Accordo di Villa Madama: differenze tra le versioni

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L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:
L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:

Versione delle 15:37, 24 dic 2014

Accordo di revisione del Concordato lateranense
Firma18 febbraio 1984
LuogoVilla Madama, Roma
Partistemma Santa Sede
Bandiera dell'Italia Italia
FirmatariAgostino Casaroli
Bettino Craxi
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L'accordo di Villa Madama noto anche come nuovo concordato o concordato bis, fu una serie di patti volti a «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia» e stipulati dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per la Repubblica Italiana e il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede.

La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.

L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai Patti Lateranensi, che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere a "revisione costituzionale", ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale.

L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:

  • Art 1 - L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale. (Art 7 Costituzione Italiana)
  • Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa Cattolica.
  • Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
  • Art 4 - Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche.
  • Art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
  • Art 6 - Le festività Religiose.
  • Art 7 - Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici.
  • Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
  • Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle Scuole Pubbliche.
  • Art 10 - La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche.
  • Art 11 - L'Assistenza Spirituale.
  • Art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso.
  • Art 13 - La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo Accordo.
  • Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita Commissione paritetica.

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