Discussione:Diritto romano

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 Diritto
 Antica Roma
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Monitoraggio effettuato nel maggio 2013

--Cristiano64 (msg) 15:05, 31 mag 2013 (CEST)[rispondi]

Il Diritto Romano nasce come diritto consuetudinario e di natura giurisprudenziale. Precisamente, i giuristi esprimevano i loro pareri sulla base della consuetudine (cioé, secondo quello che era il ius civile). Nei secoli, il ius civile si inaridì sempre di più e su di esso si innestò il c.d. ius praetorium vel honorarium, vale a dire il diritto derivante dall'Edictum Praetoris, finalizzato a correggere le "storture" e le "iniquità" che potevano derivare dalla rigida applicazione del diritto civile (ius civile).

Il diritto romano non è la disciplina che studia l'ordinamento giuridico romano.

Sarebbe come dire che il diritto romano è la scienza che studia l'ordinamento giuridico penale.


AULUSAGERIUS SCRIVE:
non capisco le ultime due frasi dell'intervento precedente. La definizione di Diritto Romano contenuta nell'articolo (preciso che non sono io l'estensore) è corretta. La stessa definizione, ad esempio, è adottata dal grande romanista napoletano Vincenzo Arangio-Ruiz. Inoltre definire il ius civile come diritto consuetudinario è riduttivo e inesatto. E' stato così solo nel periodo più arcaico (mos maiorum). Inoltre il diritto romano nasce come fas, ossia come precetti religiosi amministrati da una particolare categoria di sacerdoti: i Pontifices. La giurisprudenza in senso proprio, ossia laica, si diffonde solo a partire dalla fine del IV sec. a.C.

Mancipatio: da Manu Capere cioè “prendere con mano”.
Vi partecipano 8 persone:

  • Il paterfamilias che cede la cosa
  • l'acquirente che l’acquista
  • 5 testimoni maschi adulti
  • un libripens, ossia un portatore di bilancia per la pesatura.

Il paterfamilias tocca la cosa con una bacchetta simbolo di potere, e dice “Affermo che questa cosa è mia secondo il diritto dei Quiriti / E che mi sia acquistata con questo bronzo e questa bilancia di bronzo”.
I pontefici trasformeranno poi la mancipatio da negozio materiale (reale) in negozio astratto (con mancipatio il paterfamilias potrà trasferire anche la potestà di un figlio).</vr> Con la mancipatio il paterfamilias può fare un trust per disporre dei propri beni.
Sarà anche la prima forma di garanzia Reale (la Fiducia). Il debitore consegna una cosa al creditore che potrà soddisfarsi su di essa nel caso questo non adempia la prestazione. Se adempie, il creditore dovrà restituirla.


Nexum: istituto analogo alla mancipatio, dà origine a diritti relativi, quindi obbligazioni, con cui un paterfamilias si assoggetta a un altro paterfamilias che gli presta qualcosa. Il paterfamilias rimane in tale condizione di assoggettamento fino alla restituzione della cosa.

Solutio: liberazione dal vincolo del nexum

Traditio: consegna materiale di una cosa da una delle parti all’altra, con l’intenzione della prima di dismetterne la proprietà e della seconda di acquistarla. Se il trasferimento è inadeguato o viziato, l’acquirente non diviene proprietario ma solo possessore.


Intercessio: Il veto opposto dai tribuni ad ogni atto degli organi patrizi ritenuto pregiudizievole nei confronti della plebe.

Provocatio ad populum :Richiesta di aiuto alla plebe, incitazione del popolo alla rivolta

Frasi x far valere un diritto nel processo antico: • “Affermo che è un mio diritto” per i diritti assoluti • ”Affermo che tu mi devi dare” per i diritti relativi

Sponsio-Stipulatio: dal verbo “Spondere” cioè promettere • La sponsio vale solo tra cittadini romani / la stipulatio nasce per contrarre anke con stranieri • Obbligazione “Prometti che mi siano dati Xeuro?” / “Prometto” • Vincolo di garanzia “Prometti di darmi ciò che mi deve Tizio? / il Garante (Sponsor) “Prometto” • Adempimento “Hai ricevuto quel che io ti ho promesso?” / “Ho(Abeo)”

Promesse Unilaterali: • Promessa di Dote • Promessa giurata del liberto ke promette di compiere certi servigi al patrono • Prestito o Mutuo

In iure cessio: trasferimento della proprietà da un pf a un altro con rinuncia in tribunale

Usus o Usucapione: • 2 anni x i fondi • 1 anno x gli altri beni

Manus: potere assoluto del pf esercitato su persone o cose.Secondo la credenza primitiva l’uomo, con l’uso della mano può modificare o creare la realtà anke giuridica, così come fa con la parola.

