Codice di procedura civile: differenze tra le versioni

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:: CAPO I Del giudice
:: CAPO I Del giudice
::: SEZIONE I Della giurisdizione e della competenza in generale
::: SEZIONE I Della giurisdizione e della competenza in generale
::: SEZIONE II Della competenza per materia e per valore
:::: ARTICOLO 1. Giurisdizione dei giudici ordinari - La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente [[Codice]].
:::: ARTICOLO 2. Inderogabilità convenzionale della [[giurisdizione]] - abrogato
:::: ARTICOLO 3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero - abrogato
:::: ARTICOLO 4. Giurisdizione rispetto allo straniero - abrogato
:::: ARTICOLO 5. Momento determinante della gurisdizione e della competenza - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
:::: ARTICOLO 6. Inderogabilità convenzionale della competenza - La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
::: SEZIONE II Della competenza per materia e valore
:::: ARTICOLO 7. Competenza del giudice di pace - Il [[giudice di pace]] è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2582.28, quando dalla legge non attribuite alla competenza di altro giudice.
::::* Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della [[controversia]] non superi € 15493.71.
::::* ''[[Omissis]]''
::::* E' competente qualunque ne sia il valore:
:::: 1) per le cause relative ad apposizione di termine ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
:::: 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
:::: 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di [[immissioni]] di fumo o di calore, [[esalazioni]], rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la [[normale tollerabilità]];
::::* ''Omissis''
:::: ARTICOLO 8. Competenza del [[pretore]] - abrogato
:::: ARTICOLO 9. Competenza del [[tribunale]] - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
::::* Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la [[querela di falso]], per l'[[esecuzione forzata]] e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
:::: ARTICOLO 10. Determinazione del valore - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
::::* A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione sis sommano col capitale.
:::: ARTICOLO 11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti - Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.
:::: ARTICOLO 12. Cause relative a [[rapporti obbligatori]], a [[locazioni]] e a [[divisioni]] - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in [[contestazione]].
::::* ''Omissis''
::::* Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
:::: ARTICOLO 13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si detrmina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
::::* Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.
::::* Le regole del [[comma]] precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
:::: ARTICOLO 14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
::::* Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
::::* Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
:::: ARTICOLO 15. Cause relative a [[beni immobili]] - Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
:::: per duecento per le cause relative alla [[proprietà]];
:::: per cento per le cause relative all'[[usufrutto]], all'[[uso]], all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'[[enfiteuta]];
:::: per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù.
::::* Il valore delle cause per regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
::::* Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
:::: ARTICOLO 16. Esecuzione forzata - abrogato
:::: ARTICOLO 17. Cause relative all'esecuzione forzata - Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal [[credito]] per cui si procede;
::::* quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell' art. 619, dal valore dei beni controversi;
::::* quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
::: SEZIONE III Della competenza per territorio
:::: ARTICOLO 18. Foro generale delle persone fisiche - Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
::::* Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella [[Repubblica]] o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
:::: ARTICOLO 19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la [[persona giuridica]] ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
::::* Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le [[associazioni non riconosciute]] e i [[comitati]] di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
:::: ARTICOLO 20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
:::: ARTICOLO 21. Foro per le cause relative a [[diritti reali]] e ad [[azioni possessorie]] - Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonchè per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda. Qualora l'immobile sia compreso in più [[circoscrizioni giudiziarie]], è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggiore tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
::::* Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione
::: SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione
::: SEZIONE V Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della [[litispendenza]]
::: SEZIONE V Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della [[litispendenza]]

Versione delle 14:01, 9 gen 2008

Il Codice di Procedura Civile è un corpo organico di norme strumentali a quelle di diritto civile. Con l'aggettivo strumentale è da intendersi quella norma che è posta dall'ordinamento a garanzia, attraverso particolari meccanismi (detti processi), della norma sostanziale.

Storia

Il codice di Procedura Civile italiano è stato approvato con il Regio Decreto 28 ottobre 1940, n.1443 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28-10-1940. Peculiare fu la prolungata Vacatio Legis del corpo normativo (quasi 2 anni), che entrò ufficialmente in vigore il 21 aprile 1942 (anche se è accertato che il decreto n. 1443/40 e la Gazzetta Ufficiale furono antidatati). Il testo del '42 fu redatto da un comitato presieduto dal ministro della giustizia Dino Grandi, e composto da Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti, Enrico Redenti e dal magistrato Leopoldo Conforti. Esso costituì il punto d'approdo di una serie di tentativi e progetti che percorse l'arco di un ventennio.

Riforme

Le maggiori modifiche all'attuale testo normativo possono essere così elencate:

  • L. 581 del 1950
  • D.P.R. 857 del 1950
  • L. 533 del 1973
  • L. 353 del 1990
  • L. 374 del 1991
  • L. 633 del 1994
  • L. 534 del 1995
  • D.L. 14.3.2005 n.35
  • L. 24.2.2006

In particolare le ultime modifiche si inseriscono in un disegno di snellimento dei processi, voluto per accorciare i tempi della giustizia.

