Questione di fiducia: differenze tra le versioni

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In [[Italia]] la '''questione di fiducia''' è un istituto della forma di governo [[Parlamento|parlamentare]] riservato al [[Governo]], non previsto in [[Costituzione]], ma disciplinato dai [[Regolamenti parlamentari|regolamenti interni]] della [[Camera dei deputati|Camera]]<ref name="camera">[http://nuovo.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1069&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20116 art. 116 del regolamento della camera]</ref> e, in modo più succinto, del [[Senato della Repubblica|Senato]]<ref name="senato">[http://www.senato.it/1044?articolo=1165&sezione=159 art. 161 regolamento del Senato]</ref> nonché dalla legge n. 400/1988.
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<nowiki> </nowiki>In [[Italia]] la '''questione di fiducia''' è un istituto della forma di governo [[Parlamento|parlamentare]] riservato al [[Governo]], non previsto in [[Costituzione]], ma disciplinato dai [[Regolamenti parlamentari|regolamenti interni]] della [[Camera dei deputati|Camera]]<ref name="camera">[http://nuovo.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1069&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20116 art. 116 del regolamento della camera]</ref> e, in modo più succinto, del [[Senato della Repubblica|Senato]]<ref name="senato">[http://www.senato.it/1044?articolo=1165&sezione=159 art. 161 regolamento del Senato]</ref> nonché dalla legge n. 400/1988.


Benché il regolamento della Camera sia molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia<ref> Lo esclude solo per ciò che attiene al regolamento interno delle Camere, modifiche del Regolamento, sanzioni disciplinari e gli argomenti per i quali il Regolamento preveda votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto, inchieste parlamentari, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni</ref>, la dottrina vi aggiunge senz'altro almeno un altro caso, quello della revisione costituzionale<ref>[https://www.academia.edu/10805807/Revisione_costituzionale_e_rapporto_di_fiducia Le due maggioranze, in Mondoperaio, 6/2014].</ref>.
Benché il regolamento della Camera sia molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia<ref> Lo esclude solo per ciò che attiene al regolamento interno delle Camere, modifiche del Regolamento, sanzioni disciplinari e gli argomenti per i quali il Regolamento preveda votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto, inchieste parlamentari, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni</ref>, la dottrina vi aggiunge senz'altro almeno un altro caso, quello della revisione costituzionale<ref>[https://www.academia.edu/10805807/Revisione_costituzionale_e_rapporto_di_fiducia Le due maggioranze, in Mondoperaio, 6/2014].</ref>.

Versione delle 10:30, 18 lug 2015

In Italia la questione di fiducia è un istituto della forma di governo parlamentare riservato al Governo, non previsto in Costituzione, ma disciplinato dai regolamenti interni della Camera[1] e, in modo più succinto, del Senato[2] nonché dalla legge n. 400/1988.

Benché il regolamento della Camera sia molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia[3], la dottrina vi aggiunge senz'altro almeno un altro caso, quello della revisione costituzionale[4].

Ratio dell'istituto

Il governo pone la questione di fiducia su una legge (o più comunemente su un emendamento ad una legge), qualificando tale atto come fondamentale della propria azione politica e facendo dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. Nella pratica politica tale strumento viene usato dal Governo per compattare la maggioranza parlamentare che lo sostiene o per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione.

Ponendo la fiducia tutti gli emendamenti decadono e la legge deve essere votata così come è stata presentata. Nel caso in cui il Parlamento respinga la questione di fiducia posta dal Governo, quest'ultimo è considerato privo della fiducia della Camera/Senato e pertanto è tenuto a rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Va inoltre ricordato che tale istituto giuridico, compattando la maggioranza cerca di annullare i franchi tiratori che si nascondono dietro il voto segreto.

L'istituto si ricollega al rapporto fiduciario che lega il mandante (Parlamento) al mandatario (Governo) nel momento iniziale della presentazione di questo alle Camere, mediante l'approvazione della mozione di fiducia che lo immette nei pieni poteri di direzione dell'Esecutivo. Ci sono altri due casi in cui il governo può sollecitare dalla maggioranza l'approvazione di una mozione di fiducia: successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del programma di governo.

Regolamento del Senato della Repubblica - Articolo 161

La questione di fiducia gode di tre elementi caratteristici definiti dalla giunta per i regolamenti nel 1988:

  1. gli articoli su cui è posta la fiducia godono della priorità di votazione; l'approvazione della fiducia comporta automaticamente la reiezione di tutti gli stralci ed emendamenti collegati all'articolo;
  2. la questione di fiducia è la cornice all'interno della quale si apre la discussione in merito all'argomento su cui è stata posta;
  3. il contingentamento dei tempi è affidato alla regolamentazione ordinaria del Senato.[2]

Regolamento della Camera dei deputati - Articolo 116

Divieto di porre la questione di fiducia su:

  1. regolamenti interni della camera
  2. su questioni procedimentali
  3. su votazioni per alzata di mano e scrutinio segreto dove espressamente richiesto dal regolamento
  4. su votazioni nei confronti di persone
  5. su questioni incidentali formali
  6. sull'affidamento di disegni di legge in commissione.[1]

Riferimenti normativi

Note

  1. ^ a b art. 116 del regolamento della camera
  2. ^ a b art. 161 regolamento del Senato
  3. ^ Lo esclude solo per ciò che attiene al regolamento interno delle Camere, modifiche del Regolamento, sanzioni disciplinari e gli argomenti per i quali il Regolamento preveda votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto, inchieste parlamentari, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni
  4. ^ Le due maggioranze, in Mondoperaio, 6/2014.

Voci correlate

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