Accordo di Villa Madama: differenze tra le versioni
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L'accordo vede come contraenti la [[Santa Sede]] e lo [[Italia|Stato italiano]], i cui rapporti sono già regolati dai [[Patti Lateranensi]], che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere alla revisione costituzionale, ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale. I soggetti firmatari furono il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana]] del tempo [[Bettino Craxi]] per la [[Repubblica Italiana]] e dal [[Cardinale Segretario di Stato]] [[Agostino Casaroli]] per la [[Santa Sede]]. |
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La normativa relativa alla [[Chiesa cattolica]] è contenuta nella legge 25 marzo 1985, n. 121, di ''ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a [[Roma]] il 18 febbraio [[1984]]'', cui si aggiunge un ''Protocollo addizionale''. |
La normativa relativa alla [[Chiesa cattolica]] è contenuta nella legge 25 marzo 1985, n. 121, di ''ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a [[Roma]] il 18 febbraio [[1984]]'', cui si aggiunge un ''Protocollo addizionale''. |
Versione delle 22:01, 2 dic 2015
Accordo di revisione del Concordato lateranense | |
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Contesto | Conciliazione |
Firma | 18 febbraio 1984 |
Luogo | Villa Madama, Roma |
Parti | Santa Sede Italia |
Firmatari | Agostino Casaroli Bettino Craxi |
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L'accordo di Villa Madama, noto anche come nuovo concordato, o concordato bis, fu un accordo politico stipulato tra Città del Vaticano e la Repubblica Italiana nel 1984.
Cenni storici
L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai Patti Lateranensi, che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere alla revisione costituzionale, ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale. I soggetti firmatari furono il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana del tempo Bettino Craxi per la Repubblica Italiana e dal Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede.
La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.
Contenuto
È costituito da una serie di punti con cui la si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». L'accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:
- Art 1 - L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale. (Art 7 Costituzione italiana)
- Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
- Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
- Art 4 - Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
- Art 5 - Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
- Art 6 - Le festività religiose.
- Art 7 - Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
- Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
- Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
- Art 10 - La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
- Art 11 - L'assistenza spirituale.
- Art 12 - Il patrimonio artistico e religioso.
- Art 13 - La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.
- Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita commissione paritetica.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikisource contiene il testo completo dell'Accordo di Villa Madama
- Wikiquote contiene citazioni sull'accordo di villa Madama