Disegno di legge: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luigi923 (discussione | contributi)
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: rimuovo template {{Collegamenti esterni}} rimasto vuoto dopo la rimozione della property P508
Riga 10: Riga 10:
=== Italia ===
=== Italia ===
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano con i termini:
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano con i termini:
*'''progetto di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Art. 71:
*'''progetto di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 71|71]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]<ref>Art. 71:


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
</ref>
</ref>
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._87|87]] <nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 87|87]] <nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.


Riga 22: Riga 22:
*la '''''proposta di legge''''', proveniente da un membro dell'assemblea legislativa a cui il testo è proposto ([[Camera dei deputati]], [[Senato della Repubblica]] o consiglio regionale),
*la '''''proposta di legge''''', proveniente da un membro dell'assemblea legislativa a cui il testo è proposto ([[Camera dei deputati]], [[Senato della Repubblica]] o consiglio regionale),
*il '''''disegno di legge''''', con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (il [[Governo]]).
*il '''''disegno di legge''''', con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (il [[Governo]]).
La dizione '''''progetto di legge''''' indica l'insieme dei due istituti e non ha una menzione formale nella costituzione, ove si eccettui l'ultimo capoverso dell'art. 71.
La dizione '''''progetto di legge''''' indica l'insieme dei due istituti e non ha una menzione formale nella costituzione, ove si eccettui l'ultimo capoverso dell'art. 71.


Il '''progetto di legge costituzionale''' invece è un particolare progetto di legge, previsto per le [[legge costituzionale|leggi costituzionali]] presenti negli ordinamenti a costituzione rigida come quello italiano, il cui iter prevede una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella dei progetti di legge ordinari.
Il '''progetto di legge costituzionale''' invece è un particolare progetto di legge, previsto per le [[legge costituzionale|leggi costituzionali]] presenti negli ordinamenti a costituzione rigida come quello italiano, il cui iter prevede una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella dei progetti di legge ordinari.
Riga 40: Riga 40:
==== In Consiglio regionale ====
==== In Consiglio regionale ====
La disciplina della potestà legislativa conferita dalla Costituzione<ref>
La disciplina della potestà legislativa conferita dalla Costituzione<ref>
Art. 121:
Art. 121:


Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Riga 60: Riga 60:
* [[Legge]]
* [[Legge]]


==Collegamenti esterni==
[https://web.archive.org/web/20101206010435/http://www.camera.it/483 Scheda sui lavori preparatori dei progetti di legge su camera.it]
[https://web.archive.org/web/20101206010435/http://www.camera.it/483 Scheda sui lavori preparatori dei progetti di legge su camera.it]

* {{Collegamenti esterni}}


{{Controllo di autorità}}
{{Controllo di autorità}}

Versione delle 14:31, 26 mar 2020

Con disegno di legge (ddl), o anche proposta - o progetto - di legge (pdl), nel diritto, si intende un testo con cui si progetta l'emanazione di un atto normativo di rango primario. Il testo è proposto da soggetti qualificati (di norma i parlamentari, ma spesso non solo loro) all'interno dei vari ordinamenti giuridici statali.

Descrizione generale

Lo stesso argomento in dettaglio: Iniziativa legislativa e Iter legis.

La proposta così avanzata è destinata ad essere analizzata dai vari organi legislativi competenti e, se consegue le prescritte maggioranze, a tradursi o meno in legge.

Nel mondo

Italia

Nell'ordinamento giuridico italiano con i termini:

si indica un testo suddiviso in articoli che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'iniziativa legislativa. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.

I termini sono contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue:

  • la proposta di legge, proveniente da un membro dell'assemblea legislativa a cui il testo è proposto (Camera dei deputati, Senato della Repubblica o consiglio regionale),
  • il disegno di legge, con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (il Governo).

La dizione progetto di legge indica l'insieme dei due istituti e non ha una menzione formale nella costituzione, ove si eccettui l'ultimo capoverso dell'art. 71.

Il progetto di legge costituzionale invece è un particolare progetto di legge, previsto per le leggi costituzionali presenti negli ordinamenti a costituzione rigida come quello italiano, il cui iter prevede una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella dei progetti di legge ordinari.

Al Senato della Repubblica

Indica un testo normativo proposto all'approvazione del Senato, presentato da chi ha il potere d'iniziativa legislativa, ossia:

Alla Camera dei deputati

Indica un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in aula per l'approvazione.

In Consiglio regionale

La disciplina della potestà legislativa conferita dalla Costituzione[2] è contenuta negli statuti regionali, così come l'iniziativa legislativa e l'iter legis.

Note

  1. ^ Art. 71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
  2. ^ Art. 121: Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Voci correlate

Scheda sui lavori preparatori dei progetti di legge su camera.it

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 5566 · LCCN (ENsh85014057 · GND (DE4157094-7 · BNE (ESXX548809 (data) · BNF (FRcb12650031s (data) · J9U (ENHE987007284622805171
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto