Wikipedia:Proposte di trasferimento/Wikisource/D.M. 4 marzo 1987 n. 145

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REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA Capo I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI Articolo 1 "Generalità" L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2. Articolo 2 "Rinvio ai regolamenti comunali" 1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n.65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n.65, il regolamento è comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato. Articolo 3 "Numero di armi in dotazione" 1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco. 3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto. Articolo 4 "Tipo delle armi in dotazione" 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni. 2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art.2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento può altresì determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1. Capo II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA Articolo 5 "Modalità di porto dell'arma" 1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione. Articolo 6 "Assegnazione dell'arma" 1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì: a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa; b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta. 2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. Articolo 7 "Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza" Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati. Articolo 8 "Servizi di collegamento e di rappresentanza" I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Articolo 9 "Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto" 1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missio