Progetto:Coordinamento/Sportello Creative Commons/Francobolli emessi in Italia

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Francobolli emessi in Italia

Buongiorno, su Commons si indica, in maniera precauzionale, che i francobolli italiani entrano nel dominio pubblico 70 anni dopo la morte dell'autore (o 70 dalla data di prima pubblicazione, per lavori anonimi o pseudoanonimi). Ma non sarebbe piuttosto che, secondo l'Art. 29 della legge del 22 aprile 1941 n. 633, questi francobolli entrino tutti nel dominio pubblico 20 anni dalla pubblicazione, dato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è un ente? --Ruthven (msg) 12:16, 2 mag 2021 (CEST)[rispondi]

Risposta

Per rispondere correttamente alla domanda è necessario precisare che i francobolli possono essere costituiti da un’immagine creata appositamente per tale scopo o da rielaborazioni di opere preesistenti (come, ad esempio, accade in edizioni di francobolli commemorativi). In entrambi i casi, però, se l’immagine è una vera e propria opera dell’ingegno si dovranno applicare le norme della legge sul diritto d’autore, n. 633 del 1941 (LdA), e nello specifico gli articoli 11 e 29 della stessa. Il comma 1 dell’art. 11 stabilisce che alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. In tali casi, dunque, il titolare del diritto d’autore sui francobolli, dunque, a prescindere che gli stessi siano opere originarie o derivate, è la Pubblica Amministrazione. L’articolo 29, precisa poi che “la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata”. Si può correttamente concludere, dunque, che la tutela dei francobolli termina decorsi 20 anni dalla prima pubblicazione se tutte le condizioni previste dall’art. 11 sono integrate. Ad esempio, il caso in cui la commissione al Poligrafico di Stato di un francobollo proviene da parte non di un ente pubblico come specificato nell’elencazione normativa, bisognerà considerare l’applicabilità del termine lungo di protezione. Si precisa, infine, che tale regime non incide sul periodo di tutela e sulla titolarità dell’opera originaria nel caso in cui il francobollo sia frutto di un’elaborazione di quest’ultima.