei comuni sono nominate secondo gli art.1 e 10 RDL 04 giugno 1914 n.563, al cui proposito si suggerisce di consultare il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca", art.30, L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la aprotezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art.27, Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", art.6 co.2 ed altre leggi speciali, ove è specificata la nomina e delle guardie delle province e dei comuni, differenti dai vigili della polizia municipale. Alle guardie delle province e dei comuni è attribuita la qualità di agenti di polizia giudiziaria con competenza generale nell'esercizio del loro servizio. Ai vigili della polizia municipale è attribuita la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria limitatamente a quanto demandato dalle leggi e dai regolamenti, nell’ambito del territorio e del servizio. Legislazione [modifica]


Polizia municipale di Rende La polizia municipale e provinciale è disciplinata dalla legge quadro nº 65 del 7 marzo 1986. Tuttavia, è opportuno ricordare che l'attuale stesura dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di polizia locale. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio. Tra queste si ricordano: le LL.RR. 38/1988 e 28/1990 della regione Marche, la L.R. n. 01/2005 del Lazio, o la Legge Regionale n. 24/2003 dell’Emilia-Romagna, la Legge Regionale n. 4/2003 della Lombardia, o ancora la Legge Regionale n. 58/1987 del Piemonte, la Legge Regionale n. 40/1988 per il Veneto o la Legge Regionale n. 24/1990 per la Calabria La Corte Costituzionale con decisione n.313/2003 ha definito, giudicando il contenzioso tra regione Lombardia e Presidenza del Consiglio sulla costituzione del Corpo di Polizia Forestale Regionale, ha riconosciuto l'esclusiva competenza dello Stato nelle materie a carattere penale se non espressamente demandate agli enti locali in forza di una norma specifica, nonché il divieto di costituzione di "corpi" regionali di polizia o l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria a personale che non sia dipendente diretto dallo Stato. La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sull'argomento con sentenza n.167/2010 e n.35/2011, confermando l'indirizzo del 2003, l'incompetenza delle regioni e degli enti locali in sulle materie ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria con competenza generale, attribuzione delle qualifiche - status permanente, che restano di potestà esclusiva dello stato. L’attività di vigilanza, prevenzione e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, è sviluppata in modo peculiare essenzialmente nei seguenti settori: • Polizia locale, urbana e rurale, riferita esclusivamente ai regolamenti ed ordinanze del comune (circolare Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987). • Polizia giudiziaria,ai sensi dell'art.57 co.3 c.p.p. ai sensi dell'art.5 co.1 lett.c L.07 marzo 1986 n.65 vedi anche circolare ministero dell'interno n.557/PAS/5845.10182.A(1) A del 28 giugno 2010 ed in riferimento all'interpretazione autentica vedi adunanza plenaria Consiglio di Stato Sezione I n.448/2001 del 16 maggio 2001 e Cassazione Sezioni Unite n.10454 del 23 aprile 2008.