Mancipium:Il potere del pf su cose e skiavi

Patria Potestas: il potere del pf su figli nipoti e discendenti in linea retta in genere.

Arrogatio: l’adozione di un pf da parte di un altro pf davanti ai comizi curiati ke ne diviene figlio

Manumissio: atto formale e sovrano del padrone ke libera lo skiavo conferendogli la libertà e la cittadinanza.Ci sono 3 forme x concedere la manomissione: • Per iscrizione nelle liste del censo • Per disposizione testamentaria • Per Sacramento( la in iure cessio) in Rem = giuramento

Iustae Nuptiae: è il matrimonio legittimo. Xkè sia valido occorre: • La Pubertà • Il Connubio • Il Consenso di chi ha la potestà sui futuri sposi • La Convivenza, cioè l’intenzione di vivere come coniugi

Conventio in manum: è la sottoposizione della donna al potere (manus) del marito o del pf Si realizza in 3 modi: • Confarreatio cerimonia dove si mangia una focaccia di farro in onore a Giove • Coemptio compera fittizia della donna • L’Usus acquisto della manus dopo un anno di matrimonio con la donna

La Fides: • Il rapporto tra un “clientes” che si affida a un gentile il quale ne diviene patrono • Il rapporto che nasce con un Foedus(trattato) tra roma e un altro popolo • Chiunque violi tale vincolo o legame sarà sonsiderato sacer e quindi potrà essere ucciso impunemente da chiunque • La fides sarà divinizzata raffigurata da una dea che tende la mano destra • Il clientes lavora un terreno affidatogli dalla gens combatte per la gens e ne acquista il nome • La sacertà è prevista per chi rimuove i termini di confine, offesa la Dio Termine, o per chi picchi un genitore o un parente (con la pena del sacco) • La persona sacer viene abbandonato alla volontà del dio offeso • La fides diverrà anke, con il trasferimento tramite mancipatio, la prima forma di garanzia Reale(La Fiducia). Il debitore consegna una cosa al creditore ke potrà soddisfarsi su di essa nel caso questo nn adempia la prestazione. Se adempie il creditore dovrà restituirla.

La Perduellio: chi attenti all’ordine politico religioso è punito con l’appiccamento a un albero sterile e fustigato fino alla morte.


Foedus: trattati stipulati tra roma e gli altri popoli i n tempi di guerra e di pace. 2 tipi • Equi, riconoscono la parità tra le parti detto accordo di Amicitia • Iniqui, sanciscono la supremazia di roma sull’altro popolo detto accordo di Societas

Lex Liciniae-Sestiae nel 367 a.C.: • Mitigazione debiti x la plebe • Limitazione alle concessioni patrizie di ager publicus • Uno dei 2 pretori consoli può essere plebeo

Lex Publilia Philonis del 339 a.C.: Un censore dev’essere plebeo, auctoritas diventa preventiva alla legge e i plebisciti sono equiparati alle leggi

Lex Ortensia del 286 a.C.: i plebisciti diventano vincolanti per tutto il popolo

Lex Aquilia del 250 a.C.: Sulla responsabilità extracontrattuale

Leggi Giulie del 17 a.C. con Augusto: istituzione delle procedure ordinarie per il processo pubblico e privato

Metodo Dialettico: • Sistema gli argomenti in generi • Stabilendo differenze e analogie • Classificando e definendo


I Giuristi nel diritto romano

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Giurisprudenza Arcaica
I pontefici sono gli interpreti del diritto e forniscono i Responsa, che sono secchi (cioè senza motivazione), autoritari e gratuiti.
Redigono gli “Annali”, brevi cronache dove vengono registrati anno per anno gli eventi più importanti della comunità: con gli annali, nasce l’Annalistica, la storiografia nazionale romana. Gli Annali verranno recepiti come exempla dai successivi giuristi anche laici.
Inoltre, i pontefici regolano il calendario, condizionando così la vita pubblica.
Il diritto arcaico è in gran parte formato da mores, cioè gli usi e le consuetudini gentilizi.
In sede conflittuale tra due paterfamilias, è il re che in prima fase Ius Dicit, ossia incanala il rito per l’esercizio dell’autodifesa privata e violenta, mentre nella seconda fase la controversia è decisa da un giudice privato. Il rito consiste sempre in parole e gesti prestabiliti.


Giuristi Laici
Verso 300 a.C., il monopolio pontificale sul diritto inizia a incrinarsi. Ma i pontefici in quanto tali continuano a godere di auctoritas, mentre i giuristi laici devono affermare la loro competenza. Dal 150 a.C., con l’influenza della cultura greca, si affermerà il metodo della dialettica.

Appio Claudio “cieco”: censore nel 312, immette nel Senato persone estranee alla nobilitas, e fa divulgare da Gneo Flavio una raccolta di formulari di uso frequente nel processo. Il primo a divulgare il diritto.

Cicerone: definisce l’attvità del giurista con tre verbi: Respondere - Agere - Cavere

Sesto Elio: console nel 198 a.C. Scrive l’opera Tripartita, divisa in 3 parti (norma 12 tav., sua interpretatio e relativi formulari processuali). Tale opera sarebbe ”la culla del diritto”.

I 3 Fondatori del Ius Civile : Manilio – Bruto – Publio Mucio , essi cercano di rendersi autonomi dalle XII tavole.

Tiberio Coruncanio : fu il I° plebeo a diventare pontefice max. e a spiegare i responsi

Quinto Mucio: figlio di Publio, scrive 18 libri alle ius civile e sarà il I° a dare una sistemazione in generi allo ius civile

Aquilio Gallo: membro del ceto equestre suggerisce la formula per l’azione di dolo e forse di eccezione di dolo al pretore. Per lui è dolo il comportamento di ki finge di fare una cosa e ne fa un’altra.

Servio Sulpicio: console nel 51 a.C., avrà un brusco scontro con Quinto Mucio. Sarà interrex e proporrà come tale la soluzione del console sine collega. Critica Quinto Mucio Servio ammette la difformità delle quote e l’esclusione dalle perdite di un socio (tipo socio d’opera).

Ofilio: Risistema e commenta l’editto del pretore

Alfeno Varo: è il primo a scrivere opera intitolata Digesta. Divide i Responsi in 3 parti: • Esposizione del caso • Quesito rivolto al giurista • Responso in senso stretto


Giuristi Classici:
Si occupano prevalentemente di successione ereditaria e obbligazioni

Capitone: Sabiniano, Console supplente favorevole al principe si occupa di d.pubblico e pontificale. Forse è l’autore del testo delle leggi giulie del 17 aC. “La Legge è un comando generale del popolo o della plebe su rikiesta del magistrato”


Labeone: Proculiano, diventa pretore e coltiva idee repubblicane. Si ritira 6 mesi in campania dove scrive forse 400 libri. Inoltre scrive 3 commenti, uno alle 12 tav. e 2 all’editto uno del pretore urbano e uno dell’edili curuli.Egli riflette sull’iniuria sul dolo negoziale come “Metus” cioè timore e i vizi della volontà. Sui termini Gestum cioè comportamento concludente, Actum cioè obbligazione unilaterale e Contractum ke dal 100 aC s’intreccia con la nozione di accordo.


Le 2 scuole di diritto “Sabiniani e Proculiani”: Sabiniani o Cassiani da Massurio Sabino da Cassio. Sabino scrisse una sintesi di ius civile in 3 libri Proculiani da Proculo Controversie su 2 temi: sull’occupazione di cosa ritrovata e sulla relativa responsabilità x danno (X i sabiniani res nullius per i proculiani rimane in proprietà) Sul tema diella condizione impossibile ( sabiniani come nn apposta proculiani nullità totale) e sulla validità testamento e atti fra vivi.

Celso: ultimo caposcuola Proculiano, console sotto Adriano scrive “Digesta”. Definisce l’Equita come “Ars boni et equi” l’arte del buono e dell’equo


Salvio Giuliano: Ultimo caposcuola sabiniani, scrive 90 libri di digesta e cerca di superare le controversie tra le 2 scuole. Fissa il testo dell’editto del pretorio


Cecilio Africano: allievo di giuliano. Si occupa di pegno e ipoteca


Sesto Pomponio: della sua vita non si sa nulla. Insegnante e titolare di ius respondendi negli anni del regno di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, la sua nascita può farsi risalire al primo decennio del II secolo d.C.
Fu un autore molto fecondo. Scrisse un manualetto (diviso in uno o due libri), l’Enchiridion, ed anche un commento all’editto in 150 libri andato perduto. A lui si attribuiscono 41 libri intitolati Variae lectionis; ed organizza enciclopedicamente gli scritti di Quinto Mucio (39 libri) e Sabino (35 libri). Inaugurò il filone accademico della giurisprudenza, e si dedicò alla raccolta e riordino del materiale giuridico


