Silenzio elettorale
In Italia il silenzio elettorale è l'interruzione della campagna elettorale che si effettua in occasione delle elezioni; come tutta la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212[1], integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall'articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975[2].
Per effetto di questo articolo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono vietati comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (comma 1); inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (comma 2).
"Art. 9-bis - (Divieto di propaganda elettorale). - Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale".
Gazzetta Ufficiale Legge 4 Febbraio 1985, n.10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
La ratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato per molto tempo le proposte fatte e le ragioni esposte dalle varie forze politiche candidate durante la campagna elettorale, abbia almeno un giorno a disposizione per riflettere in tranquillità e decidere a chi consegnare il voto che sta per esprimere.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ L. 212/56 su Normattiva - il portale della legge vigente
- ^ Gazzetta Ufficiale, su normattiva.it.