Fonti di cognizione

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In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

Le fonti di cognizione tuttavia non pongono direttamente norme giuridiche, ma sono lo strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di produzione[1] vengono portate a conoscenza dei consociati[2]. Le fonti di cognizione integrano il requisito della pubblicazione legale della norma oggettiva, dato che si ha specifico riguardo a documenti formati da pubbliche autorità "esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vigente" (Crisafulli).

Distinguiamo:

Note [modifica]

  1. ^ Per fonti di produzione s'intentono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto.
  2. ^ Persone fisiche (cives) o giuridiche inserite in una collettività (Stato ordinamento) da cui promana un ordinamento giuridico

Bibliografia [modifica]

  • Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993 (2ª ed.).
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