Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

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Categorie: Politica, Diritto e Stato
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Il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana è uno degli organi monocratici che compongono il governo, insieme ai ministri e al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri «dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri» (art. 95 Cost.).

Nella cosiddetta II Repubblica si è diffuso l'uso giornalistico-politico del termine premier in luogo di Presidente del Consiglio, in analogia con la figura britannica del premierato: l'uso è improprio perché, sebbene entrambi rappresentino il vertice del potere esecutivo, si tratta di organi differenti per origine e costituzione.

L'attuale Presidente del Consiglio è Mario Monti.

Stendardo del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

         

Indice

[modifica] Inquadramento costituzionale

Il presidente del Consiglio dei ministri è un organo di rilevanza costituzionale, perché previsto dalla Costituzione negli articoli 92, 93, 95 e 96, e un organo costituzionale, perché concorre alla definizione dell'indirizzo politico dello Stato in posizione di indipendenza.

È, dal punto di vista protocollare, la quarta più alta carica della Repubblica Italiana.[1]

[modifica] Nomina, giuramento, fiducia

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92). Nella prassi la nomina è preceduta da un complesso processo, detto fase delle consultazioni:

  • il Presidente della Repubblica:
    • ascolta i pareri dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dei senatori a vita di diritto in quanto ex Presidenti della Repubblica;
    • sonda gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare una personalità in grado di raccogliere un largo consenso;
    • conferisce l'incarico di formare il nuovo governo;
    • nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità può optare per un mandato "esplorativo", affidato a personalità super partes per verificare la possibilità di formare una maggioranza parlamentare;[2]
  • il Presidente del Consiglio incaricato:
    • di solito accetta l'incarico con riserva;
    • può svolgere una propria fase di consultazioni;
    • può rinunciare all'incarico o sciogliere la riserva e proporre al Presidente della Repubblica la lista dei ministri.

La nomina consiste nell'emanazione di tre decreti:

  • quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione);
  • quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato);
  • quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato)[2].

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.). Con il giuramento il governo entra nell'esercizio delle sue funzioni ed entro dieci giorni dal decreto di nomina si presenta alle Camere per chiedere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento (art. 94 Cost.).

[modifica] Funzioni

Oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo (vedi la relativa sezione in governo italiano), il Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la lista dei ministri per la nomina, e controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica. Dirige e promuove l'attività dei ministri, dirige la politica generale del governo e ne è responsabile (art. 95 Cost.). Funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio è la vigilanza e il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi segreti dello Stato.

[modifica] Evoluzione

La Costituzione, all'articolo 95, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l'attività dei ministri: questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali essi erano l'espressione.

Storicamente l'attività dei presidenti del Consiglio è stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza, che quella di direzione dell'attività del governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato perché non ha - almeno formalmente - il potere di revocare i ministri con i quali si trovi in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla mancanza formale di questo potere.

L'adozione di leggi elettorali che prevedono l'indicazione del leader del partito o della coalizione prima delle elezioni (che, in caso di vittoria elettorale, durante le consultazioni sarà presumibilmente proposto al Presidente della Repubblica per la nomina a Presidente del consiglio) e il bipolarismo hanno de facto dotato il Presidente del consiglio di una capacità decisionale e direttiva maggiore all'interno delle dinamiche del governo. In particolare la legge elettorale cosiddetta Calderoli (dal nome dell'esponente leghista Roberto Calderoli), chiamata porcellum dal politologo Giovanni Sartori, abolendo il voto di preferenza e lasciando la formazione delle liste elettorali ai partiti, ha avuto come effetto pratico la riduzione del potere di controllo del Parlamento sul governo.

[modifica] Residenza ufficiale

[modifica] Note

  1. ^ Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006, che ha definito il protocollo per il cerimoniale è definita nella quarta posizione, precedendo il presidente della Corte costituzionale. Lo stesso decreto del 2006 definisce il presidente della Repubblica la prima carica - in quanto capo dello Stato -, il presidente del Senato la seconda - in quanto vicario del presidente della Repubblica - e il presidente della Camera dei deputati la terza - in quanto presidente del Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere)
  2. ^ a b La formazione del Governo, Governo.it.

[modifica] Bibliografia

  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.

[modifica] Voci correlate

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