Regio decreto

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Il regio decreto[1] (r.d.) è un atto normativo avente forza di legge nell'ordinamento giuridico italiano, attualmente in vigore, ma non più emanabile, adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal re durante il Regno d'Italia.

Le necessità politiche ed amministrative del Governo avevano indotto lo stesso sin dall'Unità d'Italia ad emanare con regio decreto norme giuridiche di competenza del potere legislativo; non essendo tale facoltà contemplata da nessuna legge, restava molto controversa la giurisprudenza in merito all'efficacia giuridica delle relative disposizioni, prima che venissero ratificate dal Parlamento; solo nel 1926 venne approvata una legge (legge 31 gennaio 1926, n. 100) che regolamentava la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

L'articolo 3 di tale legge stabiliva che con decreto regio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si poteva in casi straordinari e nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo esigevano, emanare decreti aventi valore di legge a condizione che lo stesso decreto fosse presentato ad una delle due camere, per la conversione, entro la terza seduta dopo la pubblicazione; il decreto-legge che entro due anni dalla sua pubblicazione non fosse stato convertito in legge, non era più in vigore dal giorno della scadenza di tale termine. I regi decreti legge non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana restano in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Talvolta citato come "regio decreto legge"

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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