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Divieto di discriminazione

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Il divieto di discriminazione è un divieto legale che consiste in un impedimento (solitamente di tipo normativo) a che vengano posti in essere atti di discriminazione verso una persona.

È un principio codificato negli ordinamenti giuridici moderni. Nel diritto dell'Unione europea, il divieto di discriminazione è sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1] e declinato in ambito lavorativo dalla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro[2], e dalla direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[3]. L'articolo 157 del TFUE sancisce inoltre il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici[4].


Tale divieto ha la sua ragion d'essere anzitutto nella Costituzione della Repubblica Italiana, che all'art. 3 recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...]»

Diritto del lavoro

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Fonte principale è costituita dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, il cosiddetto Statuto dei lavoratori[5], il cui titolo II è dedicato alla libertà sindacale, e ha tra gli obiettivi principali quello di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell'impresa, quali l'uso della polizia privata nelle fabbriche, le perquisizioni personali, l'uso di strumenti per il controllo a distanza dell'attività del lavoratore, l'esercizio del potere disciplinare, assunzione di informazioni sul lavoratore.

L'art 15 dello statuto dei lavoratori, sancisce la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno a un sindacato, ovvero che cessi di farne parte.


Oltre alla nullità dell'atto, la norma prevede l'applicazione di una sanzione penale.[6] Un'altra tipologia di atti discriminatori è contenuta nel punto b), che sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o a recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero a causa della partecipazione a uno sciopero.

L'art. 16 invece sancisce il divieto di concedere trattamenti economici di maggiore favore - aventi carattere discriminatorio ai sensi dell'art 15 - a una pluralità di persone. Un esempio tipico è costituito dai premi corrisposti ai lavoratori che non abbiano partecipato a uno sciopero.

Nel diritto dell'Unione europea

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Il TFUE e il diritto derivato dell'Unione europea vietano la discriminazione in molteplici ambiti. La direttiva 2000/43/CE attua il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, mentre la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando discriminazioni fondate su religione, disabilità, età e orientamento sessuale[2].

Parità retributiva

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L'articolo 157 del TFUE sancisce il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore[7]. La direttiva 2006/54/CE (rifusione) ha consolidato le disposizioni sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione[8].

Nel 2023 l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che introduce l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare i livelli retributivi e il diritto dei lavoratori a conoscere le retribuzioni medie disaggregate per genere[9]. Gli Stati membri devono recepirla entro il 7 giugno 2026.

  1. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 20 marzo 2026.
  2. 1 2 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex, 27 novembre 2000. URL consultato il 20 marzo 2026.
  3. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex, 29 giugno 2000. URL consultato il 20 marzo 2026.
  4. Articolo 157 TFUE — Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 20 marzo 2026.
  5. Legge 20 maggio 1970, n. 300 — Statuto dei lavoratori, su gazzettaufficiale.it, Gazzetta Ufficiale. URL consultato il 20 marzo 2026.
  6. art. 38 legge legge n. 300 del 20 maggio 1970
  7. Articolo 157 TFUE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 20 marzo 2026.
  8. Direttiva 2006/54/CE — Rifusione, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex, 5 luglio 2006. URL consultato il 20 marzo 2026.
  9. Direttiva (UE) 2023/970, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 20 marzo 2026.

Voci correlate

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