Lex Aelia Sentia

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Lex Aelia Sentia
Senato di Roma
Nome latinoLex Aelia Sentia
AutoreImpero
Anno4 d.C.
Leggi romane

La lex Aelia Sentia del 4 d.C. fu disposta per contrastare gli abusi della manomissione.

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

È citata da Gaio nelle Institutiones (I,13), a proposito dello status assunto dai servi affrancati. In particolare, questi ultimi divenuti liberti, potevano rientrare nel novero dei cittadini romani, latini o dei dediticii.

La legge stabiliva che coloro che s'erano macchiati di "turpitudini", per crimini commessi o per aver combattuto contro Roma e poi essersi consegnati, divenendo così schiavi, dopo la manumissio restavano peregrini dediticii.

Non era loro concesso diventare in nessun caso cittadini romani e per di più dovettero subire le seguenti restrizioni:

  • non potevano risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma;
  • se fosse stata infranta tale disposizione, sarebbero stati venduti nelle aste pubbliche e una volta schiavi non solo non avrebbero potuto essere più affrancati, ma non avrebbero concesso loro nemmeno di risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma;
  • se fosse stata infranta tale disposizione, sarebbero diventati schiavi del popolo romano.

Ai Latini, invece, era concessa una seconda manumissio con la quale essi diventavano liberti e cittadini romani. Inoltre, erano previste delle condizioni precise per acquistare la cittadinanza romana:

  • età maggiore dei 30 anni;
  • essere stati oggetto di dominium ex iure Quiritium e liberati...;
  • ...mediante manumissio legittima (vindicta; censu; testamento);

Tuttavia, erano presenti eccezioni. Ad esempio, un servo minore di 30 anni poteva ugualmente essere manomesso se c'era stata una manumissio iusta causa dinanzi ad un consilium. Un servo d'età inferiore a 30 anni acquistava la cittadinanza anche se rivolgendosi al praetor o ai praesides provinciarum (nelle province), otteneva un'attestazione sul fatto di avere:

  • moglie cittadina romana, o latina coloniaria o della sua stessa condizione;
  • 7 testimoni cittadini romani, puberi;
  • un figlio anniculus(d'età non inferiore ad un anno).

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]