Unità Fotogrammetrica dei Vigili di Bari • Funzione di polizia stradale sulle strade appartenenti alla giurisdizione del Comune di appartenenza come indicato dall'art.12 co.1 lett.f codice della strada. • Attività produttive, annonaria. • Edilizia, urbanistica, tutela ambientale. • Sanità locale, con l’esecuzione, tra l’altro, in funzione di supporto al personale tecnico specialistico dell'amministrazione sanitaria, del A.S.O. e T.S.O.. • Polizia veterinaria. • Polizia mortuaria. • Polizia tributaria, con riferimento ai tributi imposti dall’ente locale. • Vigilanza sull'igiene, ambiente, alimenti, bevande. • Accertamenti e informazioni relativi alle attività istituzionali dell’ente locale, come gli accertamenti anagrafici. La polizia municipale ha avuto accesso alla banca dati Interforze con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000 n.225. L'accesso è limitato alla verifica della presenza di veicoli e documenti e targhe smarrite o rubati ed il collegamento è gestito dall'A.N.C.I. Non è stata autorizzata la verifica di altri dati con provvedimento del Garante la protezione dati sensibili[1]. L'accesso e consultazione, anche in via indiretta, della banca dati Interforze denominata CED di cui alla Legge 01 aprile 1981 n.121, è punita dall'art.615 ter codice penale per la persona estranea all'Amministrazione della pubblica sicurezza (otto anni di reclusione pena base) e ai sensi dell'art.12 L.121/1981 per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza (tre anni di reclusione pena base). In alcune città, generalmente quelli delle grandi città, vi è l’istituzione di nuclei specializzati, come ad esempio quelli nella lotta al degrado urbano, nella tutela del trasporto pubblico locale, nella polizia tributaria in ordine ai tributi locali; inoltre in alcune comuni sono istituiti gruppi cinofili che affiancano altri vigili nelle loro specifiche iniziative. Quando sono in servizio, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli operatori di polizia municipale rivestono la qualità (definizione giuridica di limite nello spazio, nel tempo e di competenza) di: • agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria nei limiti suindicati per competenza per materia, per territorio ed in servizio; • svolgono il servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 co. I lett. f) codice della strada Decreto Legislativo n.285/1992 limitatamente alle strade comunali[2]; • agenti di Pubblica sicurezza, se decretati tali dal Prefetto su istanza del sindaco, con funzione ausiliaria; Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze dell'Autorità Giudiziaria e secondo i limiti della Legge penale ed in relazione all'esigenza di specifiche attività di competenza della polizia municipale (esempio polizia edilizia o sanitaria ed altre attività amministrative demandate ai comuni) possono essere distaccati in apposite Sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ma limitatamente a queste attività ed in riferimento all'ente di appartenenza. Sarà opportuno chiarire che il codice di procedura penale (art.57) rimette all’ordinamento degli enti l’attribuzione della qualtà di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: la legge statale disciplina che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio permanente con competenza generale quelli dipendenti dallo Stato (P.S., C.C., G. di F., P.P. e C.F.S.). Gli altri, tra i tanti anche i vigili di poliia municipale, sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei limiti di quanto loro espressamente attribuito di accertare. Si ricorda che è la legge sull’ordinamento delle autonomie locale che stabilisce la sussidiarietà dei servizi locali rispetto a quelli statali Gli operatori di polizia Municipale rivestono, nell'ambito del territorio di competenza indicato all’art.6 del Codice della Strada la competenza generale in ordine all'espletamento del servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del C.d.S, nell'ambito del territorio urbano e sulle strade extraurbane di proprietà dell’ente da cui dipendono come definito all’art.2 co.IX e del Codice della Strada (difatti, l'art.372 co. V° del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. prescrive che, sulle autostrade, i raccordi autostradale e le strade extraurbane di grande collegamento, il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme che ne regolano l'uso, è svolto di regola dal personale della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato). Per quanto attiene al servizio di polizia stradale questo è limitato alle strade del territorio di competenza del Comune o della Provincia (polizia provinciale). La qualità di agente di pubblica sicurezza viene approvata dal Prefetto su proposta del Sindaco. Le funzioni di pubblica sicurezza sono ausiliarie e vengono esercitate ai sensi dell'art.3 della legge 65/1986. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco (art.5 comma 4 l. 65/1986), e per esercitarle deve essere posto alle dipendenze funzionali di un pubblico ufficiale (art.7 DM 07 marzo 1987 n.145).


Polizia municipale di Cosenza Il pacchetto sicurezza D.lgs 92/2008 convertito in L.125/2008, prevede l'inserimento come referente privilegiato gli appartenenti alle polizie municipali, consortili, locali, montane, ecc. per conto del sindaco per le Forze di polizia e dell'ordine. Le polizie municipali non fanno parte delle Forze dell'Ordine ne delle Forze di Polizia. La scelta di armare o meno il corpo/servizio è rimessa alla potestà decisionale del Consiglio comunale che provvede con proprio regolamento in relazione all'esigenza di difesa personale, assumendosi le responsabilità verso terzi per i danni prodotti dal dipendente.

Il D.M. 04 marzo 1987, n.145 (Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza) stabilisce le modalità di porto e detenzione e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento dl consiglio comunale ed è per esclusiva difesa personale del vigile titolare di autorizzazione.

Lo stesso d.m.145/1987 individua la “tessera di riconoscimento” sei vigili un sostitutivo di una comune licenza di porto d’armi, soggetta a rinnovo annuale previsto accertamento del permanere dei requisiti stabiliti per il rilascio del porto d’armi ad un comune privato,

Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.

Con circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n.0016722 del 02 novembre 2010 è stato specificato che il personale delle polizie municipali non possono portare mazzette di segnalazione, sfollagente, bastoni estensibili, e simili strumenti nonché gas spray oc in quanto non previsti né autorizzati dal D.M. 145/1987 e riservati esclusivamente ai Corpi di polizia dello Stato ed alle Forze Armate come da art.30 L.18 aprile 19875 n.110.

La Commissione consultiva centrale per le armi di cui all’art.6 L.18 aprile 1975 n.110 ha determinato che le cosiddette mazzette di segnalazione sono armi proprie comunicando, attraverso il MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale n.557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011, le procedure di cui all’art.4 L.110/1975 come conseguenti l’adozione di questo strumento.

Sullo stesso argomento vedi anche Parere del Gabinetto del Ministro N. 17119/110 (Gennaio 2006).

La nomina ad Agente di Pubblica sicurezza, per chi non ha svolto il servizio militare, consente la frequentazione del corso di abilitazione all’uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo. A patto che il Ministero della Difesa recepisca, se il vigile di polizia municipale ha svolto il servizio di leva come obbiettore, la richiesta di regredire dal non utilizzo delle armi.

L’arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente, a norma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre il territorio del comune ove fanno servizio, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento tra le frazioni e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.


--Daniele63 (msg)

continua 3

Mi ero dimenticato reputo l'aspetto più importante: i riferimenti giurisprudenziali. Nella versione che sostengo vi sono riferimenti a sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di stato, della Cassazione a Sezioni Unite, poi seguono leggi e regolamenti dello stato e circolari del Ministero dell'interno. In primo luogo dobbiamo individuare gli organi competenti a legiferare in ambito di polizia municipale o locale dir si voglia. La l.65/1986 vede come organo competente lo Stato che provvede con legge quadro sull'ordinamento, armamento ed organizzazione. La Costituzione ha riservato al suo art.117 co.2, allo stato ed in via esclusiva, le seguenti materie

premessa

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

il co.4 dello stesso articolo stabilisce

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale stabilisce le rispettive competenze dello stato e delle regioni all'art.6:

Legislazione regionale in materia di polizia municipale

 1.  La  potesta'  delle  regioni  in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di  Trento  e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
 2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
   1)  stabilire  le  norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
   2)   promuovere   servizi  ed  iniziative  per  la  formazione  e l'aggiornamento   del   personale  addetto  al  servizio  di  polizia municipale;
   3)  promuovere  tra  i  comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
   4)  determinare  le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei  comuni  della  regione  stessa  e  stabilire  i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità' d'uso. Le uniformi devono essere tali  da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
   5)  disciplinare  le  caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi  in  dotazione  ai  Corpi  o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

quest'ultimo comma 5 dell'art.5 stabilisce

 5.  Gli  addetti  al  servizio  di  polizia  municipale ai quali e' conferita  la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza,  le  armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di  servizio  nei  termini  e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti,   anche   fuori   dal   servizio,   purche'  nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4.  Tali  modalita'  e  casi  sono  stabiliti,  in  via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita   l'Associazione   nazionale   dei   comuni  d'Italia.  Detto regolamento  stabilisce  anche  la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

il successivo art.11 L.65/1986 stabilisce che

 I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati  al  Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Quindi sappiamo che lo stato ha riservato come sua competenza esclusiva la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

Quindi ne consegue che solo ed esclusivamente tale ultime materie possono essere trattati dagli enti locali. Materie specificatamente elencate all'art.18 d.P.R. 616/1977 "materie di trasferimento dello stato alle regioni".

Le regioni possono individuare strumenti operativi in dotazione al personale delle polizie municipali - locali che non possono essere armi o assimilabili ad armi. Per aprile stabilire se uno strumento operativo sia o meno un arma esiste un apposita commissione prevista all'art.6 L.18 aprile 1975 n.110, come viene comunicato al comune di dalmine dalla circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n.0016722 del 02 novembre 2010.

Comune il cui sindaco aveva correttamente interpellato gli organi competenti prima di procedere all'acquisto di tale strumento.

Si conclude che allo stato resta la competenza sull'ordinamento del corpo o servizio, le qualità da attribuire secondo le leggi e l'armamento.

L'ente locale - comune/provincia/comunità/consorzio/unione stabilisce un proprio regolamento del corpo di polizia con individuati i compiti dei suoi appartenenti, un altro regolamento con su indicati i servizi che devono essere espletati con armi. Entrambi i regolamenti debbono essere approvati dal Ministro dell'interno.

E' opportuno far sapere che non tutti gli enti hanno provveduto ad approntare il regolamento di polizia municipale come stabilisce la legge 65/1986. Si può verificare che un grosso comune come Milano (vedi https://www.google.com/search =regolamento+corpo+polizia+municipale+milano&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&q=regolamento+corpo+polizia+municipale+milano&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&channel=fflb&q=regolamento+corpo+polizia+municipale+milano&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&channel=rcs#q=regolamento+corpo+polizia+locale+milano&revid=669096894) non ha mai sottoposto alla approvazione del ministro dell'interno il proprio regolamento del corpo mantenendone uno che, oltre far riferimento a norme di legge abrogate, si fonda su presupposti inesistenti e contrari alle regole. Leggere per credere. Figuriamoci nei comuni più piccoli.

La regione stabilisce le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale; promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato; disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi

quindi leggendo in qua ed in la su wikipedia non mi sembra proprio che nulla di ciò sia fedelmente riportato. Quindi sollecito di riportare la voce come in origine

--Daniele63 (msg)

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Per modificare la voce, occore scrivere esattamente il testo che si vuole inserire/modificare. Altri utenti si esprimeranno; se si raggiunge il consenso sulla versione proposta, questa verrà inserita. Grazie, --Gac 20:28, 23 mag 2014 (CEST)[rispondi]

proposta

Con la definizione polizia municipale si intende quel servizio che può essere fornito dagli enti locali, siano essi province, comuni o consorzi, con competenza limitata al territorio dell'ente dal quale dipende e dalle funzioni di polizia ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Oltre alla polizia municipale, dipendente dai comuni, e alla polizia provinciale, dipendente dalla provincia, con il termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti locali; in senso lato sono quindi polizia municipale anche i guardaparco alle dipendenze degli enti parco regionali, i vigili delle Comunità Montane.