Gaio: Insegnante, è il primo a scrivere un commento all’editto provinciale. Scrive commenti all’editto del pretore urbano e uno agli edili curuli, commenta le 12 tav leggi e SC. Scrive LE INSTITUTIONES prese come modello da giustiniano

x le sue: sono divise in 4 libri ke trattano di d. privato e processo privato con uso del metodo dialettico. “La Legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce.Il Plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce”.


Papiniano: ucciso nel 212 x ordine di Caracolla, tratta casi concreti in Responsa e casi teorici in Quaestiones raccolti secondo lo schema dei digesta. Un’altra opera sono le Definitiones da cui deriva “La Legge è prescrizione generale,risoluzione di uomini saggi,persecuzione degli illeciti che sono commessicnsapevolmente o inconsapevolmente, generale convenzione dello Stato”


Paolo: redige commenti a Sabino e all’editto: Inoltre una raccolta di Decreta cioè di sentenze imperiali le cd “Paoli Sententiae”.Un’altra opera sono “i Responsa” usate nelle scuole di diritto.


Ulpiano: Libanese di Tiro diventa P.P. ma sarà poi assassinato dai pretoriani. Come paolo scrive commenti a sabino e all’editto. Inoltre sue sono 2 opere x la didattica quali le “Brevi istituzioni”(in 2 libri) e “le Regulae”. A lui si deve la concezione originale di Ius Naturale o “Giusnaturalismo…Un diritto che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi” che distingue da Ius Gentium e da Ius Civile. Poi i compilatori di giustiniano rielaboreranno tale concetto in kiave cristiana x cui alla base del d.naturale vi è la volontà di Dio.


Il Corpus Iuris Civilis

E’ una fonte di tradizione antica, manoscritta, pervenuta grazie a numerose copiature nei secoli e per questo però soggetta a errori e interpolazioni. Si compone di 4 opere giuridiche fondamentali tutte posteriori al 533 d.C.

Il Digesto o Pandette • E’ Pubblicato nel 533 d.C. • Digesto deriva dal verbo “Digerere” cioè “disporre in un dato ordine”. • Pandette significa “Ricomprendere tutto”. • E’ una grande raccolta in 50 libri, contenente più di 9000 frammenti tratti da opere di giuristi attivi tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. • Prevale nettamente il D.Privato sul D.Pubblico.

Le Istitutiones • Sono Pubblicate nel 533 d.C. • Istituzioni deriva da “Istituere” cioè “Porre le basi, i fondamenti si una determinata materia”. • E’ un manuale di D. Privato in 4 libri. • Vi sono, oltre alle leggi di Giustiniano, anche opere e scritti di altri giuristi e costituzioni imperiali, il tutto rifuso in modo unitario. • Per volere di Giustiniano ricevono lo stesso valore delle leggi imperiali.

Il Codex

• E’ pubblicato nel 534 d.C. (La prima edizione era del 529 d.C. mai pervenuta). • E’ composto da 12 libri divisi per materia. • Contiene oltre 4600 brani di costituzioni imperiali emanate dai vari imperatori dalla metà del II sec. d.C. fino a Giustiniano (565 d.C.). • I brani sono tutti disposti in ordine cronologico dal più antico al più recente.

Le Novelle • Novella vuol dire “Nuova Costituzione”. • Sono testi integrali di costituzioni emanate da Giustiniano dal 534 d.C. fino al 565 d.C. • Sono raccolte di privati, di cui 2, una in greco e una in latino, sono le più importanti.


Periodizzazione del Diritto Romano

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La Romanistica estende il suo campo di indagine fino a tutto il regno di Giustiniano (527-565).
La scansione avviene in tre grandi periodi divisi in due fasi ciascuno:

I) Il Regno (Monarchia)

  • Fase Latina: dalla metà del VIII sec. a.C. alla metà del VII sec. a.C. Aggregazione di villaggi e clan gentilizi sotto l’organizzazione di un capo federale, il Rex.
  • Fase Etrusca: dalla metà VII sec. a.C. fino alla fine del VI sec. a.C. Nasce la Città-Stato dove il re è titolare del potere politico militare, imperium. Alla classe dominante dei patrizi, membri degli antichi clan, si contrappone la massa dei plebei.


II) La Repubblica (secondo la tradizione, la monarchia scompare nel 509 a.C.), e si costituisce un nuovo ordinamento aristocratico composto da magistrature elettive e assemblee popolari.

  • Prima Repubblica, dominata dal patriziato: dal 509 a.C. fino al 367 a.C., dopo aspre lotte si arriverà al pareggiamento delle classi.
  • Seconda Repubblica, patrizio-plebea: dal 367 a.C. fino al 27 a.C. Le leggi Liciniae Sextiae risalgono al 367 a.C., sostanzialmente recanti un patto politico che porterà alla fusione dei patrizi con le élites plebee dando vita a una nuova classe aristocratica: la Nobilitas.


III) L’Impero: caraterizzato dall'avvento al potere di Augusto e dalla sovrapposizione del potere personale del Princeps agli organi della costituzione repubblicana formalmente ancora in vigore.

  • Fase del principato: dal 27 a.C. al 212 d.C. Con la Costituzione di Caracalla del 212 d.C. venne estesa la cittadinanza ai sudditi provinciali; secondo alcuni, la Fase del principato dura fino al 235 d. C., anno della morte di Alessandro Severo e dell'estinzione della dinastia dei Severi; secondo altri, fino al 284 d.C. con l’avvento al trono di Diocleziano.
  • Fase delle dominazioni: dal 212 d.C.: al 476 d.C. (terminata con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e le invasioni barbariche) ovvero al 1453 (terminata con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente per mano dei Turchi su Costantinopoli).


La storia del diritto romano può altresì essere analizzata attraverso l'evoluzione della giurisprudenza, ripartita in quattro grandi periodi:


I) Giurisprudenza Arcaica o Pontificale

  • Dall’origine della città fino alla metà del III secolo a.C.
  • In età monarchica il re, in quanto mediatore tra la comunità umana e gli dei, amministrava la giustizia e “diceva” il diritto.
  • Solo dopo la fondazione della città vi è un’attività giurisprudenziale, dove gli interpreti del diritto sono i pontefici, specializzati nel fornire i responsi giuridici.
  • Dalla metà del V sec a.C. (450 a.C.) con la codificazione dei Mores Maiorum (la Legge delle XII Tavole), avrà inizio la laicizzazione della giurisprudenza.


II) Giurisprudenza Preclassica o Laica

  • Occupa parte dell’età repubblicana fino ad arrivare alla creazione del Principato.
  • Dalla metà III sec a.C. i pontefici sono affiancati e superati dall’intervento di esperti privati.
  • I pareri dei privati vengono richiesti da pubbliche autorità e dai cittadini per l’interpretazione dei costumi o di altre fonti normative.


III) Giurisprudenza Classica • Corrisponde più o meno all’età del Principato. • L’attività giurisprudenziale è la fonte più autorevole del diritto, ma si deve confrontare con il grande peso delle leggi imperiali. • Augusto concede ai Maggiori Giuristi di rendere pareri in suo nome. • Da Adriano i giuristi parteciperanno sempre di più nel Consiglio del Principe. • Sotto la dinastia dei Severi i giuristi occuperanno le più alte cariche della carriera burocratica.


IV) Giurisprudenza Postclassica • Arriva fino all’epoca di Giustiniano. • Durante il Dominato vi sarà una decadenza della cultura e delle tecniche dei giuristi. • I giuristi lavoreranno prevalentemente all’interno della cancelleria imperiale e nelle scuole di diritto. • La giurisprudenza perde il suo ruolo creativo a vantaggio della legislazione imperiale.

Diritto romano e diritto italico (non italiano ma italico)

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Buona parte dell'antico diritto romano è diritto italico ossia è un'insieme di istituti giuridici comuni a molti popoli italici tra cui quelli che hanno dato origine a Roma. Forse sarebbe il caso di aprire e sviluppare la voce "Diritto italico", altrimenti resta un vuoto e non si sa bene da dove tragga origini il "diritto romano" e si è indotti a pensare che le genti italiche fossero prive del diritto e lo abbiano acquisito dai romani, il che non sarebbe vero oltre che antropologicamente e storicamente insensato. Alberto Pento--79.38.249.59 (msg) 20:01, 15 lug 2014 (CEST)[rispondi]

Collegamenti esterni modificati

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Gentili utenti,

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Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 02:21, 27 nov 2017 (CET)[rispondi]