Constitutio antoniniana
La Constitutio Antoniniana fu promulgata nel 212 d.C. da Caracalla e concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell’Impero, ad eccezione dei dediticii che letteralmente significa coloro che si sono arresi, ma forse in questo contesto designa le popolazioni estranee alla cultura greco-romana. Questa esclusione è un'interpretazione molto discussa, oggi respinta.
Prima dell'emanazione la piena cittadinanza era riservata agli Italici e agli abitanti delle colonie di diritto romano sparse nell'impero, ma molti provinciali che non avevano sangue italico avevano ottenuto la cittadinanza già nel II secolo. Si stima che in Cirenaica al tempo di Marco Aurelio già la metà della popolazione libera avesse la cittadinanza romana, in Gallia e in Spagna la cittadinanza generalizzata era già stata concessa da Claudio e da Vespasiano.
L'editto aveva come scopo quello di incrementare le entrate delle casse dell'impero, con l'imposizione di gravose tasse di successione ai neocittadini, e costituisce un estremo tentativo di mantenere salda la coesione sociale. Inoltre i neocittadini, indotti spesso ad assumere come atto di lealismo e riconoscenza il nomen dell’imperatore Caracalla, cioè Aurelius, divennero involontari strumenti della propaganda imperiale.
Una delle principali motivazioni che spinsero Caracalla a istituire la Costituzio Antoniniana fu quella di voler porre ogni cittadino dell'impero sullo stesso piano davanti al Fisco in modo da poter ottenere maggior fondi per le casse imperiali ormai quasi vuote.
L'atto comunque viene considerato storicamente come una scelta obbligata da parte dell'imperatore, dopo il diritto di connubio concesso da Settimio Severo ai soldati degli eserciti provinciali (con il quale tutte le donne straniere sposate dai soldati acquisivano la cittadinanza). Nell'applicazione della Constitutio Antoniniana sorsero però dei seri problemi nei territori orientali dell'impero; la necessità infatti era di attuare la legge, ma contemporaneamente anche rispettare le tradizioni locali. Si recepirono allora nel diritto romano istituti nuovi, che mediassero fra le usanze romane e quelle orientali.