Fermo di polizia
Nel diritto italiano il fermo di polizia è una misura precautelare personale che si applica ad un soggetto quando costui è gravemente indiziato di un delitto per il quale è previsto l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni o di un delitto riguardante le armi da guerra o esplosivi o commesso per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico e sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga dell'indiziato stesso.
La disciplina di tale istituto è contenuta nel Codice di Procedura Penale, agli articoli 384 e seguenti.
Possono procedere al fermo il Pubblico Ministero o gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. In quest'ultimo caso deve essere informato entro ventiquattro ore il Pubblico Ministero. Successivamente il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari entro le quarantotto ore successive al fermo.
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