Wikipedia:Proposte di trasferimento/Wikisource/Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563

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Regio decreto 4 giugno 1914, n. 563

Art. 1.

I comuni, i corpi morali e i privati possono, con l'approvazione del prefetto, consociarsi per la nomina delle guardie particolari menzionate nell'art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, da destinare alla custodia in comune delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono altresì giovarsi dell'opera degli istituti che, sotto qualsiasi forma o denominazione, siano autorizzati dal prefetto a provvedere, mediante guardie particolari, alla vigilanza ed alla custodia dei beni anzidetti.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, e degli articoli 82, 84, 85, 86, 87 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, sono applicabili alle guardie dipendenti dalle consociazioni fra proprietari e dagli istituti di vigilanza.

Dette guardie riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, a tergo del quale dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, del cui accertamento esse sono specialmente incaricate.

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