Ratifica (ordinamento civile italiano)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

La ratifica è un negozio unilaterale e recettivo con cui il rappresentato conferisce efficacia al negozio giuridico compiuto precedentemente in suo nome dal rappresentante, senza che questi ne avesse il potere (art. 1399 c.c.).[1][2]

Ratio[modifica | modifica wikitesto]

Tale istituto giuridico nasce per supplire ad un negozio giuridico contratto dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1398 c.c.)

Forma ed effetti[modifica | modifica wikitesto]

La ratifica deve rivestire la stessa forma prescritta dalla legge per la stipulazione del negozio giuridico delegato. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti acquisiti dai terzi.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Romano, Francesco, La ratifica nel diritto privato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015. http://id.sbn.it/bid/CFI0913110
  • U. Natoli, voce "Rappresentanza" (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano, 1987.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 18167
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto