Fonti di cognizione
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In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.
Le fonti di cognizione tuttavia non pongono direttamente norme giuridiche, ma sono lo strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di produzione[1] vengono portate a conoscenza dei consociati[2]. Le fonti di cognizione integrano il requisito della pubblicazione legale della norma oggettiva, dato che si ha specifico riguardo a documenti formati da pubbliche autorità "esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vigente" (Crisafulli).
Distinguiamo:
- Fonti di cognizione ufficiali come mezzi di conoscenza privilegiata, tra cui annoveriamo: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, bollettini ufficiali delle Regioni, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), Raccolta degli atti normativi, testi unici compilativi.
- Fonti di cognizione non ufficiali: mezzi di conoscenza (di fatto) promanati da pubbliche autorità.
Note [modifica]
- ^ Per fonti di produzione s'intentono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto.
- ^ Persone fisiche (cives) o giuridiche inserite in una collettività (Stato ordinamento) da cui promana un ordinamento giuridico
Bibliografia [modifica]
- Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993 (2ª ed.).
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