Proroga delle sessioni

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La proroga delle sessioni era un particolare istituto concesso dallo Statuto albertino, che consentiva di bloccare i lavori all'interno del Parlamento senza però sciogliere la Camera dei deputati, che rimaneva in stato di sospensione.

Sistema delle sessioni[modifica | modifica wikitesto]

Come per i parlamenti di stampo anglosassone, i periodi dei lavori della Camera dei deputati del Regno d'Italia, all'interno della legislatura, si articolavano per sessioni.

La proroga delle sessioni era disciplinata dall'articolo 9 dello Statuto: un potere formalmente in capo al Monarca, in realtà consentiva al Governo di sfuggire al controllo della Camera dei deputati, in snodi politici delicati[1], evitando la trattazione di provvedimenti sui quali la maggioranza era precaria[2].

La prassi anglosassone è invece temperata dal richiamo al principio di buona fede, per cui il primo ministro non può consigliare al Monarca di firmare il decreto di proroga della sessione solo per evitare di essere sottoposto ad una sconfitta parlamentare[3] o ad un voto di sfiducia alla Camera[4].

Esito[modifica | modifica wikitesto]

Nel momento in cui la maggioranza si ricompattava dietro il suo Esecutivo, le Camere riprendevano la loro funzione. È stato però notato che, rispetto a questo modello comportamentale anglosassone volto a propiziare l'intesa politica, nel periodo statutario italiano la proroga della sessione si distanziava per il fatto di conseguire il diverso scopo di sottrarre l'Esecutivo al controllo della Camere: ecco perché essa in Italia fu seguita, assai spesso, dalla chiusura della sessione appena riaperta ovvero dal decreto di scioglimento anticipato della Camera[5].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Si tratta di quanto rivendicò il relatore fascista Tumedei nella seduta del 29 maggio 1924, per superare il principio dell'autoconvocazione della Camera introdotto su proposta di Matteotti nei regolamenti parlamentari del 1922: "Lo Statuto consente inequivocabilmente al Re di prorogare la sessione. Perciò anche se la Camera decidesse per mezzo o di cinque Commissioni o per mezzo di una maggioranza di riconvocarsi a data fissa, il Re potrebbe sempre, esercitando una sua indiscutibile e inderogabile facoltà statutaria, disporre la proroga della sessione e annullare il deliberato della Camera" (Camera dei deputati, Resoconto stenografico, Assemblea, 29 maggio 1924, p. 43).
  2. ^ Civiltà cattolica, 1886, Cronaca contemporanea, p. 365.
  3. ^ Per l'ipotesi affacciata durante il dibattito sulla Brexit, v. Mia Jankowicz, Can Boris Johnson really prorogue parliament to force a no-deal Brexit?, The New European, 01 July 2019 Archiviato il 2 luglio 2019 in Internet Archive., che indica anche gli scarsissimi precedenti del secondo Dopoguerra.
  4. ^ "Advising the Queen to prorogue parliament so to prevent it from frustrating the prime minister's agenda cannot possibly be considered a good faith exercise of the power", secondo il costituzionalista britannico Sam Fowles (Proroguing parliament: what does it mean and can it be used to push through Brexit?, The Week, 5 luglio 2019).
  5. ^ Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi, di Raffaele Romanelli, Donzelli Editore, 1995, p. 18.

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]