Wikipedia:Bar/Discussioni/Che si fa?

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Che si fa? NAVIGAZIONE


Verificando le immagini PD-Italy, mi accorgo che

  1. Molte sono di personaggi famosi, e tratte da vecchie riviste. Si tratta praticamente sempre di foto professionali per cui non si può considerare il PD-Italy.
  2. Ci sono diverse immagini che sono dichiarate come tratte da libri. Anche queste difficilmente sono PD-Italy, dato che di solito viene riportato il nome dell'autore alla fine del testo. Andrebbero verificate una per una dai relativi caricatori.
  3. A questo punto ci metto anche tutte quelle dei cataloghi di auto.

Inoltre, se da una parte penso che le figurine "mezzobusto" dei calciatori siano probabilmente accettabili secondo quanto scritto qui (ma vorrei un'opinione da Senpai), mi sembrano molto meno svangabili le foto di squadre, specie se riportano elementi grafici distinguibili delle figurine... Non possiamo chiedere l'autorizzazione a Panini e basta??

Per ora sto cercando di cancellare solo le più palesementi copyviol, ma cosa fare con queste situazioni che cito sopra?

Ammetterle sarebbe una specie di fair use, una condizione abbastanza debole. Cosa decide la comunità in proposito? --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 15:53, 1 ott 2006 (CEST)[rispondi]

Effettivamente ho incontrato anche io il problema di JR, ma, IMHO l'immagine sul libro era ricavata dagli archivi Ansaldo, quindi, essendo una foto del '43, ricadeva sotto PD-Italy, comunque ho aggiunto una nota accanto al riferimento, per poter riveriifcare il tutto. - --Klaudio(Toc! Toc!) 16:12, 1 ott 2006 (CEST)[rispondi]


fermo! fermo! Le foto tratte da vecchie riviste, anche se professionali, sono quasi sicuramente PD-italy. Il motivo (rigorosamente IMHO) è che l'impiego che è stato fatto della foto non è di tipo artistico, cioè la foto non è stata esposta come opera "a se stante", ma come commento and una notizia della rivista. In altre parole il fotografo non ci ha guadagnato per il suo valore artistico ma per il suo valore descrittivo. Può essere anche la foto più artistica della storia; ma se l'autore non la usa come se lo fosse (cioè non la espone in una mostra d'arte) allora non è da considerare artistica. Fanno eccezzione, ovviamente, le foto di riviste d'arte e di fotografia. Ciao,  paulatz XX  16:24, 2 ott 2006 (CEST)[rispondi]

Abbiamo sentenze che confermino l'interpretazione? Cruccone (msg) 22:26, 2 ott 2006 (CEST)[rispondi]

Paulatz, il problema è che sulle foto delle riviste è riportato il nome dell'autore dell'opera, e di conseguenza non sono eleggibili a PD-Italy per l'articolo 90 della legge 633. L'interpretazione che dai tu di foto artistica è sbagliata. Infatti la distinzione non riguarda l'artisticità, tanto che si parla di opera fotografica o fotografia semplice. E nel caso di fotografo professionale è indubbio che nella maggior parte dei casi sia un'opera fotografica. Può essere PD-Italy una foto, ad esempio, da un quotidiano che mostra una rivolta di piazza (riporta meri aspetti sociali della quotidianità), molto meno accettabile una foto di Nilla Pizzi in posa per Sorrisi e Canzoni. --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 01:02, 3 ott 2006 (CEST)[rispondi]

