Deroga: differenze tra le versioni

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La deroga è conseguenza dell'operare del principio espresso dal [[brocardo]] ''"[[lex specialis derogat generali]]"'' (la legge speciale deroga quella generale), uno dei principi, presente nella generalità degli ordinamenti, attraverso i quali vengono risolte le [[antinomia normativa|antinomie normative]].
La deroga è conseguenza dell'operare del principio espresso dal [[brocardo]] ''"[[lex specialis derogat generali]]"'' (la legge speciale deroga quella generale), uno dei principi, presente nella generalità degli ordinamenti, attraverso i quali vengono risolte le [[antinomia normativa|antinomie normative]].


La norma derogata non viene eliminata dall'[[ordinamento giuridico]] ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'''[[abrogazione]]'' che comporta, invece, la limitazione temporanea dell'efficacia della norma,per il principio della certezza del diritto,secondo cui devono essere tutelati i rapporti esauriti,nati in forza della norma abrogata. Sotto questo punto di vista, la deroga può essere vista come un'abrogazione parziale della norma. Va peraltro tenuto presente che il termine deroga viene talora usato con significato più ampio, comprensivo anche dell'abrogazione.
La norma derogata non viene eliminata dall'[[ordinamento giuridico]] ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'''[[abrogazione]]'' che comporta, invece, invece, la totale eliminazione della norma dall'ordinamento. Sotto questo punto di vista, la deroga può essere vista come un'abrogazione parziale della norma. Va peraltro tenuto presente che il termine deroga viene talora usato con significato più ampio, comprensivo anche dell'abrogazione.


La deroga si distingue dalla ''dispensa'' in quanto quest'ultima sottrae uno specifico [[soggetto di diritto|soggetto]] dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia ''erga omnes'', ossia nei confronti della generalità dei soggetti. La dispensa consegue all'esercizio di una [[potestà]] attribuita dall'ordinamento ad un'autorità e, quindi, ad un [[provvedimento]] della stessa, mentre la deroga è un'espressione della medesima potestà normativa in virtù della quale è stata emanata la norma derogata. Talvolta, peraltro, il termine deroga viene utilizzato come sinonimo di dispensa.
La deroga si distingue dalla ''dispensa'' in quanto quest'ultima sottrae uno specifico [[soggetto di diritto|soggetto]] dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia ''erga omnes'', ossia nei confronti della generalità dei soggetti. La dispensa consegue all'esercizio di una [[potestà]] attribuita dall'ordinamento ad un'autorità e, quindi, ad un [[provvedimento]] della stessa, mentre la deroga è un'espressione della medesima potestà normativa in virtù della quale è stata emanata la norma derogata. Talvolta, peraltro, il termine deroga viene utilizzato come sinonimo di dispensa.

Versione delle 11:42, 7 giu 2010

In diritto si parla di deroga (o, più raramente, di derogazione) quando una norma giuridica trova applicazione in luogo di un'altra poiché la fattispecie disciplinata dalla prima (detta norma derogante) è più specifica di quella disciplinata dalla seconda (detta norma derogata), di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione. Ad esempio, un norma che vieta la circolazione degli autocarri deroga a una norma più generale che permette la circolazione dei veicoli a motore perché la prima fa riferimento ad una classe - gli autocarri - che è inclusa nella classe alla quale fa riferimento la seconda - i veicoli a motore - ed è più specifica di questa.

La deroga è conseguenza dell'operare del principio espresso dal brocardo "lex specialis derogat generali" (la legge speciale deroga quella generale), uno dei principi, presente nella generalità degli ordinamenti, attraverso i quali vengono risolte le antinomie normative.

La norma derogata non viene eliminata dall'ordinamento giuridico ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'abrogazione che comporta, invece, invece, la totale eliminazione della norma dall'ordinamento. Sotto questo punto di vista, la deroga può essere vista come un'abrogazione parziale della norma. Va peraltro tenuto presente che il termine deroga viene talora usato con significato più ampio, comprensivo anche dell'abrogazione.

La deroga si distingue dalla dispensa in quanto quest'ultima sottrae uno specifico soggetto dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia erga omnes, ossia nei confronti della generalità dei soggetti. La dispensa consegue all'esercizio di una potestà attribuita dall'ordinamento ad un'autorità e, quindi, ad un provvedimento della stessa, mentre la deroga è un'espressione della medesima potestà normativa in virtù della quale è stata emanata la norma derogata. Talvolta, peraltro, il termine deroga viene utilizzato come sinonimo di dispensa.

Si parla di deroga anche quando una norma dispositiva non trova applicazione avendo le parti del rapporto giuridico disciplinato diversamente il rapporto stesso. Anche in questo caso, però, siamo di fronte alla mancata applicazione di una norma inter partes, ossia in relazione a specifici soggetti, e non con efficacia erga omnes.

Va osservato che la dispensa e la "deroga" di una norma dispositiva possono essere ricondotte alla deroga, nel significato proprio del termine, laddove si accolga l'impostazione kelseniana che vede una forma di produzione normativa anche negli atti aventi efficacia inter partes (provvedimenti amministrativi, contratti e altri negozi di diritto privato ecc.), sebbene le norme così prodotte non presentino i caratteri della generalità ed astrattezza.

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