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Versione delle 14:50, 27 nov 2018
Per centro di formazione professionale (abbreviato in CFP) in Italia si intende un istituto il cui fine è formare professionalmente ragazzi e adulti, per poi farli entrare rapidamente nel mondo del lavoro.
Struttura Cfp
- 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
- 4º anno per il conseguimento del Diploma Tecnico (da non paragonarsi con la qualifica del 3º anno);
- Eventuale 5º anno (Scuola statale), per il conseguimento del Diploma di stato (Maturità);
Passaggio Cfp/IeFP - Scuola statale
- Gli alunni frequentanti classi Cfp potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all’istituto di destinazione il documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza nella classe quarta); A fronte di tale richiesta l’Istituto provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del DM 86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9. Il riconoscimento dei crediti e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o professionale, potranno essere effettuate solo al termine dello scrutinio o degli esami di qualifica o del conseguimento del diploma IeFP. Ai fini del passaggio da percorsi di Cfp a percorsi di istruzione statale la procedura da seguire prevede:
- a) richiesta in forma scritta da parte degli interessati; b) valutazione della domanda e dell’esaustività della documentazione da parte del referente dell’orientamento; c) eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni dati; d) costituzione della Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi; e) la Commissione provvede al riconoscimento del credito e alla decisione circa la classe in cui inserire il richiedente: �Il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione. Ai sensi dell’OM n. 87/2004 è prevista la possibilità di accertamento ulteriore, che può avvenire in forme liberamente definite dalla commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del soggetto).
Gestione dei CFP
I Centri di formazione professionale sono diretti e finanziati dalla Regione di competenza.
Voci correlate
- Formazione professionale
- Ente di formazione
- Tirocinio
- Orientamento professionale
- Qualifica professionale
- istituto tecnico
Collegamenti esterni
- Area ufficiale IeFP, su hubmiur.pubblica.istruzione.it.
- Gruppo facebook dedicato ai docenti degli IeFP (CFP), su facebook.com.