Struttura

Il Codice di Procedura Civile è suddiviso come segue:

LIBRO PRIMO Disposizioni generali

TITOLO I - Degli organi giudiziari
CAPO I Del giudice
SEZIONE I Della giurisdizione e della competenza in generale
SEZIONE II Della competenza per materia e per valore
SEZIONE III Della competenza per territorio
SEZIONE IV Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione
SEZIONE V Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza
SEZIONE VI Del regolamento di giurisdizione
SEZIONE VII Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudizi
CAPO II Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
CAPO III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
TITOLO II Del pubblico ministero
TITOLO III Delle parti e dei difensori
CAPO I Delle parti
CAPO II Dei difensori
CAPO III Dei doveri delle parti e dei difensori
CAPO IV Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
TITOLO IV Dell'esercizio dell'azione
TITOLO V Dei poteri del giudice

LIBRO SECONDO - Del processo di cognizione

TITOLO I Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I Dell'introduzione della causa
SEZIONE I Della citazione e della costituzione delle parti
SEZIONE II Della designazione del giudice istruttore
CAPO II Dell'istruzione della causa
SEZIONE I Dei poteri del giudice istruttore in generale
SEZIONE II Della trattazione della causa
SEZIONE III Dell'istruzione probatoria
§ 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
§ 2 Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
§ 3 Dell'esibizione delle prove
§ 4 Del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata
§ 5 Della querela formale
§ 6 Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale
§ 7 Del giuramento
§ 8 Della prova per testimoni
§ 9 Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti
§ 10 Del rendimento dei conti
SEZIONE IV Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
§ 1 Dell'intervento di terzi
§ 2 Della riunione dei procedimenti
CAPO III Della decisione della causa
CAPO III-bis. Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
CAPO III-ter. Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico
CAPO IV Delle esecutorietà e della notificazione delle sentenze
CAPO V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
CAPO VI Del procedimento in contumacia
CAPO VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE I Della sospensione del processo
SEZIONE II Dell'interruzione del processo
SEZIONE III Dell'estinzione del processo
TITOLO II Del procedimento davanti al giudice di pace
TITOLO III Delle impugnazioni
CAPO I Delle impugnazioni in generale
CAPO II Dell'appello
CAPO III Del ricorso per la cassazione
SEZIONE I Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
SEZIONE II Del procedimento e dei provvedimenti
SEZIONE III Del giudizio di nuovo
CAPO IV Della revocazione
CAPO V Dell'opposizione di terzi
TITOLO IV Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I Disposizioni generali
SEZIONE II Del procedimento
§1 Del procedimento di primo grado
§ 2 Delle impugnazioni
CAPO II Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

LIBRO TERZODel processo di esecuzione

TITOLO I Del titolo esecutivo e del precetto
TITOLO II Dell'espropriazione forzata
CAPO I Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE II Del pignoramento
SEZIONE III Dell'intervento dei creditori
SEZIONE IV Della vendita e dell'assegnazione
SEZIONE V Della distribuzione della somma ricavata
CAPO II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I Del pignoramento
SEZIONE II Dell'intervento dei creditori
SEZIONE III Dell'assegnazione e della vendita
SEZIONE IV Dell'amministrazione giudiziaria
SEZIONE V Della distribuzione della somma ricavata
CAPO V Dell'espropriazione dei beni indivisi
CAPO VI Dell'espropriazione contro il terzo proprietario
TITOLO III Dell'esecuzione per consegna o rilascio
TITOLO IV Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare
TITOLO V Delle opposizioni
CAPO I Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE I Delle opposizione all'esecuzione
SEZIONE II Delle opposizioni agli atti esecutivi
SEZIONE III Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza *
CAPO II Delle opposizioni di terzi
TITOLO VI Della sospensione e dell'estinsione e dell'estinsione del processo
CAPO I Della sospensione del processo
CAPO II Dell'estinzione del processo

LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali

TITOLO I Dei procedimenti sommari
CAPO I Del procedimenti di ingiunzione
CAPO II Del procedimento per convalida di sfratto
CAPO III Dei procedimenti cautelari
SEZIONE I Dei procedimenti cautelari in generale
SEZIONE II Del sequestro
SEZIONE III Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto
SEZIONE IV Dei procedimenti di istruzione preventiva
SEZIONE V Dei provvedimenti d'urgenza
CAPO IV Dei procedimenti possessori
TITOLO II Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone
CAPO I Della separazione personale dei coniugi
CAPO II Dell'interdizione e dell'inabilitazione
CAPO III Disposizione relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
CAPO IV Disposizione relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
CAPO V Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
CAPO VI Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
TITOLO III Della copia e della collazione di atti pubblici
TITOLO IV Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO I Disposizioni generali
CAPO II Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE I Dell'apposizione dei sigilli
SEZIONE II Della rimozione dei sigilli
CAPO III Dell'inventario
CAPO IV Del beneficio d'inventario
CAPO V Del curatore dell'eredità giacente
TITOLO V Dello scioglimento di comunioni
TITOLO VI Del processo di liberazione degli immobili da ipoteche
TITOLO VII Dell'efficacia delle sentenzenstraniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere
TITOLO VIII Dell'arbitrato
CAPO I Del compromesso e della clausola compromissoria
CAPO II Degli arbitri
CAPO III Del procedimento
CAPO IV Del lodo
CAPO V Delle impugnazioni
CAPO VI Dell'arbitrato internazionale
CAPO VII Dei lodi stranieri

Altri progetti

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Voci correlate

Testi Legislativi

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