Centro di formazione professionale: differenze tra le versioni

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==Passaggio Cfp/IeFP - Scuola statale==
==Passaggio Cfp/IeFP - Scuola statale==
*Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del '''DM''' '''86/2004''' e della '''OM 87/2004''', nelle more degli adempimenti di cui al '''D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9'''. Il riconoscimento dei crediti e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP. Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
*Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del '''DM''' '''86/2004''' e della '''OM 87/2004''', nelle more degli adempimenti di cui al '''D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9'''. Il riconoscimento dei crediti e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP. Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
*a) richiesta in forma scritta da parte degli interessati; b) valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte del referente dell’orientamento; c) eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati; d) costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi; e) la Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente: �Il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione. Ai sensi dell’'''OM n. 87/2004''' è prevista la possibilità di accertamento ulteriore, che può avvenire in forme liberamente definite dalla commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del soggetto).
*a) richiesta in forma scritta da parte degli interessati; b) valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte del referente dell’orientamento; c) eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati; d) costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi; e) la Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente: Il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione. Ai sensi dell’'''OM n. 87/2004''' è prevista la possibilità di accertamento ulteriore, che può avvenire in forme liberamente definite dalla commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del soggetto).


==Gestione dei CFP==
==Gestione dei CFP==

Versione delle 13:19, 6 apr 2019

Per centro di formazione professionale (abbreviato in CFP) in Italia si intende un istituto il cui fine è formare professionalmente ragazzi e adulti, per poi farli entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

Struttura Cfp

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
  • 4º anno per il conseguimento del Diploma Tecnico (da non paragonarsi con la qualifica del 3º anno);
  • Eventuale 5º anno (Scuola statale), per il conseguimento del Diploma di stato (Maturità);

Passaggio Cfp/IeFP - Scuola statale

  • Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del DM 86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9. Il riconoscimento dei crediti e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP. Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
  • a) richiesta in forma scritta da parte degli interessati; b) valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte del referente dell’orientamento; c) eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati; d) costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi; e) la Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente: Il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione. Ai sensi dell’OM n. 87/2004 è prevista la possibilità di accertamento ulteriore, che può avvenire in forme liberamente definite dalla commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del soggetto).

Gestione dei CFP

I Centri di formazione professionale sono diretti e finanziati dalla Regione di competenza.

Voci correlate

Collegamenti esterni