Ai diversi corpi o servizi di polizia locale si applica la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986, che la regola a livello nazionale.

Nella Regione Lombardia, e neppure in tutti i comuni, è stata eliminata la denominazione di polizia municipale o provinciale, attribuita storicamente a questi corpi o servizi a seconda del tipo di ente dal quale dipendono, rispettivamente comune o provincia, introducendo per entrambe quella comune di “Polizia Locale” pur mantenendo diverse le competenze e le funzioni.

La polizia municipale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune o del presidente della provincia in cui opera ed in cui esplica le sue funzioni stabilite all'art.18 d.P.R. 616/1977 che consistono in polizia edilizia, urbana, rurale, del commercio, ambiente, caccia e pesca (queste ultime due solo per la polizia provinciale), interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate le norme di statali delegate agli enti locali, regioni, province o comuni.

Storia 


Nell'Antica Roma il Vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigiles. Compito dei Vigiles era anche il pattugliamento delle aree urbane sanzionando direttamente le accensioni dei fuochi che potevano mettere in pericolo la sicurezza degli insediamenti, in prevalenza costruiti in legno.

Nel Regno di Sardegna con l'emanazione dello statuto albertino nel 1848, e della legge comunale e provinciale del 1859 (il c.d. decreto Rattazzi), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.

Che l'origine dei vigili di polizia municipale fosse assimilata ai vigile del fuoco, venne sancito dall'emanazione nella legge 30 giugno 1889 n. 6144 ("Legge di pubblica sicurezza") dove essi venivano equiparati ai vigili urbani per quanto concerne il porto delle armi a titolo onorifico durante la loro partecipazioni a manifestazioni pubbliche, infatti la norma all'art. 22 stabiliva che:


« Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche. »


Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel regio decreto 31 agosto 1907 n. 690 ("Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza") riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.

Lo stesso art. 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva (e prevede tutt'oggi) che con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali non erano richiesti i requisiti delle altre "guardie".

Questo "Corpo di polizia municipale" era destinato dal municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.

Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex regio decreto legge 26 settembre 1935 n.1952.

Questo comportava che di fatto la guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.

I comuni mantennero così le guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie guardie municipali e Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell'ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.

Durante il fascismo poi, con diversi regi decreti legge ( R.D.L 18 ottobre 1925 n. 1846, R.D.L 09 marzo 1936 n. 472 e R.D.L 20 febbraio 1939 n. 326) vennero istituite le divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "Guardie metropolitane" provenienti dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini di queste tre città in possesso dei requisiti necessari furono ammessi alla selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio decreto n. 690/1907, tutt'oggi vigente.

Solo nell'immediato dopoguerra furono ricostituiti i vari corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane.

Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originaria di Guardie municipali che riassumeva tutti i Corpi di polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e nel controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell'immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l'istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico.

Si veda, al proposito, il d.P.R. 5 febbraio 1953 n.9 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") che fa un elenco delle "guardie" preposte ai controlli sul pagamento delle tasse automobilistiche: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali operatori di polizia municipale.

« Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali. » come stabilisce appunto il d.P.R. 616/1977 che trasferisce talune materie dalla competenza dello Stato alla competenza delle Regioni.

Si rese necessaria un'evoluzione normativa, poiché ciò comportava per i comuni la necessità di avere un servizio che esercitasse la vigilanza di polizia sul rispetto delle materie oggetto del trasferimento.

I vigili urbani, ovvero le guardie municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana, trovarono infine una nuova disciplina con la legge 7 marzo 1986 n. 65 ("Legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale"), ed assunsero la denominazione odierna di operatori di polizia municipale.

Tutt'oggi sono qualificati operatori, come da disposizione ordinamentale in via generale tratta dall'art.7 comma 3 lettera c) della legge sopra richiamata, mentre i quadri intermedi sono qualificati coordinatori ed addetti al controllo; il comandante viene definito responsabile del Corpo.

Disciplina normativa generale 

La fonte principale è costituita dalla legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), dal regolamento D.M. 04 marzo 1987 n.145, che disciplina l'acquisto, la detenzione, l'assegnazione ed il porto delle armi per esclusiva difesa personale, nonché leggi regionali che ne disciplinandola formazione degli appartenenti, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, le caratteristiche dei mezzi e gli strumenti operativi in dotazione al personale.

Per strumenti operativi restano esclusi dalla disciplina della legge regionali le armi e tutti gli strumenti atti ad offendere o finalizzati all'offesa, che sono soggetti ad approvazione della Commissione consultiva centrale per le armi,di cui all'art.6 della L.18 aprile 1975 n.110 ed autorizzati dal Ministro dell'interno, come stabilisce la Costituzione e la legge statale, confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.167/2010 e ribadito dalla sentenza 35/2011.

Al Sindaco (o Presidente della Provincia) compete dirigere e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) la responsabilità dell'addestramento e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti.

Gli appartenenti alla polizia municipale o locale svolgono nel territorio di competenza e nei limiti demandati dalle leggi le funzioni loro attribuite dall'art.3 e 5 L.65/1986.

Nello specifico i coordinatori ed i vigili hanno attribuito nell'ambito del servizio: funzioni di polizia amministrativa (ambientale, edilizia, sanitaria, commerciale, ambientale, stradale, urbana , veterinaria, etc...) funzioni di polizia giudiziaria limitatamente a quanto loro demandato dalle leggi e dai regolamenti(ex art. 55 c.p.p.) funzione ausiliaria di pubblica sicurezza: in ausilio alle altre forze di polizia sulla base dei protocolli d'intesa tra il Sindaco ed il Prefetto. funzioni di polizia tributaria locale ausilio al personale sanitario nell'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori [2] .

La qualità di agente di P.S. è attribuita con decreto di approvazione rilasciato dal Prefetto su richiesta del sindaco, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti

a) godimento dei diritti politici e civili;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il prefetto revoca del decreto di approvazione della qualità ausiliaria di agente di p.s. qualora vengano meno i requisti, senza che ciò faccia venire meno la qualifica di vigile, come stabilito all'art.5 L.65/1986, .

Requisiti per l'assunzione in ruolo

La nomina del personale della polizia municipale avviene attraverso concorso pubblico, deliberato dalla giunta del comune.

I compiti di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261)

ed inoltre "Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza. " (Cons. St., sez.III, 10.07.2013, n.04843)

Quindi, fatto salvo sia espressamente previsto dal bando di concorso, sono ammessi anche gli obbiettori di coscienza, non può, inoltre, prevedere requisiti di idoneità fisica come quelli previsti per l'immissione nei Corpi di polizia dello stato (Cons. St., Sez.V, 02.12.2002, n. 6606).Il contratto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato. Tuttavia in alcune località turistiche vengono banditi concorsi per l'assunzione a tempo determinato di tipo stagionale o part-time. I requisiti generali per l'assunzione sono quelli previsti dalla normativa statale sul personale dipendente degli enti locali e viene applicato il CCNL Regioni ed autonomie locali.

Nella fattispecie per essere assunti nella polizia municipale, secondo il CCNL di comparto:

Per la categoria C:

È richiesto il diploma di maturità superiore quinquennale; Salvo rare eccezioni, è di solito richiesto il possesso della patente di guida di categoria B per autovetture; in molti bandi di concorso è richiesto anche il possesso della patente A per la conduzione di motocicli; in alcune località marine e lacuali, in aggiunta può essere richiesto il possesso della patente nautica; È necessaria la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea e la conoscenza della lingua italiana.

Per l'accesso in categoria D, quella in cui sono inquadrati i comandanti, istruttori direttivi ed i coordinatori, è necessaria la laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche (talvolta viene richiesto solo il requisito della laurea in generale). Questo è un requisito di recente introduzione: prima della cosiddetta riforma Brunetta del 2009, potevano accedere in categoria D - tramite concorso interno - anche dipendenti non in possesso di laurea.[3]

Armamento

Il D.M. 04 marzo 1987, n.145 (Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza) stabilisce le modalità di porto e detenzione e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento dl consiglio comunale ed è per esclusiva difesa personale del vigile titolare di autorizzazione.

Lo stesso d.m.145/1987 individua la “tessera di riconoscimento” sei vigili un sostitutivo di una comune licenza di porto d’armi, soggetta a rinnovo annuale previsto accertamento del permanere dei requisiti stabiliti per il rilascio del porto d’armi ad un comune privato.

Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.

Con circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n.0016722 del 02 novembre 2010 è stato specificato che il personale delle polizie municipali non possono portare mazzette di segnalazione, sfollagente, bastoni estensibili, e simili strumenti nonché gas spray oc in quanto non previsti né autorizzati dal D.M. 145/1987 e riservati esclusivamente ai Corpi di polizia dello Stato ed alle Forze Armate come da art.30 L.18 aprile 19875 n.110.

La Commissione consultiva centrale per le armi di cui all’art.6 L.18 aprile 1975 n.110 ha determinato che le cosiddette mazzette di segnalazione sono armi proprie comunicando, attraverso il MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale n.557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011, le procedure di cui all’art.4 L.110/1975 come conseguenti l’adozione di questo strumento.

Sullo stesso argomento vedi anche Parere del Gabinetto del Ministro N. 17119/110 (Gennaio 2006).

La nomina ad Agente di Pubblica sicurezza, per chi non ha svolto il servizio militare, consente la frequentazione del corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo.

A patto che il Ministero della Difesa recepisca, se il vigile di polizia municipale ha svolto il servizio di leva come obbiettore, la richiesta di regredire dal non utilizzo delle armi.

L’arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente approvato dal Ministro dell'interno, a norma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio.

Inoltre, ai sensi dell’art.8 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre il territorio del comune ove fanno servizio, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento tra le frazioni e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Nuclei, reparti e specializzazioni

Veicoli in dotazione[4]

La polizia Municipale utilizza tutta la gamma di veicoli utili per l'espletamento dei servizi.

I veicoli utilizzati sono: velocipedi * ciclomotori bighe elettriche [5] motocicli autoveicoli e autocarri.

Le targhe per i veicoli utilizzati dai corpi di polizia municipale o provinciale, sono state adottate con decreto 27 aprile 2006 n.209 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Queste targhe hanno dimensioni e foggia analoghe a quelle civili, sebbene i caratteri alfanumerici abbiano dimensioni più piccole delle targhe normali, e portano inoltre la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, sopra la numerazione progressiva. Quest'ultima per le autovetture è del tipo "YA 000 AA" dove la lettera "Y" è fissa mentre i restanti caratteri saranno progressivi.

Il lotto inaugurale con la combinazione YA 000 AA è stata attribuita alla provincia di Ancona avvenuta in data 19 gennaio 2009.

Le targhe per i motocicli di polizia locale sono di forma quadrata, con numerazione progressiva del tipo "YA 00000" disposta su due righe, dove la lettera "Y" è fissa. Riportano la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, tra le due righe della numerazione.

Per la guida di tali veicolo è previsto il possesso della patente di guida stabilita all'art.138 codice della strada, per la conduzione di veicoli adibiti al servizio di polizia stradale e ciò per salvaguardare la patente civile di guida del conducente in caso di incidenti in servizio.

proposta

Con la definizione polizia municipale si intende quel servizio che può essere fornito dagli enti locali, siano essi province, comuni o consorzi, con competenza limitata al territorio dell'ente dal quale dipende e dalle funzioni di polizia ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Oltre alla polizia municipale, dipendente dai comuni, e alla polizia provinciale, dipendente dalla provincia, con il termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti locali; in senso lato sono quindi polizia municipale anche i guardaparco alle dipendenze degli enti parco regionali, i vigili delle Comunità Montane.

Ai diversi corpi o servizi di polizia locale si applica la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986, che la regola a livello nazionale.

Nella Regione Lombardia, e neppure in tutti i comuni, è stata eliminata la denominazione di polizia municipale o provinciale, attribuita storicamente a questi corpi o servizi a seconda del tipo di ente dal quale dipendono, rispettivamente comune o provincia, introducendo per entrambe quella comune di “Polizia Locale” pur mantenendo diverse le competenze e le funzioni.

La polizia municipale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune o del presidente della provincia in cui opera ed in cui esplica le sue funzioni stabilite all'art.18 d.P.R. 616/1977 che consistono in polizia edilizia, urbana, rurale, del commercio, ambiente, caccia e pesca (queste ultime due solo per la polizia provinciale), interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate le norme di statali delegate agli enti locali, regioni, province o comuni.

Storia 


Nell'Antica Roma il Vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigiles. Compito dei Vigiles era anche il pattugliamento delle aree urbane sanzionando direttamente le accensioni dei fuochi che potevano mettere in pericolo la sicurezza degli insediamenti, in prevalenza costruiti in legno.

Nel Regno di Sardegna con l'emanazione dello statuto albertino nel 1848, e della legge comunale e provinciale del 1859 (il c.d. decreto Rattazzi), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.

Che l'origine dei vigili di polizia municipale fosse assimilata ai vigile del fuoco, venne sancito dall'emanazione nella legge 30 giugno 1889 n. 6144 ("Legge di pubblica sicurezza") dove essi venivano equiparati ai vigili urbani per quanto concerne il porto delle armi a titolo onorifico durante la loro partecipazioni a manifestazioni pubbliche, infatti la norma all'art. 22 stabiliva che:


« Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche. »


Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel regio decreto 31 agosto 1907 n. 690 ("Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza") riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.

Lo stesso art. 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva (e prevede tutt'oggi) che con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali non erano richiesti i requisiti delle altre "guardie".

Questo "Corpo di polizia municipale" era destinato dal municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.

Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex regio decreto legge 26 settembre 1935 n.1952.

Questo comportava che di fatto la guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.

I comuni mantennero così le guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie guardie municipali e Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell'ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.

Durante il fascismo poi, con diversi regi decreti legge ( R.D.L 18 ottobre 1925 n. 1846, R.D.L 09 marzo 1936 n. 472 e R.D.L 20 febbraio 1939 n. 326) vennero istituite le divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "Guardie metropolitane" provenienti dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini di queste tre città in possesso dei requisiti necessari furono ammessi alla selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio decreto n. 690/1907, tutt'oggi vigente.

Solo nell'immediato dopoguerra furono ricostituiti i vari corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane.

Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originaria di Guardie municipali che riassumeva tutti i Corpi di polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e nel controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell'immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l'istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico.

Si veda, al proposito, il d.P.R. 5 febbraio 1953 n.9 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") che fa un elenco delle "guardie" preposte ai controlli sul pagamento delle tasse automobilistiche: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali operatori di polizia municipale.

« Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali. » come stabilisce appunto il d.P.R. 616/1977 che trasferisce talune materie dalla competenza dello Stato alla competenza delle Regioni.

Si rese necessaria un'evoluzione normativa, poiché ciò comportava per i comuni la necessità di avere un servizio che esercitasse la vigilanza di polizia sul rispetto delle materie oggetto del trasferimento.

I vigili urbani, ovvero le guardie municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana, trovarono infine una nuova disciplina con la legge 7 marzo 1986 n. 65 ("Legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale"), ed assunsero la denominazione odierna di operatori di polizia municipale.

Tutt'oggi sono qualificati operatori, come da disposizione ordinamentale in via generale tratta dall'art.7 comma 3 lettera c) della legge sopra richiamata, mentre i quadri intermedi sono qualificati coordinatori ed addetti al controllo; il comandante viene definito responsabile del Corpo.

Disciplina normativa generale 

La fonte principale è costituita dalla legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), dal regolamento D.M. 04 marzo 1987 n.145, che disciplina l'acquisto, la detenzione, l'assegnazione ed il porto delle armi per esclusiva difesa personale, nonché leggi regionali che ne disciplinandola formazione degli appartenenti, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, le caratteristiche dei mezzi e gli strumenti operativi in dotazione al personale.

Per strumenti operativi restano esclusi dalla disciplina della legge regionali le armi e tutti gli strumenti atti ad offendere o finalizzati all'offesa, che sono soggetti ad approvazione della Commissione consultiva centrale per le armi,di cui all'art.6 della L.18 aprile 1975 n.110 ed autorizzati dal Ministro dell'interno, come stabilisce la Costituzione e la legge statale, confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.167/2010 e ribadito dalla sentenza 35/2011.

Al Sindaco (o Presidente della Provincia) compete dirigere e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) la responsabilità dell'addestramento e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti.

Gli appartenenti alla polizia municipale o locale svolgono nel territorio di competenza e nei limiti demandati dalle leggi le funzioni loro attribuite dall'art.3 e 5 L.65/1986.

Nello specifico i coordinatori ed i vigili hanno attribuito nell'ambito del servizio: funzioni di polizia amministrativa (ambientale, edilizia, sanitaria, commerciale, ambientale, stradale, urbana , veterinaria, etc...) funzioni di polizia giudiziaria limitatamente a quanto loro demandato dalle leggi e dai regolamenti(ex art. 55 c.p.p.) funzione ausiliaria di pubblica sicurezza: in ausilio alle altre forze di polizia sulla base dei protocolli d'intesa tra il Sindaco ed il Prefetto. funzioni di polizia tributaria locale ausilio al personale sanitario nell'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori [2] .

La qualità di agente di P.S. è attribuita con decreto di approvazione rilasciato dal Prefetto su richiesta del sindaco, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti

a) godimento dei diritti politici e civili;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle FF.AA. o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il prefetto revoca del decreto di approvazione della qualità ausiliaria di agente di p.s. qualora vengano meno i requisti, senza che ciò faccia venire meno la qualifica di vigile, come stabilito all'art.5 L.65/1986, .

Requisiti per l'assunzione in ruolo

La nomina del personale della polizia municipale avviene attraverso concorso pubblico, deliberato dalla giunta del comune.

I compiti di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261)

ed inoltre "Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza. " (Cons. St., sez.III, 10.07.2013, n.04843)

Quindi, fatto salvo sia espressamente previsto dal bando di concorso, sono ammessi anche gli obbiettori di coscienza, non può, inoltre, prevedere requisiti di idoneità fisica come quelli previsti per l'immissione nei Corpi di polizia dello stato (Cons. St., Sez.V, 02.12.2002, n. 6606).Il contratto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato. Tuttavia in alcune località turistiche vengono banditi concorsi per l'assunzione a tempo determinato di tipo stagionale o part-time. I requisiti generali per l'assunzione sono quelli previsti dalla normativa statale sul personale dipendente degli enti locali e viene applicato il CCNL Regioni ed autonomie locali.

Nella fattispecie per essere assunti nella polizia municipale, secondo il CCNL di comparto:

Per la categoria C:

È richiesto il diploma di maturità superiore quinquennale; Salvo rare eccezioni, è di solito richiesto il possesso della patente di guida di categoria B per autovetture; in molti bandi di concorso è richiesto anche il possesso della patente A per la conduzione di motocicli; in alcune località marine e lacuali, in aggiunta può essere richiesto il possesso della patente nautica; È necessaria la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea e la conoscenza della lingua italiana.

