Actio nondum nata non praescribitur
La locuzione latina actio nondum nata non praescribitur (letteralmente: Un'azione non ancora nata non è soggetta a prescrizione) esprime il principio giuridico in virtù del quale un diritto non (ancora) esercitabile non è soggetto a prescrizione.
L'espressione paradigmatica di tale principio è fornita, in diritto italiano, dall'art. 2935 del codice civile, a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Così, ad esempio, laddove un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva la prescrizione non può decorrere che dall'avveramento della condizione.
Altra, più completa formulazione del brocardo è: Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris