Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Soglia di originalità per le architetture contemporanee

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Soglia di originalità per le architetture contemporanee

Faccio seguito a Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Foto di monumento contemporaneo. La Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Lo stesso concetto è stato rinforzato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove sono protette ulteriormente le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37 (art. 11 co. 1.e).

Resta implicito che le architetture contemporanee che non hanno un carattere creativo non sono protette dal diritto d'autore e si possono riprodurre in fotografia, ne sarebbe un esempio il palazzo nel quale vivo, uno di quei palazzoni dozzinali frutti della speculaizone edilizia degli anni '60.

Quali altre opere di architettura contemporanea non sono da considerarsi di carattere creativo? Il MiBAC pubblicauna lista degli edifici di particolare interesse artistico[1]. Siccome è l'unico documento che dettaglia cosa è da considerarsi un'opera d'arte, è corretto basarsi su di esso per valutare il carattere creativo di un'opera? Se no, quali altri documenti/sentenze esistono per valutare se la foto di un edificio si può pubblicare si Wikimedia Commons? Grazie --Ruthven (msg) 10:11, 10 gen 2021 (CET)[rispondi]

+1 Interessa tanto anche a me. -- Fulvio 314 08:09, 16 gen 2021 (CET)[rispondi]
Risposta

Le opere dell'architettura sono protette ai sensi dell’articolo 2 n. 5, della legge italiana sul diritto d’autore, L. n. 633 del 22 aprile 1941 (LdA), qualora presentino le caratteristiche che la legge richiede per ogni tipologia di opera dell’ingegno: devono, cioè, essere creative e diretta espressione della personalità del proprio autore. La qualificazione di un contenuto quale opera dell’ingegno, dunque, varia a seconda del caso specifico e può essere valutata in via definitiva solo dall’autorità giurisdizionale.

Per poter correttamente inquadrare il contesto giuridico, è necessario citare le norme coinvolte nella disciplina del caso di specie, come di seguito brevemente riportate.

Parallelamente alla tutela offerta dalla LdA, il Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) individua una serie di beni, appunto, che vanno qualificati come di particolare interesse culturale e sono pertanto soggetti ad una specifica tutela. La predetta norma, inoltre, cita esplicitamente all’articolo 11, lett. e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, sottoponendole alla disciplina prevista dall’art. 37 della stessa legge, in tema di contributi concessi dal Ministero per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

La dichiarazione di importante valore artistico, però, rileva anche ai sensi dell’articolo 20 della LdA che prevede al comma 2 che, qualora l'opera sia qualificata come di importante carattere artistico dalla competente autorità statale, spettano all'autore lo studio e l'attuazione delle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione dell’opera o ad opera già realizzata (modificazioni alle quali, in tutti gli altri casi, l’autore dell’opera architettonica non può opporsi).

Infine, l’art. 23 della LdA prevede la possibilità per il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita l'associazione sindacale competente, di far valere il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore (art. 20 LdA), dopo la morte di quest’ultimo e in presenza di finalità pubbliche che lo esigano.

La normativa sul diritto d’autore protegge le opere e i progetti dell’architettura a condizione che essi siano originali e creativi. La valutazione pertanto della proteggibilità di un’opera, come già premesso, è devoluta alla competenze giurisdizionale, tenendo a mente che il diritto sorge per il sol fatto della creazione e dal momento della stessa.

La dichiarazione di particolare carattere artistico, invece, è rilasciata dall’autorità sulla base di criteri stabiliti da una circolare Mibac n. 5/2016 ed è finalizzata all’applicazione di una precipua disciplina giuridica di tutela ulteriore rispetto a quella prevista dalla LdA.

Tuttavia la predetta circolare richiede l’indicazione delle motivazioni, in base alle quali ottenere il riconoscimento dell’importante carattere artistico, esclusivamente sulla base di quelle che sono le finalità esplicite della normativa sulla tutela del diritto d’autore (originalità e creatività) e, inoltre, la valutazione anche dei caratteri di notorietà, qualità, innovazione e sperimentazione sull’uso dei materiali e sull’applicazione delle tecniche costruttive, ecc. La decisione se concedere o meno la dichiarazione di particolare valore artistico sarà rimessa alla valutazione da parte dell'amministrazione dell’esistenza nella fattispecie di almeno tre dei sette criteri indicati dalla circolare suddetta.

Risulta evidente, dunque, che la dichiarazione è ancorata ai criteri previsti dalla legge sul diritto d’autore, in aggiunta a quelli specificamente dettati in materia dall’amministrazione.

Si evidenzia, però, che la lista comprendente le opere per le quali è stata rilasciata la predetta dichiarazione non può certo considerarsi esaustiva di tutte le opere dell’ingegno di architettura presenti sul territorio, a maggior ragione poiché stilata su istanza di parte. Se, dunque, da un lato si può ragionevolmente presumere che le opere contenute nella lista siano tutelate dal diritto d’autore, dall’altro non si può altrettanto ragionevolmente desumere che le opere non comprese nella lista siano sicuramente escluse da quest’ultima tutela.

Infine, al momento, non esistono documenti o sentenze specifici dai quali si possa predire la riproducibilità di un edificio in foto e valutare il regime giuridico che disciplina la foto stessa. Pertanto, è necessaria una valutazione caso per caso.

[@ Ruthven, Fulvio314]--Marta Arosio (WMIT) (msg) 08:53, 22 apr 2021 (CEST)[rispondi]