Rappresentanza sindacale unitaria: differenze tra le versioni

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→‎Storia: Cancellazione sulla possibilità del datore di lavoro di scegliere la controparte avente diritto di comporre le RSU in seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231 (pagina non aggiornata dal 2013)
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==Voci correlate==
==Voci correlate==
*[[Comitato Aziendale Europeo]]
*[[Rappresentanza sindacale aziendale]]
*[[Statuto dei Lavoratori]]
*[[Organizzazione sindacale]]
*[[Intersind]]
*[[Intersind]]
*[[Organizzazione sindacale]]
*[[Rappresentanza (filosofia politica)]]
*[[Rappresentanza (filosofia politica)]]
*[[Rappresentanza politica]]
*[[Rappresentanza politica]]
*[[Rappresentanza sindacale aziendale]]
*[[Statuto dei Lavoratori]]


== Collegamenti esterni ==
== Collegamenti esterni ==

Versione delle 14:27, 19 giu 2014

La rappresentanza sindacale unitaria, in Italia, (abbrev. R.S.U.), è un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata.

Storia

Le R.S.U. vennero introdotte in Italia nel 1991, dapprima nel settore privato, con l'intesa-quadro interconfederale CGIL-CISL-UIL del 1º marzo 1991, e successivamente con l'accordo del 23 luglio del 1993 tra le suddette organizzazioni sindacali e Confindustria ed Intersind del 20 dicembre del 1993, in tutte le organizzazioni produttive private con più di 15 dipendenti.

Esse successivamente furono introdotte anche nel settore pubblico: infatti possono essere costituite in tutte le amministrazioni pubbliche con il d.lgs 4 novembre 1997 n. 396 (comma 2, art. 6) però nelle amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti (comma 8). Con riferimento al settore del pubblico impiego, l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. è riconosciuta disgiuntamente a tutte le organizzazione sindacali, per cui l'iniziativa per la costituzione di una R.S.U. può provenire anche da un'unica sigla sindacale, senza alcun riferimento alla sua rappresentatività.
La facoltà di istituire rappresentanze sindacali unitarie all'interno delle amministrazioni pubbliche è menzionata nell'art. 42 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo unico pubblico impiego).

La rappresentanza conferisce a un'associazione sindacale il diritto a usufruire di un locale messo a disposizione dall'azienda e delle ore di permesso per sindacalisti già previste per le RSA dalla L.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), la facoltà di indire assemblee retribuite e scioperi, nonché tutti gli altri obblighi e diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dalle altre leggi afferenti.

Infatti l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. In seguito ad un caso complesso che ha visto come protagonista la FIAT, la Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 2013 n. 231 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda". Ciò significa, in parole più semplici, che hanno diritto a costituire RSA le organizzazioni che abbiano avuto un peso sufficiente nelle trattative, a prescindere dal fatto che esse siano firmatarie o meno di contratti collettivi. Ciò venne stabilito poiché altrimenti di fatto il datore di lavoro era libero di scegliere la controparte con cui firmare il contratto collettivo e di conseguenza libero di scegliere l' organizzazione sindacale avente diritto a costituire l' RSA, prescindendo dall' effettiva volontà dei lavoratori (violazione dell' art. 39 della Costituzione). Il menzionato Statuto inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o provinciali) e dalla loro applicabilità all'unità produttiva, norma interpretata a favore di CGIL, CISL e UIL. Il cosiddetto monopolio della rappresentnaza fu abolito con un referendum abrogativo nel 1995, a seguito del quale fu promulgato il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.

La scelta dell'accordo collettivo applicabile non è limitata né dall'effettiva attività di produzione o servizi svolta dall'azienda, né dall'obbligo di garantire, almeno oltre una certo numero di dipendenti, una rappresentanza alle organizzazioni sindacali più rappresentative (più votate e con più iscritti) in azienda e/o nel territorio nazionale.

Modalità di costituzione

Le R.S.U sono costituite all'interno della struttura lavorativa mediante elezioni. Nel pubblico impiego la disciplina è dettata dall'accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998.

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 - Accordo Quadro 1998 - Parte Seconda) Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:

  • dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro del 1998;
  • dalle associazioni autonome che abbiano aderito all'accordo stesso.

Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale. Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o Decentrato).

Le modalità di voto sono stabilite a livello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) o con specifici accordi tra le R.S.U. e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.

Composizione

La composizione della Rsu, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 è determinata per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori, e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl che hanno presentato liste, in proporzione dei voti ottenuti.

Questa norma è oggetto di dibattito perché è un sistema elettorale che può portare la maggioranza dei posti in RSU a sindacati firmatari di accordi, che non hanno invece ottenuto la maggioranza dei consensi fra i lavoratori.

Favorendo il sindacato che sottoscrive accordi collettivi, ne esce violato:

  • il principio di maggioranza e quindi l'attuazione di un ordinamento democratico interno al sindacato-RSU;
  • il principio costituzionale secondo il quale detto ordinamento democratico può essere l' unica limitazione posta alla libertà sindacale (art. 39, comma 3).
  • l'uguaglianza dei cittadini (art. 3);
  • l'uguaglianza del diritto di voto (art. 48), ponendo in essere una discriminazione fra elettori di organizzazioni sindacali firmatarie e non firmatarie di accordi collettivi.

Riferimenti normativi

Voci correlate

Collegamenti esterni