Per l'accesso in categoria D, quella in cui sono inquadrati i comandanti, istruttori direttivi ed i coordinatori, è necessaria la laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche (talvolta viene richiesto solo il requisito della laurea in generale). Questo è un requisito di recente introduzione: prima della cosiddetta riforma Brunetta del 2009, potevano accedere in categoria D - tramite concorso interno - anche dipendenti non in possesso di laurea.[3]

Armamento

Il D.M. 04 marzo 1987, n.145 (Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza) stabilisce le modalità di porto e detenzione e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento dl consiglio comunale ed è per esclusiva difesa personale del vigile titolare di autorizzazione.

Lo stesso d.m.145/1987 individua la “tessera di riconoscimento” sei vigili un sostitutivo di una comune licenza di porto d’armi, soggetta a rinnovo annuale previsto accertamento del permanere dei requisiti stabiliti per il rilascio del porto d’armi ad un comune privato.

Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.

Con circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n.0016722 del 02 novembre 2010 è stato specificato che il personale delle polizie municipali non possono portare mazzette di segnalazione, sfollagente, bastoni estensibili, e simili strumenti nonché gas spray oc in quanto non previsti né autorizzati dal D.M. 145/1987 e riservati esclusivamente ai Corpi di polizia dello Stato ed alle Forze Armate come da art.30 L.18 aprile 19875 n.110.

La Commissione consultiva centrale per le armi di cui all’art.6 L.18 aprile 1975 n.110 ha determinato che le cosiddette mazzette di segnalazione sono armi proprie comunicando, attraverso il MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale n.557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011, le procedure di cui all’art.4 L.110/1975 come conseguenti l’adozione di questo strumento.

Sullo stesso argomento vedi anche Parere del Gabinetto del Ministro N. 17119/110 (Gennaio 2006).

La nomina ad Agente di Pubblica sicurezza, per chi non ha svolto il servizio militare, consente la frequentazione del corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l’abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo.

A patto che il Ministero della Difesa recepisca, se il vigile di polizia municipale ha svolto il servizio di leva come obbiettore, la richiesta di regredire dal non utilizzo delle armi.

L’arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Ente approvato dal Ministro dell'interno, a norma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio.

Inoltre, ai sensi dell’art.8 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di Polizia Municipale è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre il territorio del comune ove fanno servizio, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento tra le frazioni e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Nuclei, reparti e specializzazioni

Veicoli in dotazione[4]

La polizia Municipale utilizza tutta la gamma di veicoli utili per l'espletamento dei servizi.

I veicoli utilizzati sono: velocipedi * ciclomotori bighe elettriche [5] motocicli autoveicoli e autocarri.

Le targhe per i veicoli utilizzati dai corpi di polizia municipale o provinciale, sono state adottate con decreto 27 aprile 2006 n.209 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Queste targhe hanno dimensioni e foggia analoghe a quelle civili, sebbene i caratteri alfanumerici abbiano dimensioni più piccole delle targhe normali, e portano inoltre la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, sopra la numerazione progressiva. Quest'ultima per le autovetture è del tipo "YA 000 AA" dove la lettera "Y" è fissa mentre i restanti caratteri saranno progressivi.

Il lotto inaugurale con la combinazione YA 000 AA è stata attribuita alla provincia di Ancona avvenuta in data 19 gennaio 2009.

Le targhe per i motocicli di polizia locale sono di forma quadrata, con numerazione progressiva del tipo "YA 00000" disposta su due righe, dove la lettera "Y" è fissa. Riportano la scritta per esteso "POLIZIA LOCALE" in colore blu, tra le due righe della numerazione.

Per la guida di tali veicolo è previsto il possesso della patente di guida stabilita all'art.138 codice della strada, per la conduzione di veicoli adibiti al servizio di polizia stradale e ciò per salvaguardare la patente civile di guida del conducente in caso di incidenti in servizio.

--Daniele63 (msg)

Manca qualunque motivazione per la soppressione di buona parte della voce e quindi esprimo parere negativo alla modifica. Sarebbe utile anche una maggiore sintesi per capire punto per punto le differenze suggerite. --Gac 22:29, 23 mag 2014 (CEST)[rispondi]

modifica polizia municipale

Non escludo che potremo affrontare meglio la questione partendo dal brocardo del Consiglio di stato:

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall'ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261). http://www.rivistagiuridica.aci.it/index.php?id=893&doc=5256&no_cache=1

Quindi io modifico essendo tutto ciò conforme alla linea di wikipedia.

Non escludo che vi sia stata anche la trasmissione del carteggio alla magistratura contabile per verificare l'effettiva regolarità ed il possesso delle necessarie autorizzazioni per i materiali acquistati dai singoli enti per il servizio di polizia municipale.

--Daniele63 (msg)