Smarino

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Si definisce smarino l'insieme dei detriti (sia terre sciolte, o frammenti rocciosi) provenienti dai lavori di scavo di gallerie, minitunnel e microtunnel, cave e miniere. Lo smarino di miniera riguarda la frazione di roccia disgregata che non contiene il minerale oggetto della coltivazione mineraria oppure che lo contiene in minime percentuali, inferiori a quelle richieste per un recupero economico del minerale dal detrito stesso.

Durante la realizzazione di uno scavo le operazioni di smarino possono essere suddivise i due momenti principali:

  • la raccolta e il caricamento della roccia demolita;
  • il trasporto del materiale dal fronte di scavo direttamente fuori dell'area di escavazione.

A seconda della dimensione dell'area di escavazione, le operazioni di caricamento possono essere effettuate con pale gommate/cingolate a carico frontale, escavatori standard o particolari congiuntamente ai normali dumpers, pale su binario (in piccole gallerie),ecc.

Il trasporto verso l'esterno del materiale può avvenire attraverso mezzi gommati (dumpers), su vagoni, o mediante nastro trasportatore.

In presenza di materiali molto sciolti e/o mescolati a fanghi bentonitici, si può procedere al pompaggio verso l'esterno.

Ai sensi della vigente normativa sulla gestione delle rocce da scavo (D.Lgs n. 152/2006 Archiviato il 9 febbraio 2010 in Internet Archive. e s.m.i.), lo smarino, se non contaminato da inquinanti può essere riutilizzato, senza trasformazioni preliminari[1]. , per rinterri, riempimenti, rilevati, rimodellazioni, ecc.; lo smarino può essere utilizzato anche nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento.

Se inquinato o non riutilizzato per le lavorazioni previste dalla normativa, lo smarino è considerato un rifiuto e come tale è sottoposto alle disposizioni della normativa in materia di rifiuti.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Secondo l'interpretazione data dalla III sezione penale della Corte Suprema di cassazione, nella propria ordinanza del 16.01.2006 n. 1414 .... si intende per trasformazione preliminare una modificazione del carattere chimico o merceologico della sostanza, dovendosi intendere come modificazione del carattere chimico l'effetto di un processo che cambi la composizione del materiale dal punto di vista della struttura molecolare che lo compone (un processo di combustione, ad esempio, induce una trasformazione chimica, così come qualsiasi altro più generico processo di ossidazione o riduzione), mentre sussisterà invece, una trasformazione merceologica di un materiale , quando si verifichi una variazione delle sue qualità specifiche (proprietà e requisiti chimico - fisici) tale da poterne, in qualche modo compromettere o facilitare l'impiego dal punto di vista commerciale

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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