Volevo evitare di adentrarmi nell'ennesima diatriba sul copyright... perchè, per dirvela sinceramente, ne ho le scatole traboccanti; ad ogni modo, facendo varie ricerche fra le sentenze di cassazione, ho scovato la Cass. civ. Sez. I, 21-06-2000, n. 8425 (di cui non sono riuscito a trovare copia in rete e che pertanto non posso lincarvi). Questa sentenza chiarisce il dettato dell'art. 87 legge sul copyright:" Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.. Questo articolo sancirebbe l'esistenza di 3 diversi livelli di protezione riguardo alle fotografie:
1)Fotografie di carattere artistico, protette dall'art. 2 n. 7 legge sul copyright, come chiarisce proprio la cassazione in questo passaggio:l'opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge stessa (art. 2, n. 7) qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela, di cui ai successivi articoli 87 e seguenti, in tema di diritti connessi a quello di autore, quando rivesta le caratteristiche di atto privo dei suddetti requisiti. Quindi per questo tipo di fotografie la protezione sarà di 70 anni dalla morte dell'autore;
2)Fotografie di carattere non artistico, protette dagli articoli 88 e ss. legge sul copyright che, all'art.92 recita:"Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.". Queste immagini godranno della protezione dei così detti "diritto connessi a quello d'autore", così definiti anche dalla sentenza sopra citata in stralcio e quindi 20 anni dalla produzione della foto, come appena detto.
3)Fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili" (la cassazione ha chiarito come l'elenco non sia tassativo) che, come sancito dall'art. 87 legge sul copyright, non godono di nessuna protezione. Per identificare tali immagini la sentenza sopra citata titiene necessaria la presenza di: "una caratteristica: non soltanto devono essere prive di creatività (altrimenti sarebbero protette come opere dell'ingegno), ma devono essere altresì meccanicamente riproduttive dell'oggetto, con semplice funzione di documentazione del medesimo. Ciò si trae dal tenore della norma, che non a caso menziona fotografie di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici e prodotti simili, vale a dire di oggetti che già in via primaria, per il loro modo di essere, esplicano una funzione (almeno prevalentemente) documentale."; e la stessa sentenza prosegue:"l'ipotesi che fotografie di qualcuno di tali oggetti, nella gamma praticamente illimitata che il termine comprende, non soltanto per la perfezione tecnica (esposizione, ambientazione, colore e così via) ma anche per l'intuizione artistica che le ispira e per le emozioni che riescono a trasmettere all'osservatore, vadano oltre la sola tutela dei diritti connessi e presentino un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere dell'ingegno.". Quindi, se da un lato si dice che la foto di un posacenere potrebbe non avere protezione di alcun tipo, allo stesso tempo, si sottolinea che l'uso di particolari tecnilogie, e la vis artistica del fotografo, potrebbe comunque farle rientrare nel novero delle fotografie protette dai "diritti connessi a quello d'autore". La corte ha concluso ritenendo che le immagini prive di protezione debbano essere esclusivamente:"le fotografie di mera riproduzione meccanica di oggetti, destinate soltanto a funzioni di sola documentazione... senza apprezzabile impegno delle capacità tecnico-professionali del fotografo e della sua inventiva."
Facendo un discorso finale e prendendo ad esame i casi che ci riguardano: la foto di un'automobile o di un giocatore di calcio, non può rientrare praticamente mai nel novero del numero 3; potrebbe semmai rientrarci la foto di una sedia fatta per inventariare un luogo (e non fatta comunque con metodologie professionali). Tali immagini, in linea generale, potrebbero rientrare nel novero del numero 2, a patto però, che non siano portatrici di una vis artistica ben determinata, come ad esempio, la particolare posa in cui è stata fatta la fotografia, la scelta di una particolare ambientazione etc... cioè solo ove sia assente tutto quel processo di natura "mentale-artistica" che porta un fotografo ad elaborare l'immagine finale prima nella sua mente e poi con l'apparecchio fotografico.
Come ben potete comprendere, la linea di demarcazione è molto labile e, detta sinceramente, non vorrei dover "provocare" altre sentenze di cassazione in materia (non vorrei quindi dover andare in giudizio per dimostrare un principio). Restiamo, quindi, cauti nel caricare questo tipo di immagini e cerchiamo di valutarle caso per caso; le foto delle squadre di calcio possono, IMHO (badate bene io non sono la Cassazione ma solo un'arruffa carte), rientrare nei casi del numero 2, perhcè la posa è pressochè sempre la stessa e quindi il processo artistico del fotografo è quasi inesistente; mentre, molto spesso, le immagini pubblicitarie di automobili, rientano nel numero 1, perchè realizzate in pose particolari, magari con l'auto in corsa, con scenografie ritoccate al computer, con effetti scenici particolari etc..., addirittura, giornali come "auto oggi", usano spesso modelli realizzati in 3D al posto delle auto vere e proprie, soprattutto per i prototipi o per le auto non ancora uscite ufficialmente.
La mia risposta, in conclusione è, carichiamo ma facciamolo con criterio ed usando la massima prudenza possibile. In caso di dubbio meglio cancellare.
P.S. salvatevi questo messaggio, perchè l'ora intera che ho rubato al mio ufficio questa mattina, non la ruberò una seconda volta; le cose che ho sritto qui sopra sono state, in diversi frangenti ed in diverse discussioni, dette centinaia di volte; scusate la franchezza.... ma un'altra volta non le riscriverò.--Ş€ņpãİ-27 - せんぱい scrivimi 11:12, 3 ott 2006 (CEST)[rispondi]
Il punto 3 mi coglie abbastanza di sorpresa. La legge non dice che disegni tecnici e simili siano privi di copyright, parla solo del fatto che per questi non vale la regola dei 20 anni! In questo caso che valore ha la sentenza che citi? Possiamo caricare disegni tecnici senza problemi (al che avrei un centinaio di figurini di locomotori presi dall'archivio Trenitalia)? --JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 13:04, 3 ott 2006 (CEST)[rispondi]
P.S. E mi tocca dar ragione a RCT, le sentenze che riporti sono precedenti al tentativo di adeguamento delle varie normative fatto dalla UE nel 2004, per cui usano ancora la vecchia interpretazione di "foto artistica" e non la più recente "opera fotografica"--JollyRoger ۩ lo sceriffo cattivo 13:06, 3 ott 2006 (CEST)[rispondi]
Jolly questa è una delle poche sentenze in materia tempo fa ne trovai una del 2004 ma era praticamente speculare a questa. Per quanto riguarda i disegni tecnici, di per se non sono coperti da copyright, ma sono coperti dal segreto industriale.--Ş€ņpãİ-27 - せんぱい scrivimi 13:34, 3 ott 2006 (CEST)[rispondi]