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Buona fede

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La buona fede (dal latino bona fides) costituisce un generico dovere che permea l'intera legislazione italiana, con particolare riferimento all'ambito contrattualistico. In prima approssimazione, essa comporta la convinzione genuina del soggetto di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole (anche non scritte) e degli altri soggetti. Suo contrario è la malafede.

La buona fede assume rilievo anche nel diritto tributario, quale principio che caratterizza il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria [1].

Il principio di buona fede è un topos ricorrente nella tradizione giuridica occidentale, secondo il quale i rapporti fra soggetti giuridici non devono essere fondati solo sul timore della sanzione, ma anche sulla correttezza.

Nel diritto italiano

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La dottrina civilistica italiana pone una netta distinzione tra due categorie autonome di buona fede: una in senso soggettivo, ossia l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato; l'altra in senso oggettivo, intesa come il dovere di reciproca correttezza, lealtà e tutela dell’affidamento generato dall’altra parte nei rapporti tra soggetti giuridici [2].

La buona fede oggettiva è divenuta un principio guida non solo nei rapporti tra privati, ma anche nei rapporti pubblici. In particolare nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.[3]

Come ha affermato, anche recentemente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 maggio 2018, n. 5: "Nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico [...], anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza."[4]

Nel diritto privato

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Buona fede in senso soggettivo

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La buona fede soggettiva o in senso soggettivo è l'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato. Essa compare nel codice civile italiano come requisito della regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) e conseguentemente viene definita dal fondamentale art. 1147 c.c. con riferimento al solo possesso, ma tale definizione è pienamente valevole anche per ogni altra circostanza giuridica:

«È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (535). La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.»

La buona fede implica quindi l'assenza della consapevolezza del danno che eventualmente si stia procurando ad altri o del fatto che si stia contravvenendo o aggirando delle norme. Tale articolo, inoltre, fornisce anche alcune basilari nozioni di contorno:

  1. generica presunzione di buona fede, salva diversa disposizione normativa;
  2. la suddetta presunzione non cade per sopravvenuta conoscenza della lesione del diritto altrui ("mala fides superveniens non nocet");
  3. assenza di buona fede nel caso di colpa grave (quindi anche qualora non via sia consapevolezza della lesione del diritto altrui).

Buona fede in senso oggettivo

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La buona fede oggettiva o in senso oggettivo è il dovere di reciproca correttezza nei rapporti tra soggetti giuridici. Essa è richiesta dal legislatore in tutte le fasi fisiologiche dell'atto negoziale:

  1. nelle trattative (art. 1337). Esempio di mancanza di buona fede nelle trattative è l'improvvisa e immotivata rottura delle stesse quando la controparte aveva ormai motivo di credere che queste sarebbero giunte al termine. La violazione del dovere di buona fede comporta di regola l'obbligazione di risarcire il danno (cosiddetto "prenegoziale") causato alla controparte;
  2. durante la pendenza della condizione che gravi sul contratto (art. 1358 c.c.);
  3. nell'interpretazione del contratto (art.1366);
  4. nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Ai sensi dell'art. 1324 c.c., inoltre, queste previsioni si applicano anche a tutti i negozi unilaterali a contenuto patrimoniale tra vivi, salva specifica previsione normativa.

La vaghezza che caratterizza tali prescrizioni alla buona fede ha dato ampio spazio al lavoro dottrinale e giurisprudenziale per un loro più concreto inquadramento. Secondo l'opinione maggioritaria, la buona fede oggettiva si sostanzierebbe in due principali doveri: quello alla lealtà e quello alla salvaguardia. Il primo impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ossia di comportarsi in ciascuna delle fasi della vita del contratto attribuendo alle reciproche dichiarazioni o contegni il loro significato sociale tipico e, conseguentemente, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte. Il secondo impone invece ai contraenti uno sforzo - entro la normale esigibilità e non tale da imporre un rilevante sacrificio - volto alla tutela degli interessi che la controparte ha inteso perseguire attraverso il regolamento contrattuale, a prescindere da un'obbligazione giuridica in tal senso: in altre parole esso mira alla conservazione dell'utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte. Tale ultimo dovere di salvaguardia si distingue dal concetto di diligenza, in quanto quest'ultimo investe la disciplina dell'adempimento dell'obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per procurare al creditore l'esatto adempimento, entro la ragionevolezza del sacrificio richiesto (oltre la quale si evidenzierebbero gli estremi dell'impossibilità sopravvenuta, con conseguente estinzione dell'obbligazione). Come visto, invece, il principio di salvaguardia attiene a un generale principio di solidarietà contrattuale fra le parti, a prescindere dalla sussistenza di specifiche obbligazioni che impongano il perseguimento di un certo risultato.

Nel diritto tributario

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In materia tributaria, il principio di buona fede è espressamente richiamato dallo Statuto del contribuente come elemento qualificante del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente [1].

La buona fede del contribuente

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Il comma 1 dell'art. 10, L. 212/2000 recita quanto segue: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”[5]

Lo Statuto dei diritti del contribuente fa riferimento alla buona fede in senso oggettivo, intesa come dovere di comportamento improntato a correttezza, lealtà e tutela dell’affidamento reciproco.

La buona fede si traduce in una pluralità di obblighi comportamentali a carico sia dell’amministrazione finanziaria sia del contribuente. Alcuni di tali obblighi trovano fondamento in norme positive o in principi generali del procedimento amministrativo, come il contraddittorio, l’obbligo di informazione e il principio di proporzionalità; altri, pur non essendo espressamente codificati, derivano dal più ampio dovere di correttezza e costituiscono standard di comportamento per le parti del rapporto tributario. In questa prospettiva, l’articolo 10 dello Statuto impone il rispetto di tali standard di condotta, che rappresentano criteri di riferimento per valutare l’operato delle parti. La loro violazione può incidere sulla validità degli atti impositivi.[6]

Questa norma rappresenta dunque un vincolo giuridico concreto per l’Amministrazione, che deve conformare la propria azione ai principi di correttezza, prevedibilità e coerenza, di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.[7]

Il dovere di agire secondo buona fede si collega strettamente al principio di collaborazione, parimenti sancito dall’art.10, comma 1, L. 212/2000.

Tale norma formalizza infatti l'evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuente, verso una prospettiva più collaborativa. Il sistema tributario si è evoluto verso un modello che attribuisce al contribuente un ruolo più attivo, rispetto alla previgente normativa, L. 14 luglio 1864, n. 1830, secondo la quale il rapporto tra contribuente e amministrazione era caratterizzato da un’impostazione prevalentemente unilaterale.[8]

Funzioni della buona fede

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Secondo parte della dottrina [2][6] il principio di buona fede oggettiva nell’ordinamento tributario può svolgere quattro funzioni principali:

  • “Funzione interpretativa”,che orienta l’applicazione delle norme tributarie, consentendo un’estensione analogica in presenza di situazioni sostanzialmente analoghe;
  • “Funzione integrativa”, che completa il quadro normativo dell’Amministrazione tributaria, includendo standard non scritti di condotta corretta, leale e collaborativa;
  • “Funzione correttiva”, che limita gli effetti di comportamenti dell’Amministrazione formalmente legittimi ma ritenuti in contrasto con gli obblighi di correttezza e con l’affidamento del contribuente;
  • “Funzione ricostruttiva”, che orienta l’interpretazione sistematica degli istituti tributari affinché l’imposizione sia coerente con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.[9]. In questa prospettiva si collocano, ad esempio, il principio secondo cui il contribuente può rettificare la propria dichiarazione quando ciò è a suo favore e il fondamento dell’autotutela tributaria.

Tutela dell’affidamento del contribuente

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Costituisce espressione del principio di buona fede la tutela del legittimo affidamento sancita dall’art.10, commi 2 e 3, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) [10]. La norma stabilisce che, quando il contribuente, confidando in buona fede in comportamenti, atti o omissioni dell’amministrazione, ritiene erroneamente di non essere tenuto al pagamento di un tributo oppure di doverlo versare in misura diversa, non si applicano sanzioni né interessi moratori.

Tali principi impongono all’Amministrazione comportamenti tali da "non deludere le aspettative legittimamente generate" nel contribuente.[7]

Il "legittimo affidamento" si configura, quindi, come una situazione soggettiva meritevole di tutela, in presenza di comportamenti dell’Amministrazione suscettibili di generare una ragionevole aspettativa circa la correttezza di una determinata condotta.[7]

In particolare, il comma 2 dell’art. 10[11] prevede che non siano dovuti sanzioni e interessi quando l’inadempimento del contribuente derivi da:

● atti dell’Amministrazione poi modificati;

● ritardi dell'Amministrazione;

● omissioni o errori dell'Amministrazione.

Il tributo rimane in ogni caso dovuto; tuttavia il d.lgs. n. 219 del 2023 [12] ha introdotto, nello Statuto dei diritti del contribuente, una disciplina specifica per i tributi di derivazione unionale, prevedendo che, in determinate circostanze, non si proceda al loro recupero.

La distinzione operata dal decreto tra tributi unionali e tributi nazionali ha sollevato osservazioni in dottrina. È stato segnalato che la posizione del contribuente indotto in errore circa l’an o il quantum del tributo non varia in funzione della natura del prelievo, ritenendo quindi che la differenziazione introdotta non trovi una giustificazione sistematica [13].

Orientamenti giurisprudenziali prima della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

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Prima del d.lgs. n. 219/2023, la giurisprudenza [14] e parte della dottrina[15][16] avevano sviluppato un’interpretazione estensiva dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, andando oltre la lettera della norma che limitava la tutela dell’affidamento prevedendo l’inapplicabilità di sanzioni e interessi moratori. Secondo tale orientamento, quando risultavano accertati i presupposti dell’affidamento del contribuente, la tutela si estendeva anche all’inesigibilità del tributo stesso.

Nel decennio successivo si è progressivamente affermato un diverso orientamento giurisprudenziale [17], di carattere più restrittivo. Secondo tale ricostruzione, l’esplicita esclusione dell’inesigibilità del tributo dal testo dell’articolo 10 nella versione anteriore alla riforma confermava la permanenza dell’obbligazione tributaria. In questa prospettiva, il principio del legittimo affidamento doveva essere bilanciato con altri principi dell’ordinamento, in particolare con quello dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, limitando così gli effetti della tutela alla sola esclusione di sanzioni e interessi moratori.

Buona fede e ordine pubblico

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Il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole deve essere considerato come una delle regole fondamentali, poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici apprestati dall'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, in cui si sostanzia l'ordine pubblico italiano[18].

Tuttora è discusso in dottrina se la buona fede operi solamente laddove espressamente richiamata dal Codice civile ovvero si possa rintracciare un generale obbligo per i consociati di comportarsi correttamente, la cui violazione rilevi come responsabilità contrattuale. Per la seconda soluzione, nel nostro ordinamento l'obbligo di buona fede andrebbe a cadere nell'ambito dell'ordine pubblico. In ogni caso, intesa come clausola generale di comportamento, è indubbio che essa esplica in materia contrattuale il principio di solidarietà enucleato dall'art. 2.2 Cost., il quale, sotto la vigenza dell'attuale Costituzione, non può non permeare l'intero ordinamento italiano.

  1. 1 2 LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 30 novembre 2025.
  2. 1 2 Fabrizio Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Giappichelli, 2015.
  3. Art. 10, comma 1, L. 212/2000, su def.finanze.it.
  4. PRINCIPIO DI BUONA FEDE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di Francesco Graziano., su scuolamagistratura.it.
  5. Art. 10, comma 1, l. 212/2000., su def.finanze.it.
  6. 1 2 Fondamenti di diritto tributario, 3ª ed., Wolters Kluwer, 2024, ISBN 978-88-13-38677-1.
  7. 1 2 3 G. COMPORTI, Il legittimo affidamento del contribuente quale via per un fisco più certo ed efficiente, in Il Tributario, 2020.
  8. L. 14 luglio 1864, n. 1830, su finanze.gov.it.
  9. COSTITUZIONE - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 30 novembre 2025.
  10. LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 30 novembre 2025.
  11. Art. 10, comma 2, l. 212/2000, su def.finanze.it.
  12. DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 219 - Normattiva, su www.normattiva.it. URL consultato il 30 novembre 2025.
  13. L’art. 10, comma 2, nello Statuto del contribuente riformato: tutela o discriminazione?, su Rivista Diritto Tributario - Pacini Giuridica, 6 giugno 2024. URL consultato il 30 novembre 2025.
  14. Cass. sent. n. 17576 del 10/12/2002: “accertata la sussistenza dei presupposti dell’affidamento del contribuente, ne consegue necessariamente […] non soltanto l’inapplicabilità di sanzioni e/o interessi moratori, bensì l’inesigibilità tout court della prestazione tributaria”.
  15. Gianni Marongiu, Lo statuto dei diritti del contribuente nell'accertamento e nel processo, in Diritto e Pratica Tributaria, 2014.
  16. Maurizio Logozzo, I principi di buona fede e del legittimo affidamennto: tutela "piena" o "parziale", in DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, n. 6, 2018.
  17. Cass. sent. n. 19479/2009
  18. Cass. 1 ottobre 1982 n. 5026, in Giust. civ., cit., 2556; Cass. 19 maggio 1995 n. 5548, in Fam. e dir., 1995, 561; Cass. 14 marzo 1996 n. 2138, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 126 ss.; Cass. 29 aprile 1999 n. 4311, in Giust. civ., 1999, I, 1968; Cass. 22 ottobre 1999 n. 11863, in Dir. eccl., 2000, II, 235; Cass. 16 maggio 2000 n. 6308, in Fam. e dir., 2001, 65. V. anche M. Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Il Codice civile. Commentario Schlesinger, Milano, 1997, 155.
  • Sacco, Rodolfo, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, Giappichelli, 1949. https://core.ac.uk/download/pdf/212098213.pdf
  • Breccia, Umberto. Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè, 1968.
  • Sacco, Rodolfo, Cos'e la buona fede oggettiva?, Milano, Giuffre, 1987.
  • Nanni, Luca, La buona fede contrattuale, Padova, CEDAM, 1988.
  • Fenu, Giovanni Maria, L' integrazione del contratto Roma, 2007.http://id.sbn.it/bid/RML0167053
  • Navarro, Pierluigi, Definizione giuridica e funzione economica della buona fede contrattuale nell'ordinamento italiano, Roma 2010.
  • Piraino, Fabrizio, La buona fede in senso oggettivo, Torino, Giappichelli, 2015.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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