Accordo di Villa Madama: differenze tra le versioni
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È costituito da una serie di punti con cui la si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». L'accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare: |
È costituito da una serie di punti con cui la si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». L'accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare: |
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* Art 1 |
* Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione). |
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* Art 2 |
* Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica. |
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* Art 3 |
* Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia. |
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* Art 4 |
* Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche. |
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* Art 5 |
* Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità". |
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* Art 6 |
* Art 6: Le festività religiose. |
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* Art 7 |
* Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici. |
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* Art 8 |
* Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica. |
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* Art 9 |
* Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche. |
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* Art 10 |
* Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche. |
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* Art 11 |
* Art 11: L'assistenza spirituale. |
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* Art 12 |
* Art 12: Il patrimonio artistico e religioso. |
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* Art 13 |
* Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo. |
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* Art 14 |
* Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita commissione paritetica. |
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==Voci correlate== |
==Voci correlate== |
Versione delle 22:02, 2 dic 2015
Accordo di revisione del Concordato lateranense | |
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Contesto | Conciliazione |
Firma | 18 febbraio 1984 |
Luogo | Villa Madama, Roma |
Parti | Santa Sede Italia |
Firmatari | Agostino Casaroli Bettino Craxi |
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L'accordo di Villa Madama, noto anche come nuovo concordato, o concordato bis, fu un accordo politico stipulato tra Città del Vaticano e la Repubblica Italiana nel 1984.
Cenni storici
L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai Patti Lateranensi, che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere alla revisione costituzionale, ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale. I soggetti firmatari furono il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana del tempo Bettino Craxi per la Repubblica Italiana e dal Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede.
La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.
Contenuto
È costituito da una serie di punti con cui la si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». L'accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:
- Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).
- Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
- Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
- Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
- Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
- Art 6: Le festività religiose.
- Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
- Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
- Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
- Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
- Art 11: L'assistenza spirituale.
- Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.
- Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.
- Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita commissione paritetica.
Voci correlate
Altri progetti
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